Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) in relazione a prelievi ingiustificati, vendite sottocosto di rami d'azienda, incassi non versati e altre condotte depauperative. Hanno dedotto: insufficiente prova del dolo specifico e volontà di frodare i creditori (1° motivo); erronea negazione delle circostanze attenuanti generiche, in particolare per Muzio (2° motivo); mancata contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità (3° motivo); vizio di motivazione e mancata risposta alle doglianze difensive circa l'assenza di distrazioni e la mancanza di volontà di ledere i creditori (4° motivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: ha ritenuto fondate e adeguatamente motivate le valutazioni di merito sulla natura distrattiva delle condotte (prelievi ingiustificati, vendite sottocosto, incassi non imputati alla società) e sugli "indici di fraudolenza", confermando il dolo generico. Ha dichiarato inammissibile la censura sulle attenuanti generiche (valutazione insindacabile del giudice di merito dopo la riforma dell'art. 62-bis) e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante della pluralità dei fatti ai sensi dell'art. 219 co. 2 L.F., la quale risultava implicitamente e sufficientemente contestata. Conseguentemente i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (L.F.)
comma 2 (aggravante della pluralita' dei fatti); richiamato anche il comma 1
La Corte ha applicato l'aggravante della pluralita' dei fatti (art. 219 co.2) ritenendola adeguatamente contestata. Ha inoltre richiamato i criteri per l'aggravante del danno di rilevante gravita' (co.1) e la distinzione tra le due ipotesi.
art. 62-bis cod. pen.
richiamo alla riforma introdotta dal dl. 23/05/2008 n.92 conv. in l.125/2008
Dopo la riforma, il mero stato di incensuratezza non e' piu' sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice del merito puo' negarle se non emergono elementi positivi prevalenti.
art. 133 cod. pen.
richiamato quale riferimento per gli elementi da valutare nelle attenuanti generiche
Il giudice del merito deve motivare quali elementi ex art.133 siano stati ritenuti o esclusi; tale valutazione di fatto e' in genere insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
art. 192 c.p.p.
richiamato in tema di presunzioni
La Corte ha ritenuto che dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni (mancato rinvenimento) possa sorgere una presunzione rilevante di dolosa distrazione, valutabile ai sensi dell'art.192 c.p.p.
art. 8 comma 3 legge fallimentare
E' richiamato l'obbligo di verita' del fallito nei confronti del curatore circa la destinazione dei beni, che giustifica la richiesta di adeguata documentazione e la conseguente presunzione in mancanza di giustificazioni.
art. 522 cod. proc. pen.
Se sono contestati piu' fatti di bancarotta, la mancata esposizione esplicita di una circostanza aggravante speciale (es. art.219 co.2 n.1) non costituisce vizio, quando gli elementi dell'aggravante siano implicitamente contenuti nella descrizione della pluralita' dei reati, consentendo alla difesa di conoscere l'accusa.
Dl. 28 ottobre 2020, n.137
art. 23 comma 8 (audienza svolta ai sensi della norma)
La trattazione in udienza e' stata svolta anche in conformita' alle disposizioni emergenziali che regolano lo svolgimento delle udienze (richiamata solo in ordine alla modalita' procedurale).
Massime di principio
- Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) e' sufficiente il dolo generico: non e' necessario provare il dolo specifico di voler frodare i creditori o la consapevolezza formale dello stato di insolvenza, ma la consapevolezza che l'atto possa creare un pericolo concreto per la funzione di garanzia del patrimonio.
- La prova della distrazione puo' fondarsi su indici di fraudolenza (prelievi ingiustificati, vendite sottocosto, mancati versamenti, collocazione delle operazioni nel contesto della crisi) e sulla mancata giustificazione del fallito circa la destinazione dei beni, secondo un meccanismo probatorio che puo' portare a presunzioni rilevanti.
- La mancata indicazione esplicita in atto dell'aggravante speciale non invalida l'imputazione quando gli elementi dell'aggravante risultino implicitamente e sufficientemente contenuti nella descrizione dei fatti, soprattutto se sono contestati piu' atti omogenei.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., lo stato di incensuratezza da solo non giustifica il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice di merito deve individuare e motivare elementi positivi rilevanti, e tale valutazione e' di norma insindacabile in Cassazione salvo violazioni di legge o motivazione contraddittoria.
- La valutazione della responsabilita' penale nelle bancarotte e' fondata su un giudizio complessivo che confronta la natura e l'entita' delle condotte con la situazione patrimoniale e gestionale dell'impresa; operazioni isolate e di entita' minimale, soprattutto se anteriori a una fase di boni, possono escludere la fraudolenza.
- In fase difensiva e di valutazione di casi analoghi e' fondamentale documentare in modo puntuale la destinazione dei prelievi e delle operazioni societarie e dimostrare l'assenza di un nesso di pericolosita' concreta per la garanzia creditoria.
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