Risoluzione n. 256 del 20/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli integratori alimentari, anche se prescritti da un medico specialista a scopo terapeutico, non possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% prevista per le spese sanitarie ex art. 15 del Tuir, perché sono qualificati come prodotti alimentari e non come medicinali.
Detrazione Irpef per integratori alimentari non ammessa
Detrazione Irpef per integratori alimentari
La risoluzione esamina la possibilità di portare in detrazione Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, escludendo l’equiparazione degli integratori ai medicinali.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se possa beneficiare della detrazione del 19% per l’acquisto di integratori alimentari prescritti da un medico specialista e utilizzati a fini terapeutici. Egli richiama una precedente risposta del CAM dell’Agenzia delle Entrate del 2006, secondo cui i prodotti integratori alimentari prescritti da uno specialista a scopo curativo sarebbero detraibili ai sensi dell’art. 15 del Tuir.
Posizione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, gli integratori alimentari assunti per finalità terapeutiche e prescritti da un medico specialista dovrebbero essere considerati assimilabili ai medicinali. Di conseguenza, ritiene che tali spese debbano rientrare tra quelle detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Inquadramento normativo degli integratori alimentari
L’Agenzia richiama la disciplina comunitaria e nazionale degli integratori alimentari, armonizzata dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002 e recepita dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. Tale decreto si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.
In particolare, viene precisato che:
- gli integratori alimentari sono prodotti destinati a integrare la comune dieta e costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico, in forme predosate;
- rientrano, tra l’altro, vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale;
- etichettatura, presentazione e pubblicità non possono attribuire agli integratori proprietà terapeutiche, capacità di prevenzione o cura delle malattie, né richiamare simili effetti;
- non possono comparire diciture che facciano intendere che una dieta equilibrata e variata non sia generalmente sufficiente a fornire le sostanze nutritive necessarie.
Procedura di commercializzazione e natura del prodotto
La risoluzione precisa che la commercializzazione degli integratori alimentari è subordinata a una procedura di notifica, consistente nella trasmissione al Ministero della Salute del modello di ეტichetta utilizzato per la vendita. Gli integratori sono impiegati per ottimizzare gli apporti nutrizionali e migliorare le condizioni fisiologiche, ma non sono considerati medicinali.
L’Agenzia ribadisce che, in ragione della loro composizione e disciplina, gli integratori si collocano nell’area alimentare e non in quella farmaceutica.
Esito interpretativo sulla detraibilità
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate afferma che, anche quando l’acquisto degli integratori avvenga su prescrizione medica e per finalità terapeutiche, la spesa non può beneficiare della detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
La detrazione richiamata è infatti riconosciuta esclusivamente per:
- spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir;
- spese chirurgiche;
- acquisto di medicinali;
- prestazioni specialistiche;
- protesi dentarie e sanitarie in genere.
Gli integratori alimentari non rientrano in tali categorie.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione si chiude disponendo che le Direzioni Regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dagli uffici competenti.
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