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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50847/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla legittimità dell'applicazione della circolare D.A.P. 02/10/2017 che, secondo l'Amministrazione, poteva computare in modo sovrapponibile il tempo di permanenza "all'aria aperta" e il tempo di "socialità" e limitare in via generale la fruizione degli spazi aperti. Il Ministero ha impugnato le decisioni dei magistrati di sorveglianza che avevano riconosciuto al detenuto una maggiore durata quotidiana all'aperto (richiesta originaria di Schiavone: 3 ore complessive, di cui 2 all'aperto e 1 per socialità) ritenendo che le modifiche normative (d.lgs. 2/10/2018, n.123) avrebbero inciso sull'interpretazione e consentito una più ampia discrezionalità dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando l'orientamento della giurisprudenza che ritiene illegittime le disposizioni della circolare D.A.P. 02/10/2017 e dei regolamenti d'istituto nella parte in cui, per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis, limitano ad una sola ora la possibilità di fruire di spazi all'aperto e consentono di svolgere la seconda ora all'interno delle sale di socialità. La Corte ha affermato che la permanenza all'aperto e la socialità sono momenti distinti e non sovrapponibili, che la riduzione del tempo all'aperto può avvenire solo per specifiche esigenze di ordine e sicurezza con provvedimento individuale e motivato, e che il rinvio operato dall'art. 41-bis all'art. 10 ha natura "statica/recettizia" (quindi le modifiche normative successive non hanno implicitamente inciso sul regime dei 41-bis). Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e non si sono pronunciate condanne alle spese a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35

    Norma che disciplina il reclamo del detenuto contro atti della direzione dell'istituto; utilizzata come via procedurale per il reclamo proposto da Schiavone.

  • Ordinamento penitenziario, art. 10 (testo previgente e modificato)

    "ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno per motivi eccezionali"; nuovo testo: "ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno" e "per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto"

    La Corte rileva che l'art. 10 tutela un diritto fondamentale alla permanenza all'aperto e che la riforma ha ampliato il periodo ordinario ma ha anche previsto una facoltà di riduzione per "giustificati motivi"; tuttavia, per i soggetti 41-bis il rinvio a tale norma va interpretato nella sua forma "statica" incorporata in art. 41-bis.

  • Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ordinamento penitenziario

    "la permanenza all'aperto (...) a una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10"

    Limita la permanenza all'aperto per i detenuti sottoposti al regime differenziato a non oltre due ore giornaliere, rinviando al primo comma dell'art. 10 per il limite minimo; tale rinvio è stato interpretato come "statico/recettizio", cioè incorporante la disciplina minima a tutela della salute del detenuto.

  • D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (modifiche all'art. 10 Ord. pen.)

    La Corte ha ritenuto che tale riforma non abbia implicitamente abrogato il rinvio operato dall'art. 41-bis e che, per i soggetti 41-bis, la disciplina minima di fruizione degli spazi aperti resti preservata.

  • Circolare D.A.P. 02/10/2017 n. 3676/6126

    La Corte ha ritenuto illegittima la lettura della circolare nella parte in cui equipara o rende intercambiabili le ore di permanenza all'aperto con le ore dedicate alla socialità, consentendo la fruizione della seconda ora prevista dall'art. 41-bis all'interno delle salette.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 16

    "la permanenza all'aperto deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico"

    Richiama la funzione della permanenza all'aperto come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà e la necessità di valutazioni sanitarie/psicologiche nell'eventuale riduzione.

  • Ordinamento penitenziario, art. 14-quater

    Citato in comparazione per sottolineare che il limite minimo di permanenza all'aperto per i soggetti sottoposti a sorveglianza particolare è lo stesso che va garantito anche ai soggetti 41-bis, a tutela di un livello minimo trattamentale.

Massime di principio

  • La permanenza all'aria aperta e il tempo destinato alla socialità sono profili distinti del trattamento detentivo e non possono essere considerati intercambiabili.
  • Disposizioni amministrative generali (circolari, regolamenti d'istituto) non possono introdurre, in modo indifferenziato, limitazioni alla fruizione degli spazi all'aperto per i detenuti 41-bis: eventuali riduzioni richiedono provvedimenti individuali, motivati e riferiti a specifiche esigenze di ordine o sicurezza.
  • Il rinvio operato da una norma speciale (art. 41-bis) a una norma generale (art. 10) può avere natura "statica/recettizia": modifiche successive alla norma generale non incidono automaticamente sul regime speciale se la riforma non ha coinvolto espressamente i destinatari del regime speciale.
  • Va tutelato un livello minimo di trattamento (in particolare per la salute psico-fisica) anche nei regimi detentivi differenziati; la compressione di tali diritti senza adeguata motivazione rischia di configurare trattamento inumano o degradante.
  • In caso di contestazione, la giurisprudenza tende a favorire interpretazioni che preservino i diritti fondamentali dei detenuti alla salute e al benessere, richiedendo chiarezza e motivazione per le limitazioni.

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