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Risoluzione

Risoluzione n. 253 del 19/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il Consorzio Università degli Studi di Bari, essendo ente pubblico rientrante nella tabella A della legge n. 720/1984, deve effettuare i versamenti delle ritenute e dell’IRAP con il modello F24 enti pubblici, anche se non è titolare di conto presso la Tesoreria centrale. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare il solo F24 ordinario per l’IRAP retributiva e si ribadisce che gli obblighi dipendono dalla natura dell’ente e non dalla titolarità del conto in Tesoreria centrale.

Versamento ritenute e IRAP da parte di ente pubblico in tesoreria unica tramite F24 EP

Versamento ritenute e IRAP da parte di un ente pubblico in tesoreria unica

La risoluzione n. 253/E del 19 giugno 2008 affronta il caso del Consorzio Università degli Studi di Bari, ente pubblico riconosciuto come Ente Morale e ricompreso tra i soggetti della tabella A della legge n. 720/1984. Il documento chiarisce le modalità di versamento delle ritenute fiscali e dell’IRAP alla luce del D.M. 5 ottobre 2007 e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007.

Contesto e posizione del Consorzio istante

Il Consorzio istante è partecipato dall’Università degli Studi di Bari, dalla Regione Puglia, dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio e da diversi Comuni e Province pugliesi. È stato costituito il 20 luglio 1955 ed è riconosciuto come Ente Morale dal DPR n. 1026 del 12 luglio 1956.

Le sue funzioni consistono in attività di supporto amministrativo all’Università degli Studi di Bari; al personale dipendente si applicano il trattamento economico e la normativa del comparto Università.

Fino al 31 dicembre 2007 il Consorzio ha versato le ritenute fiscali, quale sostituto d’imposta, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato tramite il proprio istituto bancario tesoriere, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 720, tabella A.

Quesito prospettato

Il Consorzio segnala che, in base al D.M. 5 ottobre 2007 e al provvedimento dell’8 novembre 2007, dal 1° gennaio 2008 il versamento dell’IRAP e delle ritenute/addizionali IRPEF da parte degli enti pubblici individuati nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, deve avvenire esclusivamente tramite il modello F24 enti pubblici (F24 EP).

Tuttavia, il Consorzio afferma di non essere titolare di conto in Tesoreria centrale gestita dalla Banca d’Italia, poiché non usufruisce di finanziamenti statali, e ritiene che l’unico mezzo possibile per i versamenti sia il modello F24 ordinario. Da qui il problema dell’IRAP calcolata con il metodo retributivo, per la quale i codici tributo F24 esistenti risultano riferiti solo all’IRAP in autotassazione, acconto e saldo.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo il Consorzio, la soluzione dovrebbe consistere nell’istituzione di nuovi codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta enti pubblici non titolari di conto di Tesoreria centrale di versare l’IRAP sulle retribuzioni e compensi assoggettati, in acconto mensile e a saldo.

In via provvisoria, nelle more dell’istituzione di tali codici, l’istante ritiene di dover utilizzare il codice tributo 3800, previsto per l’IRAP calcolata sul valore della produzione.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto:

  • l’art. 1 della legge n. 720/1984, che istituisce il sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici della tabella A;
  • l’art. 3 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 34, comma 3, della legge n. 388/2000, che prevede la riscossione mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B della legge n. 720/1984.

La risoluzione ricorda inoltre che con le circolari n. 8 del 26 gennaio 2001 e n. 20 del 5 marzo 2001 l’Agenzia aveva già chiarito il carattere obbligatorio di tali adempimenti, escludendo modalità di versamento diverse da quelle previste dalla norma.

Evoluzione della disciplina sui versamenti

Il documento ricostruisce poi l’intervento del D.M. 5 ottobre 2007, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 143, della legge n. 296/2006, che ha previsto il versamento dell’addizionale comunale direttamente ai comuni interessati. Tale decreto ha stabilito che gli enti della tabella A della legge n. 720/1984, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettano direttamente o tramite il tesoriere, con flusso telematico all’Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento delle somme trattenute a titolo di addizionale comunale.

Successivamente, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007 ha:

  • approvato il modello F24 EP;
  • definito tempi, modalità e specifiche tecniche per il versamento di ritenute alla fonte, addizionali comunali e regionali IRPEF e IRAP;
  • esteso tale disciplina, tra gli altri, agli enti pubblici della tabella A della legge n. 720/1984 titolari di conti presso le tesorerie provinciali, compresi quelli che hanno affidato la liquidazione delle retribuzioni al Service Personale Tesoro (S.P.T.).

Principio interpretativo affermato

L’Agenzia osserva che le modalità di versamento predisposte per gli enti pubblici soggetti alla tesoreria unica rispondono a finalità di semplificazione e di modernizzazione delle procedure telematiche, nonché di unificazione del sistema di versamento delle ritenute alla fonte e dell’IRAP.

Viene quindi affermato un principio rilevante: gli obblighi relativi alle modalità di versamento dipendono dalla natura dell’ente tenuto al pagamento, indipendentemente da ulteriori requisiti o condizioni.

Ne deriva che gli enti appartenenti alle categorie richiamate dalla normativa devono adempiere a tutti gli obblighi previsti, compreso quello della titolarità di un conto presso le tesorerie provinciali.

Chiarimento specifico sulla Tesoreria centrale

Per i soggetti compresi nella tabella A della legge n. 720/1984, la risoluzione precisa che non rileva, ai fini del versamento tramite F24 EP, la titolarità di un conto presso la Tesoreria centrale gestita dalla Banca d’Italia.

Pertanto, il fatto che il Consorzio non sia titolare di tale conto non esclude l’obbligo di utilizzare il modello F24 enti pubblici.

Conclusione dell’Agenzia delle entrate

Poiché il Consorzio dichiara di rientrare tra i soggetti indicati nella tabella A della legge n. 720/1984, l’Agenzia conclude che esso deve effettuare i versamenti secondo le modalità previste, utilizzando il modello F24 enti pubblici.

La questione relativa all’utilizzo del modello F24 ordinario per il versamento dell’IRAP viene considerata assorbita dal parere espresso, con conseguente conferma dell’obbligo di utilizzo dell’F24 EP.

Vigilanza sull’applicazione uniforme

In chiusura, la risoluzione richiama il compito delle Direzioni Regionali di vigilare affinché i principi espressi vengano applicati in modo uniforme.

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