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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36900/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza sulla competenza a provvedere sulla vendita di immobili e diritti oggetto di confisca nel procedimento penale n. 9320/2014 contro Luca Pesamosca. La Corte d'appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, aveva declinato la competenza e trasmesso gli atti al Tribunale di Udine ritenendo che la competenza spettasse al giudice che aveva adottato il provvedimento ablativo (Tribunale di Udine). Il Tribunale di Udine ha sollevato il conflitto sostenendo, invece, che trattandosi di confisca per equivalente (artt. 322‑ter c.p. e art. 1, comma 143, l. 24/12/2007, n. 244) la competenza spettasse al giudice dell'esecuzione e non si dovesse applicare l'art. 86 disp. att. c.p.p. così come novellato dal d.lgs. n. 150/2022; il Procuratore Generale ha chiesto il riconoscimento della competenza del Tribunale di Udine.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'esistenza del conflitto e ha risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Udine, in quanto giudice che ha adottato il provvedimento ablativo. La Corte ha richiamato e confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 1, pronunce Vineis, Paiano e successive) secondo cui, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a decidere sugli adempimenti esecutivi relativi alla vendita o distruzione dei beni confiscati appartiene al giudice che ha disposto la confisca. La decisione ha respinto l'argomento del Tribunale di Udine circa l'irrilevanza dell'art. 86 rispetto alla confisca per equivalente, ritenendo invece applicabile la norma anche a tale tipo di confisca (anche per il riferimento introdotto dal comma 1‑bis), e ha sottolineato che la vendita non incide sul titolo esecutivo in modo da richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione. L'estratto della sentenza è stato comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen.

    1‑bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente

    La Corte interpreta l'art. 86 come norma applicabile anche alle confische per equivalente e come riferimento al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo per la vendita o destinazione dei beni, salvo diversa disposizione di legge.

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina la confisca per equivalente; la Corte riconosce che la tipologia di confisca non giustifica, in assenza di un aggancio testuale, una diversa attribuzione di competenza per le procedure di vendita.

  • art. 1, comma 143, L. 24/12/2007, n. 244

    Richiamata come base normativa della confisca per equivalente; non conduce, di per sé, a escludere l'applicazione dell'art. 86 disp. att. c.p.p. in ordine alla competenza per la vendita dei beni confiscati.

  • artt. 28 e 30 cod. proc. pen.

    Artt. che disciplinano il conflitto di attribuzione tra giudici: la Corte li applica per rilevare l'esistenza di conflitto negativo e per assumere la decisione di risoluzione.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Ha introdotto il comma 1‑bis all'art. 86; la Corte ritiene irrilevante, ai fini della competenza per la vendita, l'argomento intertemporale invocato dal Tribunale di Udine e afferma che la precedente formulazione dell'art. 86 già poteva essere applicata alle confische per equivalente in assenza di disposizione contraria.

  • art. 32, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione immediata dell'estratto della decisione ai giudici in conflitto e al pubblico ministero; la Corte ne dà esecuzione a seguito della pronuncia.

Massime di principio

  • Salvo diversa disposizione di legge, la competenza a decidere sugli adempimenti esecutivi relativi alla vendita o destinazione dei beni confiscati spetta al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo (il giudice che ha disposto la confisca), anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile.
  • La confisca per equivalente non determina, di per sé, un regime di competenza diverso: in assenza di norma espressa che disponga il contrario, le regole sull'attribuzione della competenza previste dall'art. 86 disp. att. c.p.p. si applicano anche alle confische per equivalente.
  • La vendita dei beni confiscati è considerata operazione 'a valle' rispetto al titolo ablativo e non modifica il titolo esecutivo; pertanto non richiama necessariamente il controllo del giudice dell'esecuzione.
  • Eventuali dubbi sulla retroattività o sul carattere procedurale/ sostanziale delle modifiche normative vanno valutati, ma la presenza di una disposizione procedurale applicabile consente di attribuire la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento ablativo.
  • In caso di rifiuto simultaneo di due giudici a prendere cognizione della stessa questione (conflitto negativo), è possibile instaurare e ottenere dalla Corte di legittimità la declaratoria di competenza per evitare la stasi processuale.

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