Cassazione Civile, Ordinanza n. 17090/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento TOSAP relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, emessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, ai fini di attività edilizia, mediante impalcatura, recinzione e altre delimitazioni di aree poste nei pressi di un edificio adibito a ufficio giudiziario e tra due vie cittadine. La società contribuente ha impugnato gli avvisi, ma i ricorsi sono stati rigettati in primo grado e poi in appello dalla Commissione tributaria regionale. Successivamente ha promosso revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza d'appello, sostenendo che la CTR avesse commesso un errore di fatto revocatorio nella ricostruzione della destinazione delle aree, ritenendo che il giudice avesse confuso la situazione di fatto dei luoghi con la loro inclusione in una convenzione di lottizzazione e con la conseguente cessione al Comune. La CTR ha però dichiarato inammissibile la revocazione. In cassazione la società ha proposto tre motivi complessivi: due contro la sentenza che ha definito la revocazione, lamentando nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per avere la CTR escluso erroneamente la sussistenza dell'errore revocatorio; uno contro la sentenza d'appello, impugnata tardivamente secondo la Corte di cassazione. La controricorrente ha chiesto il rigetto, mentre il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione e lo ha rigettato, ritenendo infondato il motivo sulla motivazione apparente e inammissibile/infondata la censura sulla pretesa violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 395 n. 4 c.p.c., perché la CTR aveva effettivamente spiegato che non vi era un errore di fatto revocatorio, ma una valutazione giuridica sulla destinazione delle aree e sulla loro assoggettabilità a TOSAP. Quanto al ricorso contro la sentenza d'appello, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione; la sospensione dei termini non operava utilemente, perché il provvedimento di accoglimento della sospensione era intervenuto quando il termine era già spirato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio richiede un errore di percezione, oggettivo e decisivo, non una valutazione o interpretazione di fatti o norme; non è configurabile quando la censura investe una statuizione di diritto o un punto controverso.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente o radicalmente incomprensibile; non basta la pretesa insufficienza o incondivisibilità della motivazione.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; se ciò avviene, non ricorre il vizio denunciato.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto, ma il vizio ricorre solo in caso di reale carenza motivazionale.
art. 12 delle preleggi
Non risulta violato quando l'interpretazione della sentenza impugnata per revocazione è coerente con il suo contenuto complessivo e non forzata su un significato estraneo al testo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare la violazione di legge sostanziale o processuale, ma non di sostituire una diversa lettura del merito alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per censurare la nullità della sentenza per vizi del procedimento decisorio o per mancanza apparente di motivazione.
art. 325 c.p.c.
La notificazione del ricorso per revocazione fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello.
art. 335 c.p.c.
Giustifica la riunione dei ricorsi connessi proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza che ha definito la revocazione.
art. 398, quarto comma, c.p.c.
L'istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione non produce effetto sospensivo automatico; l'effetto decorre solo dalla comunicazione del provvedimento che la accoglie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone un errore di percezione immediatamente riscontrabile dagli atti e non può consistere nella contestazione dell'interpretazione giuridica data dal giudice a fatti o documenti.
- La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece censurabile in cassazione la sola insoddisfazione della parte per la valutazione compiuta.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente i fatti rilevanti, i motivi già dedotti nei gradi precedenti e i documenti su cui si fonda la censura, almeno mediante un riassunto completo dei loro contenuti essenziali.
- La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione contro una sentenza d'appello equivale, ai fini della decorrenza del termine breve per cassazione, alla notificazione della sentenza stessa; il termine va dunque verificato anche con riguardo a tale notifica.
- L'istanza di sospensione del termine per ricorrere in cassazione non sospende automaticamente il termine: l'effetto sospensivo opera solo dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto congiuntamente contro la sentenza d'appello e contro quella resa sulla revocazione, i ricorsi sono astrattamente ammissibili e vanno trattati congiuntamente, ma resta prioritaria la decisione sulle questioni relative alla revocazione.
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