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Risoluzione

Risoluzione n. 257 del 20/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le esecuzioni musicali dal vivo non sono sempre assimilabili ai concerti vocali e strumentali: solo questi ultimi beneficiano dell’aliquota IVA ridotta del 10%, mentre le altre esecuzioni musicali restano soggette ad aliquota ordinaria. L’istanza di interpello è dichiarata inammissibile perché priva della descrizione di un caso concreto e personale, ma il parere è comunque reso in via di consulenza giuridica.

Aliquota IVA per esecuzioni musicali dal vivo e concerti vocali e strumentali

Aliquota IVA applicabile alle esecuzioni musicali dal vivo e ai concerti vocali e strumentali

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni musicali dal vivo, distinguendo tra "esecuzioni musicali" e "concerti vocali e strumentali". Il documento chiarisce inoltre i profili di inammissibilità dell’istanza di interpello presentata dall’Associazione ALFA e fornisce un inquadramento del regime tributario applicabile alle diverse fattispecie spettacolistiche e di intrattenimento.

Inquadramento dell’istanza e motivo di inammissibilità

L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma l’Agenzia delle Entrate rileva che non riguarda un caso concreto e personale. Il quesito formulato è infatti generale e di interesse di categoria, mentre il decreto ministeriale n. 209 del 2001 richiede, a pena di inammissibilità, una circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale.

Per tale ragione l’istanza è considerata inammissibile per difetto del requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto n. 209 del 2001. Il parere espresso viene quindi reso nell’ambito della consulenza giuridica, senza gli effetti tipici dell’interpello.

Distinzione tra spettacoli e intrattenimenti

La risoluzione ricostruisce il quadro normativo derivante dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha abolito l’imposta sugli spettacoli e istituito l’imposta sugli intrattenimenti per alcune attività. In base a tale riforma:

  • le attività di intrattenimento sono assoggettate alla relativa imposta e al regime IVA di cui all’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
  • le attività di spettacolo sono assoggettate all’IVA secondo l’art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972.

Le attività rilevanti sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 e nella tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.

Esecuzioni musicali di qualsiasi genere

Il punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 include tra le attività di intrattenimento le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, con esclusione dei concerti vocali e strumentali, nonché i trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando la musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico.

Il n. 3 della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualifica come attività spettacolistiche soggette ad IVA ai sensi dell’art. 74-quater le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se svolte in discoteche e sale da ballo quando la musica dal vivo è pari o superiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico.

Da queste disposizioni deriva che l’elemento decisivo per distinguere spettacolo e intrattenimento è la prevalenza della musica dal vivo. In sintesi:

  • se la musica dal vivo è pari o superiore al 50% della durata complessiva, l’attività è qualificata come spettacolo ed è soggetta al regime ordinario IVA ex art. 74-quater;
  • se prevale la musica pre-registrata, l’attività ricade nell’imposta sugli intrattenimenti e nel regime IVA ex art. 74, sesto comma.

In entrambi i casi l’aliquota IVA è quella ordinaria, in assenza di una specifica norma agevolativa.

Concerti vocali e strumentali

La risoluzione evidenzia che i concerti vocali e strumentali sono espressamente esclusi dalla disciplina generale delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere e sono individuati al n. 4 della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, insieme ad altre manifestazioni spettacolistiche.

Il n. 4 della tabella C, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, comprende:

  • spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale e rivista;
  • concerti vocali e strumentali;
  • attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
  • spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

Gli stessi concerti vocali e strumentali sono richiamati anche dal n. 123 della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, che prevede per tali spettacoli l’aliquota IVA ridotta del 10%. Il documento precisa inoltre che ai concerti vocali e strumentali si applica anche il n. 119 della tabella A, parte III, relativo ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali, come chiarito dall’art. 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma di interpretazione autentica.

Regime tributario dei concerti vocali e strumentali

Per i concerti vocali e strumentali il trattamento fiscale è quindi distinto da quello delle altre esecuzioni musicali. La risoluzione afferma che:

  • ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere ai concerti vocali e strumentali si applica l’IVA del 10% ai sensi del n. 123 della tabella A, parte III;
  • ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la medesima aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 119 della tabella A, parte III.

Criteri per qualificare un’esecuzione musicale come concerto

Per stabilire se una prestazione musicale rientri nel concerto vocale o strumentale occorre verificare in concreto la natura della manifestazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni in cui:

  • cantanti o musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono una serie di brani musicali;
  • l’esecuzione avviene secondo un programma prestabilito;
  • la manifestazione si svolge in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo all’ascolto da parte degli spettatori, come teatri, sale concerto o impianti sportivi;
  • l’attività è finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica.

Le prestazioni che non presentano tali caratteristiche non possono essere qualificate come concerti vocali e strumentali e vanno ricondotte alla disciplina generale delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere.

Trattamento delle prestazioni non qualificabili come concerti

Per le prestazioni musicali che non integrano un concerto vocale o strumentale, la risoluzione richiama la disciplina generale delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, sia ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti sia ai fini IVA. In tali casi l’IVA si applica con aliquota ordinaria del 20% sia sui corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia sui compensi percepiti da cantanti e musicisti.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude che la qualificazione della prestazione dipende dalla concreta struttura della manifestazione e non dal solo luogo di svolgimento o dalle modalità generali dell’evento. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.

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