Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, il decreto della Corte d’appello che aveva respinto l’opposizione ex art. 145 T.U.B. avverso una sanzione pecuniaria di euro 387.300,00 irrogata per condotte ritenute gravemente pregiudizievoli per l’equilibrio finanziario, economico-patrimoniale e reputazionale della banca presso cui svolgeva funzioni apicali. In sintesi, il primo motivo denunciava tardività del provvedimento sanzionatorio, assumendo che il termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento decorresse da un termine per controdeduzioni non prorogabile; i motivi dal secondo al quarto censuravano l’apparenza della motivazione e la violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, oltre alla ritenuta triplicazione della sanzione e alla ricostruzione dei fatti e delle prove; il quinto motivo contestava la liquidazione delle spese, sostenendo che il procedimento fosse di volontaria giurisdizione e che dovesse applicarsi il relativo parametro tabellare. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre richiamato alcune sentenze penali di assoluzione intervenute successivamente, sostenendo che esse avrebbero privato di fondamento le risultanze ispettive poste a base della sanzione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa tardività del provvedimento, richiamando il principio per cui il termine di 240 giorni decorre dalla scadenza del termine per le controdeduzioni del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione, e, se tale termine è prorogato, dalla nuova scadenza. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla motivazione, osservando che il decreto impugnato conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, idonea a consentire il controllo sul ragionamento decisorio; ha inoltre precisato che il giudizio di opposizione a sanzioni Banca d’Italia è un giudizio pieno sul fondamento della pretesa amministrativa, non un mero sindacato sull’atto. Quanto ai giudicati penali assolutori invocati, ha escluso che vi fosse perfetta coincidenza tra i fatti oggetto di quelle pronunce e le condotte sanzionate in via amministrativa, e ha ricordato che tali giudicati non vincolano automaticamente il giudice civile nella verifica della sanzione se sono richiamati solo per dimostrare l’effettiva sussistenza o insussistenza dei fatti. Ha infine respinto il motivo sulle spese, affermando che l’opposizione ex art. 145 T.U.B. ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione, con conseguente applicazione dei parametri per i giudizi ordinari davanti alla corte d’appello. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145 d.lgs. n. 385/1993
regola il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, che si svolge con pieno contraddittorio e consente al giudice un esame completo del fondamento della pretesa amministrativa.
art. 53, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 385/1993
costituisce una delle disposizioni di vigilanza violate nella contestazione amministrativa relativa al contenimento del rischio creditizio.
art. 144 d.lgs. n. 385/1993
richiamato tra le norme violate nel procedimento sanzionatorio bancario.
art. 8 L. n. 689/1981
consente, in presenza di plurime violazioni riconducibili a un’azione unitaria, l’applicazione del regime del concorso formale e la triplicazione della sanzione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone le ragioni in fatto e in diritto della decisione in modo da consentire il controllo logico-giuridico.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza anche nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative della Banca d’Italia.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
ai fini della liquidazione delle spese si applica la tabella dei giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello, non quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
le memorie hanno funzione meramente illustrativa e non possono introdurre nuove questioni o eccezioni.
art. 378 c.p.c.
le memorie di legittimità servono a illustrare e chiarire le difese già svolte.
art. 654 c.p.p.
il giudicato penale assolutorio, invocato solo per provare l’effettiva sussistenza o insussistenza dei fatti, non assume di per sé valenza vincolante nel giudizio civile sulla sanzione amministrativa.
art. 372 c.p.c.
non osta alla deduzione del giudicato formatosi successivamente, ma ciò non consente di trasformarlo in un accertamento vincolante del fatto quando manchi identità rilevante tra i giudizi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, il giudice conosce pienamente del rapporto sostanziale e può valutare nel merito la fondatezza della pretesa sanzionatoria, non limitandosi al controllo formale dell’atto.
- Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dalla scadenza del termine per le controdeduzioni del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione; se tale termine è stato prorogato, la decorrenza slitta alla nuova scadenza.
- La motivazione non è apparente quando il provvedimento espone gli elementi di fatto e di diritto che consentono di comprendere la decisione e di controllarne la logica, anche se la parte ne contesta la concludenza.
- Nel ricorso per cassazione contro decisioni in materia di sanzioni amministrative bancarie, la censura di motivazione deve essere specifica e non può limitarsi a una critica generica, ma deve individuare le contestazioni mosse in sede amministrativa e le ragioni sviluppate in opposizione.
- Il giudicato penale assolutorio non travolge automaticamente la sanzione amministrativa se i fatti o le condotte contestate non coincidono perfettamente; inoltre, quando è invocato solo come prova della realtà del fatto, non impone di per sé al giudice civile un vincolo di accertamento.
- L’opposizione a sanzione amministrativa ex art. 145 T.U.B. ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione, sicché le spese vanno liquidate secondo i parametri dei giudizi ordinari e non sulla base delle tabelle dei procedimenti non contenziosi.
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