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Ordinanza

Ordinanza n. 372/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego alla richiesta di concessione demaniale del 06/12/2024 prot. n. 7921 pervenuta in data 29/01/2026; di tutti gli altri atti presupposti, connessi o comunque consequenziali, ovverosia, per come citati nel provvedimento gravato in principalità: - della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori n. 71 del 15.12.2025; - della delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.12.2025 del Comune di Varenna; - del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori trasmesso con PEC in data 08.01.2026 protocollo n. 78; - della nota del Comune di Varenna assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino in data 23.01.2026 al n. 427; e per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi per l’illegittimità degli atti gravati.

Giustizia amministrativa202600781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di concessione demaniale relativa a un pontile, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del 6 dicembre 2024, pervenuto il 29 gennaio 2026, relativo alla richiesta di concessione demaniale. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti richiamati nel diniego: la deliberazione del Consiglio d’amministrazione dell’Autorità di Bacino, la deliberazione della Giunta comunale, il preavviso di diniego adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e la nota del Comune di Varenna. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità degli atti. Nell’ordinanza il TAR non esamina nel merito l’eccezione pregiudiziale, riservandone la valutazione alla fase di merito, e concentra la decisione cautelare sulla sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale. Ha rilevato che il diniego non impedisce alla società di continuare l’attività di NCC presso il pontile, potendo utilizzare, insieme agli altri utenti, sia la parte precedentemente oggetto di concessione sia quella destinata alle sole operazioni di carico e scarico. Ha inoltre considerato che la rimessa del natante non si trova presso il pontile, ma presso una boa oggetto di distinta concessione demaniale con scadenza al 31 dicembre 2027. Infine, la ricorrente dispone di un’ulteriore concessione demaniale, in scadenza al 31 dicembre 2026, avente a oggetto un pontile in uso esclusivo, utilizzato per ormeggio, imbarco e sbarco dei passeggeri. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La giurisdizione e la competenza sono state ritenute sussistenti, mentre l’eccezione pregiudiziale è stata riservata al merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la dimostrazione dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; nel caso concreto tale pregiudizio non è stato dimostrato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del preavviso di diniego impugnato, senza specifica valutazione della sua applicazione nell’ordinanza.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; tale requisito non sussiste quando l’atto consente comunque la prosecuzione dell’attività attraverso modalità di utilizzazione condivisa del bene pubblico.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il privato disponga di titoli concessori alternativi, ancora efficaci, idonei a consentire lo svolgimento dell’attività o le sue operazioni essenziali.
  • Nella valutazione cautelare il giudice deve considerare concretamente la disponibilità di beni, spazi o autorizzazioni alternativi e non può fondare la sospensione sulla sola perdita dell’uso esclusivo del bene demaniale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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