Ordinanza n. 3470/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità e non ammissione alla prosecuzione delle prove preliminari per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari per l'anno scolastico 2026-2027
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un minore candidato alla procedura selettiva per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari. Il candidato aveva appreso il 15 maggio 2026, mediante il portale online del concorso, di avere conseguito alla prova preliminare il punteggio di 29,25, inferiore alla soglia prevista dall'art. 8, comma 8, del bando per l'ammissione alle prove successive. Per il liceo scientifico, profilo prescelto dal candidato, la Commissione aveva formato un elenco di 351 concorrenti con punteggio pari o superiore a 30,75. Il ricorso contestava il giudizio di non idoneità e gli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla prosecuzione dell'iter concorsuale e, in via cautelare, la sospensione degli effetti dell'esclusione. Tuttavia, pur essendo stato notificato anche ai genitori di uno dei candidati ammessi, non era stato impugnato l'elenco dei concorrenti che avevano superato la prova preliminare per il liceo scientifico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso fosse allo stato improcedibile per la mancata impugnazione dell'elenco dei concorrenti ammessi alle prove successive, individuato come atto successivo e autonomamente lesivo della posizione del candidato. L'eventuale annullamento del solo giudizio di esclusione non avrebbe infatti comportato l'automatica caducazione dell'elenco o della graduatoria e non avrebbe consentito al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito, ossia la prosecuzione dell'iter selettivo. Il Collegio ha precisato che la parte era ancora nei termini per impugnare tale elenco mediante motivi aggiunti, nel rispetto delle forme e dei termini di legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 8, del bando di concorso
La disposizione è richiamata quale base della soglia di punteggio necessaria per l'ammissione alle prove successive.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che il TAR ha respinto in ragione dell'improcedibilità allo stato del ricorso.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, come presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando l'esclusione da una procedura selettiva è seguita dalla formazione di un elenco o di una graduatoria che individua i concorrenti ammessi alle fasi successive, il candidato escluso deve impugnare anche tale atto successivo, se autonomamente lesivo, per poter conseguire il bene della vita perseguito.
- L'annullamento del solo provvedimento di esclusione non determina automaticamente la caducazione dell'elenco o della graduatoria degli ammessi; in assenza dell'impugnazione dell'atto successivo, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per carenza di utilità concreta.
- Se l'atto successivo lesivo è ancora impugnabile, il ricorrente può proporne l'impugnazione mediante motivi aggiunti nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →