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Ordinanza

Ordinanza n. 3470/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202605937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e non ammissione alla prosecuzione delle prove preliminari per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari per l'anno scolastico 2026-2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un minore candidato alla procedura selettiva per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari. Il candidato aveva appreso il 15 maggio 2026, mediante il portale online del concorso, di avere conseguito alla prova preliminare il punteggio di 29,25, inferiore alla soglia prevista dall'art. 8, comma 8, del bando per l'ammissione alle prove successive. Per il liceo scientifico, profilo prescelto dal candidato, la Commissione aveva formato un elenco di 351 concorrenti con punteggio pari o superiore a 30,75. Il ricorso contestava il giudizio di non idoneità e gli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla prosecuzione dell'iter concorsuale e, in via cautelare, la sospensione degli effetti dell'esclusione. Tuttavia, pur essendo stato notificato anche ai genitori di uno dei candidati ammessi, non era stato impugnato l'elenco dei concorrenti che avevano superato la prova preliminare per il liceo scientifico.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso fosse allo stato improcedibile per la mancata impugnazione dell'elenco dei concorrenti ammessi alle prove successive, individuato come atto successivo e autonomamente lesivo della posizione del candidato. L'eventuale annullamento del solo giudizio di esclusione non avrebbe infatti comportato l'automatica caducazione dell'elenco o della graduatoria e non avrebbe consentito al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito, ossia la prosecuzione dell'iter selettivo. Il Collegio ha precisato che la parte era ancora nei termini per impugnare tale elenco mediante motivi aggiunti, nel rispetto delle forme e dei termini di legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 8, del bando di concorso

    La disposizione è richiamata quale base della soglia di punteggio necessaria per l'ammissione alle prove successive.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che il TAR ha respinto in ragione dell'improcedibilità allo stato del ricorso.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, come presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Quando l'esclusione da una procedura selettiva è seguita dalla formazione di un elenco o di una graduatoria che individua i concorrenti ammessi alle fasi successive, il candidato escluso deve impugnare anche tale atto successivo, se autonomamente lesivo, per poter conseguire il bene della vita perseguito.
  • L'annullamento del solo provvedimento di esclusione non determina automaticamente la caducazione dell'elenco o della graduatoria degli ammessi; in assenza dell'impugnazione dell'atto successivo, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per carenza di utilità concreta.
  • Se l'atto successivo lesivo è ancora impugnabile, il ricorrente può proporne l'impugnazione mediante motivi aggiunti nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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