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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26309/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva deciso in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento relativo alla TARI 2018. Tuttavia, il ricorso per cassazione, pur notificato alla controparte, non è stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Il Comune ha resistito con controricorso, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la mancata osservanza del termine di deposito e ha ritenuto il ricorso improcedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché non depositato nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. La mancata costituzione o la costituzione della controparte non sana il difetto, trattandosi di inosservanza di un termine perentorio e non di una mera nullità formale. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per mancato deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016

    richiamato solo per il rito camerale; il provvedimento decide in camera di consiglio

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio

  • art. 156 c.p.c.

    il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle forme in senso stretto

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    non trova applicazione quando non vi è stato deposito del ricorso da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile se non viene depositato in cancelleria nel termine perentorio stabilito dall'art. 369 c.p.c., anche se risulta ritualmente notificato alla controparte.
  • La costituzione del resistente non sana l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione, perché l'improcedibilità attiene al mancato rispetto di un termine perentorio e non a una mera irregolarità formale.
  • L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche quando il controricorrente non la eccepisca e si difenda nel merito.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non può essere invocato per neutralizzare la violazione di termini perentori processuali.
  • Quando il ricorso per cassazione non è stato depositato, non presupponendosi la pendenza utile dell'impugnazione, non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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