Risoluzione n. 252 del 19/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che l’introduzione in Italia di un simulatore di volo da parte del Ministero della Difesa dei Paesi Bassi integra un acquisto intracomunitario, non essendo un utilizzo temporaneo. La successiva locazione a un’impresa italiana è una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia e deve essere assolta dal committente nazionale con autofattura e reverse charge, mentre il Ministero olandese deve identificarsi ai fini IVA in Italia o nominare un rappresentante fiscale.
Acquisto intracomunitario e locazione di simulatore di volo introdotto in Italia da un ente pubblico olandese
Introduzione di un simulatore di volo in Italia da parte di un ente pubblico olandese
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile all’invio in Italia di un simulatore di volo di proprietà del Ministero della Difesa dei Paesi Bassi, ente pubblico di diritto estero soggetto passivo IVA nei Paesi Bassi per alcune attività e non registrato ai fini IVA in Italia. Il bene deve essere introdotto in Italia per due finalità: da un lato l’addestramento del personale del Ministero, dall’altro la concessione in locazione a una società residente in Italia per un periodo quadriennale, al termine del quale il simulatore sarà restituito e riportato nei Paesi Bassi.
Quesito interpretativo posto
L’istante chiede quale disciplina si applichi tra:
- l’art. 38, comma 5, lett. a), del D.L. n. 331/1993, relativo ai beni introdotti in Italia per essere temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni;
- l’art. 38, comma 3, lett. b), del medesimo decreto, relativo agli invii di beni nell’ambito dell’impresa che integrano operazioni assimilate ad acquisti intracomunitari.
Il dubbio riguarda in particolare se la permanenza del simulatore per quattro anni escluda la temporaneità e faccia sorgere un acquisto intracomunitario con conseguente obbligo di identificazione IVA in Italia.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’introduzione del simulatore non generi un acquisto intracomunitario, indipendentemente dal fatto che il bene sia utilizzato sia dal Ministero sia dal locatario italiano. La tesi si fonda su due profili:
- l’uso del bene per l’addestramento del personale del Ministero non sarebbe effettuato per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, ma per fini istituzionali pubblici;
- la locazione quadriennale costituirebbe comunque un utilizzo temporaneo rilevante ai fini dell’art. 38, comma 5, lett. a), non dovendosi applicare il limite di 24 mesi richiamato dalla disciplina dell’ammissione temporanea doganale.
Secondo il contribuente, anche la successiva restituzione del simulatore ai Paesi Bassi non darebbe luogo a una cessione intracomunitaria.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sull’introduzione del bene
L’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi dell’istante e qualifica l’introduzione del simulatore in Italia come acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993.
La motivazione si fonda sul fatto che:
- il bene è destinato in Italia non solo ad attività istituzionali, ma anche a un utilizzo economico mediante locazione a un’impresa italiana;
- la durata prevista dell’impiego è ben superiore a quella normalmente riconducibile a un utilizzo temporaneo;
- pur non essendo indicato espressamente dalla norma un termine, l’Agenzia ritiene utile il riferimento al limite di 24 mesi previsto per l’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali, richiamata anche dal comma 5, lett. a), dell’art. 38.
Di conseguenza, l’invio del simulatore non può essere considerato finalizzato a un utilizzo temporaneo e costituisce un’operazione assimilata ad acquisto intracomunitario, trattandosi di un trasferimento di beni nell’ambito della propria impresa, pur in assenza di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale.
Adempimenti IVA del Ministero olandese
Poiché si realizza un acquisto intracomunitario, il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi deve adempiere agli obblighi IVA in Italia mediante una delle seguenti modalità:
- identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Qualificazione della locazione del simulatore
La successiva messa a disposizione del simulatore a favore dell’impresa italiana è qualificata come prestazione di servizi, trattandosi di locazione di un bene mobile materiale diverso da un mezzo di trasporto. Tale prestazione è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
Reverse charge e autofatturazione del committente italiano
Per la locazione, il committente italiano soggetto passivo IVA diventa debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia precisa che ciò avviene anche se il prestatore non residente si sia identificato ai fini IVA in Italia o abbia nominato un rappresentante fiscale.
Ne deriva che:
- il soggetto italiano committente deve assolvere l’IVA mediante reverse charge;
- deve emettere autofattura per l’assolvimento dell’imposta in Italia.
Indicazioni finali
La risoluzione conferma quindi una duplice impostazione:
- l’invio in Italia del simulatore configura un acquisto intracomunitario con obbligo di identificazione IVA del Ministero olandese in Italia;
- la locazione del bene a un soggetto passivo italiano è una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, da assolvere con autofattura da parte del committente nazionale.
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente i principi espressi nella risoluzione.
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