Risoluzione n. 254 del 20/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la cessione gratuita alle ONLUS di beni di telefonia mobile obsoleti, ancorché ancora utilizzabili, può rientrare nell’agevolazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 460/1997, se ricorrono i requisiti di legge e le procedure della circolare 26/E del 26 marzo 2008.
Cessione gratuita di beni di telefonia mobile obsoleti alle ONLUS
Cessione gratuita di beni obsoleti alle ONLUS
La risoluzione esamina l’applicabilità dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, alle cessioni gratuite alle ONLUS di prodotti di telefonia mobile non più commercializzabili perché obsoleti. L’Agenzia delle Entrate conclude per l’ammissibilità dell’agevolazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma e dai chiarimenti di prassi.
Quesito proposto
La società ALFA NV, con sede legale in Amsterdam e sede dell’amministrazione e gestionale in Italia, intende cedere gratuitamente alle ONLUS alcuni prodotti da essa commercializzati, in particolare:
- telefoni cellulari e relativi accessori;
- connect card;
- internet box;
- palmari.
Tali beni sono indicati come modelli obsoleti, non più in linea con gli standard di mercato sotto il profilo tecnologico e/o estetico, e quindi non più commercializzabili né oggetto di vendita sul mercato di riferimento. L’istante chiede se a tali cessioni gratuite possa applicarsi il regime agevolativo dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 460/1997, come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Posizione dell’interpellante
Secondo la società istante, i beni di telefonia mobile ormai obsoleti dovrebbero essere trattati come beni con “imperfezioni, alterazioni, danni o vizi”, poiché destinati a essere esclusi dal mercato o distrutti. Di conseguenza, la cessione gratuita alle ONLUS dovrebbe beneficiare dell’agevolazione prevista dalla norma.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il testo dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 460/1997, come modificato dalla legge n. 244/2007, che riguarda i beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, diversi da quelli del comma 2, i quali:
- presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi;
- pur non modificando l’idoneità di utilizzo, non consentano la commercializzazione o la vendita;
- rendano necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione.
Se ceduti gratuitamente alle ONLUS per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato:
- non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del TUIR;
- ai fini IVA, si considerano distrutti.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’agevolazione prevista dal comma 3 dell’art. 13 neutralizza, ai fini delle imposte sui redditi, l’effetto dell’art. 85, comma 2, del TUIR, che considera ricavi anche il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’impresa.
L’Agenzia precisa che l’agevolazione riguarda le cessioni gratuite alle ONLUS di beni:
- non di lusso;
- alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici;
- che presentino anomalie tali da impedire la commercializzazione o la vendita, pur restando idonei all’uso.
Requisiti operativi richiamati dalla circolare 26/E del 26 marzo 2008
La risoluzione rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 26 marzo 2008, secondo cui i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS devono presentare tutti i seguenti requisiti:
- essere beni non di lusso;
- presentare imperfezioni, alterazioni, danni o vizi;
- mantenere l’idoneità all’utilizzo;
- essere però non più commercializzabili o vendibili, con necessità di esclusione dal mercato o distruzione.
La circolare ha inoltre chiarito che l’agevolazione è circoscritta ai beni che, pur essendo ancora utilizzabili, presentano difetti originari o sopravvenuti tali da richiederne l’eliminazione dal circuito commerciale.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, i beni da cedere sono prodotti di telefonia mobile ancora idonei all’uso, ma esclusi dal mercato perché obsoleti. L’Agenzia ritiene che l’obsolescenza determini una rilevante alterazione del valore economico del prodotto e costituisca una anomalia sopravvenuta che impedisce la commercializzazione o la vendita.
Pertanto, le cessioni gratuite alle ONLUS di tali beni possono beneficiare dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 460/1997, purché siano rispettati:
- i limiti previsti dalla norma;
- le condizioni espressamente richieste;
- le procedure richiamate dalla circolare n. 26/E del 26 marzo 2008.
Esito finale
La risoluzione conclude favorevolmente per l’applicazione del regime agevolativo alle cessioni gratuite di beni di telefonia mobile obsoleti alle ONLUS, riconoscendo che l’obsolescenza può integrare un’anomalia sopravvenuta assimilabile ai difetti contemplati dalla norma, sebbene i beni restino utilizzabili.
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