Risoluzione n. 255 del 20/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il reverse-charge ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/1972 si applica solo alle prestazioni di subappalto nel settore edile, non alle forniture di beni con posa in opera quando la posa è accessoria. Nel caso della società ALFA GmbH, la fornitura dei pannelli in acciaio-porcellanato resta fuori dal reverse-charge, mentre il regime può applicarsi solo alle sole prestazioni di posa rese da soggetti che operano nel comparto edile e ricorrono i requisiti di appalto/subappalto.
Reverse-charge edilizia e fornitura di beni con posa in opera
Reverse-charge nel comparto edilizio e fornitura con posa in opera
La risoluzione esamina l’applicazione dell’art. 17, sesto comma, lett. a), del DPR n. 633/1972, come modificato dalla legge finanziaria 2007, in relazione alla fornitura di pannelli in acciaio-porcellanato con posa in opera. L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando opera l’inversione contabile nel settore edile e quando, invece, l’operazione deve essere trattata come cessione di beni soggetta a IVA ordinaria.
Quesito posto dalla società istante
ALFA GmbH svolge prevalentemente commercio all’ingrosso di pannelli porcellanati per rivestimenti edili e, sulla base delle specifiche del cliente, cura progettazione, produzione, fornitura e posa in opera dei pannelli. I pannelli sono realizzati su misura per ciascun progetto e l’attività principale è inquadrata nel codice ATECOFIN 2004 51532, lett. G, mentre la posa in opera rientra nel codice 45430, lett. F.
La società chiede quale trattamento IVA applicare nei seguenti casi:
- contratto di fornitura con posa in opera e affidamento a terzi della posa mediante subappalto;
- contratto di appalto con il committente e successivo subappalto della posa in opera;
- contratto di appalto tra committente e impresa terza, che a sua volta subappalta a un’ATI in cui la società istante fornisce i pannelli e altre imprese eseguono la posa.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società richiama le circolari n. 37 del 29 dicembre 2006 e n. 11 del 16 febbraio 2007, secondo cui il reverse-charge si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dal subappaltatore a favore di appaltatore o subappaltatore operanti nel medesimo settore. Viceversa, non si applica alle forniture di beni con posa in opera, perché la posa ha carattere accessorio rispetto alla cessione.
Sulla base di tale impostazione, la società ritiene che:
- nei casi a) e b) debba emettere fattura ordinaria con IVA, essendo il rapporto qualificabile come fornitura-vendita di beni; anche le imprese che eseguono la posa dovrebbero fatturare con IVA ordinaria;
- nel caso c), la società dovrebbe emettere fattura ordinaria con IVA per la fornitura dei pannelli, mentre l’impresa dell’ATI che esegue la posa dovrebbe applicare il reverse-charge.
Presupposti del reverse-charge nel settore edile
L’Agenzia richiama l’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/1972, che estende il reverse-charge a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Per l’applicazione del regime devono sussistere entrambi i seguenti presupposti:
- rapporto di subappalto: la prestazione deve essere resa da un subappaltatore a un soggetto che sia appaltatore principale o a sua volta subappaltatore;
- appartenenza di entrambi i soggetti al comparto edilizio: le attività devono essere riconducibili alla sezione F (“Costruzioni”) della tabella ATECOFIN 2004.
Quando tali requisiti sono presenti, il committente deve integrare la fattura ricevuta dal subappaltatore, emessa senza addebito d’imposta, indicando aliquota e imposta.
Esclusione delle forniture di beni con posa in opera
La risoluzione ribadisce il principio già espresso nella circolare n. 37/2006: il reverse-charge non si applica alle forniture di beni con posa in opera, perché la posa assume funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. In questi casi l’operazione è trattata, ai fini IVA, come cessione di beni.
Valutazione del caso a)
Nel caso in cui ALFA GmbH stipuli un contratto di fornitura con posa in opera e poi affidi a terzi la posa mediante subappalto, l’Agenzia esclude il reverse-charge. La società non può essere qualificata appaltatore, poiché il contratto con il committente resta una fornitura con posa in opera, operazione equiparata alla cessione di beni e quindi esclusa dal meccanismo dell’inversione contabile.
Ne deriva che:
- la società istante deve emettere fattura con IVA ordinaria nei confronti del committente;
- anche l’impresa incaricata della posa deve fatturare alla società istante con IVA ordinaria.
Valutazione del caso b)
Anche nel caso in cui la società stipuli formalmente un contratto di appalto con il committente e poi subappalti la posa a terzi, la disciplina resta la stessa. Secondo l’Agenzia, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti, l’operazione si sostanzia comunque in una fornitura con posa in opera se la posa ha funzione accessoria rispetto alla cessione dei pannelli.
Pertanto, anche in questo caso, il reverse-charge non si applica e si procede con fatturazione ordinaria con IVA.
Valutazione del caso c) e ruolo dell’ATI
Nel caso in cui un’ATI priva di rilevanza esterna stipuli un subappalto e la società istante si limiti a fornire i pannelli, mentre un’altra impresa associata esegue la posa, l’Agenzia precisa che occorre distinguere le singole prestazioni rese dalle associate.
Il regime dell’inversione contabile si applica solo alle prestazioni che presentano congiuntamente i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma. Di conseguenza:
- le prestazioni di posa in opera, se rese nel comparto edilizio nell’ambito di un rapporto di subappalto, sono soggette a reverse-charge;
- le mere forniture di beni restano escluse dall’inversione contabile.
Pertanto, nel caso prospettato:
- il reverse-charge opera esclusivamente per l’impresa associata che esegue la posa in opera;
- le prestazioni della società istante, consistenti nella sola fornitura dei pannelli, devono essere fatturate con IVA ordinaria.
Conclusione operativa
La risoluzione conferma una distinzione netta tra:
- prestazioni di servizi rese in subappalto nel settore edile, soggette a reverse-charge se ricorrono i requisiti di legge;
- forniture di beni con posa in opera, escluse dal reverse-charge quando la posa è accessoria alla cessione.
Nel caso della società istante, la fornitura dei pannelli in acciaio-porcellanato resta soggetta a IVA ordinaria nei rapporti con il committente e non rientra nel meccanismo dell’inversione contabile; il reverse-charge può riguardare solo le prestazioni di posa rese da soggetti che operano come subappaltatori nel comparto edilizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 20 giu 2008Risoluzione n. 254 del 20/06/2008
- Risoluzione · 20 giu 2008Risoluzione n. 256 del 20/06/2008
- Risoluzione · 20 giu 2008Risoluzione n. 257 del 20/06/2008
- Risoluzione · 19 giu 2008Risoluzione n. 251 del 19/06/2008
- Risoluzione · 19 giu 2008Risoluzione n. 252 del 19/06/2008
- Risoluzione · 19 giu 2008Risoluzione n. 253 del 19/06/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →