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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34251/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da una sopraelevazione realizzata su una terrazza di un fabbricato in Messina e dai successivi lavori eseguiti nel locale di proprietà di una banca per la realizzazione di un caveau e di cassette di sicurezza. In primo grado era stata accolta la domanda riconvenzionale della banca sulla illegittimità della sopraelevazione e, in seguito, la Corte d'appello aveva ripartito la responsabilità per i costi dei lavori di consolidamento dell'edificio tra i comproprietari della sopraelevazione e la banca, confermando in giudicato la ripartizione 95%/5%. Parallelamente, in un altro giudizio riunito, un coerede aveva agito contro il progettista della sopraelevazione per responsabilità professionale da errori progettuali; la ricorrente, intervenuta in quel giudizio, chiedeva che il risarcimento fosse riconosciuto anche in suo favore. La Corte d'appello ha ritenuto prescritto il suo credito risarcitorio, affermando che la domanda proposta dal solo coerede Amedeo non avesse effetto interruttivo per gli altri comproprietari, perché il credito era parziario e non solidale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sulla sentenza parziale non potesse estendersi anche alla ripartizione dei costi dei lavori di consolidamento; 2) violazione delle norme sulla solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni, sostenendo che l'azione proposta da un comproprietario dovesse interrompere la prescrizione anche per gli altri; 3) violazione delle norme sulla gestione del fatto altrui e sulla legittimazione del singolo contitolare a tutelare il diritto nella sua interezza; 4) violazione dell'art. 112 e dell'art. 346 c.p.c., perché l'eccezione di prescrizione non sarebbe stata ritualmente riproposta in appello da tutti gli eredi del progettista, essendo stata decisa dal giudice di secondo grado senza valida devoluzione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, ha rigettato il secondo e il terzo perché il credito risarcitorio da inadempimento è obbligazione pecuniaria divisibile e non solidale dal lato attivo, e ha accolto nei limiti il quarto motivo, rilevando che la prescrizione non era stata ritualmente riproposta in appello da tutti gli eredi del progettista, con conseguente ultrapetizione limitatamente ai convenuti diversi da uno degli eredi che aveva invece riproposto l'eccezione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nei confronti della banca e di uno degli eredi, mentre la sentenza è stata cassata in parte qua con rinvio limitatamente alla domanda risarcitoria verso gli altri eredi del progettista.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo nei limiti indicati, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo, ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della banca e di uno degli eredi del progettista, e ha cassato la sentenza impugnata solo nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito risarcitorio della ricorrente verso gli altri eredi del progettista. La causa è stata rinviata al giudice di merito per il solo capo relativo a tale domanda, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio per quel segmento e condanna della ricorrente alle spese nei confronti della banca e dell'erede nei cui confronti il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 1127 c.c.

    richiamato come norma sulla legittimità della sopraelevazione; la lite sulla sua violazione era già coperta da giudicato in relazione alla ripartizione di responsabilità sulla sopraelevazione stessa

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale, se dedotto o opposto in cassazione, deve essere specificamente riprodotto nel ricorso per consentirne il controllo

  • art. 1316 c.c.

    l'indivisibilità va riferita all'oggetto dell'obbligazione, non alla sola prestazione; il progetto professionale era frazionabile

  • art. 1310 c.c.

    l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda di uno dei creditori opera solo se ricorre una solidarietà attiva o altra situazione sostanziale idonea; non opera per crediti parziari

  • art. 1292 c.c.

    la solidarietà passiva tra condebitori è presunta, ma ciò non vale per la solidarietà attiva

  • art. 1296 c.c.

    in materia di solidarietà attiva il codice prevede solo la facoltà del creditore scelto di ricevere la prestazione, non una presunzione di solidarietà

  • art. 1218 c.c.

    il credito risarcitorio da inadempimento deriva da un'obbligazione diversa e succedanea rispetto alla prestazione originaria

  • art. 1319 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come fondamento della pretesa indivisibilità, ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità al caso concreto

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato in relazione ai termini di costituzione in appello e alla riproposizione delle difese

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve contenere gli elementi necessari a identificare atti e documenti su cui si fonda la censura, compreso il testo del giudicato invocato o contestato

  • art. 369 n. 2 c.p.c.

    richiamato per l'onere di produzione degli atti e documenti rilevanti in cassazione

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel tema dei termini di costituzione dell'appellato

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nella versione anteriore alla novella del 2006 per delimitare gli oneri di proposizione delle eccezioni

  • art. 332 c.p.c.

    in presenza di litisconsorti facoltativi, la mancata notifica ad alcuni non impone l'ordine di integrazione se l'impugnazione è ormai preclusa per costoro

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per la successione nel processo tra coeredi e per il litisconsorzio processuale che ne deriva

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato sul contenuto dell'appello incidentale e sulla deducibilità del vizio di omessa/erronea devoluzione

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'appello incidentale necessario nei casi di capi già decisi

  • art. 754 c.c.

    i coeredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote, senza solidarietà

  • art. 752 c.c.

    la responsabilità dei coeredi verso i creditori e nei rapporti interni è parziaria

  • art. 2939 c.c.

    l'eccezione di prescrizione sollevata da un terzo interessato può giovare anche ad altri solo se sussiste un concreto interesse sostanziale comune, non automaticamente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe un giudicato esterno o la sua interpretazione è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il contenuto integrale delle statuizioni irrevocabili rilevanti, non essendo sufficiente il solo richiamo a stralci della motivazione o al dispositivo.
  • Il credito risarcitorio che deriva dall'inadempimento di un contratto d'opera professionale ha natura pecuniaria e, salvo diversa previsione di legge o di titolo, è divisibile dal lato attivo: non si presume una solidarietà tra più creditori-comproprietari.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale proposta da uno dei creditori non si estende automaticamente agli altri quando il rapporto sostanziale non sia solidale; occorre verificare la struttura del diritto fatto valere e l'eventuale interesse sostanziale comune tutelato dalla norma.
  • Nei rapporti tra coeredi, la responsabilità per debiti ereditari è parziaria e non solidale: la prescrizione eccepita o non eccepita da un coerede non si estende di regola agli altri, salvo specifiche condizioni sostanziali non ricorrenti nel caso esaminato.
  • Le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; un mero richiamo alle difese già svolte o alle conclusioni formulate davanti al primo giudice non basta.
  • In cassazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione può essere ravvisata quando il giudice di appello decide su una eccezione non ritualmente devoluta; tuttavia, l'eccezione riproposta da una sola parte non può giovare automaticamente agli altri litisconsorti se il rapporto sostanziale non lo consente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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