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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11460/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di sublocazione di un immobile commerciale poi oggetto di vicende ablative in sede penale-amministrativa. In primo grado il giudice aveva dichiarato nullo il contratto di sublocazione stipulato nel 2017, ritenendolo privo di oggetto lecito e concluso in violazione della disciplina antimafia, e aveva condannato il subconduttore alla restituzione dei canoni versati. In appello la parte soccombente deduceva, sulla base di atti penali sopravvenuti, che il rapporto era in realtà connotato da motivo illecito comune e da prestazioni contrarie al buon costume, con conseguente operatività dell'art. 2035 c.c. e non ripetibilità delle somme versate. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile il gravame perché nuovo sia quanto a domanda sia quanto a documentazione, e ha comunque osservato, ad abundantiam, che mancavano i presupposti per la soluti retentio. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2035 c.c., oltre agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto autonomamente valutare la contrarietà al buon costume dell'occupazione dell'immobile confiscato e quindi negare la ripetizione di quanto pagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello contenesse una prima ratio decidendi autonoma e decisiva, fondata sull'inammissibilità del nuovo motivo e dei nuovi documenti in appello ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.; contro tale statuizione il ricorso non ha sviluppato una censura coerente, limitandosi a insistere sulla motivazione di merito resa solo ad abundantiam. Poiché la parte soccombente non ha interesse a impugnare la motivazione di merito pronunciata dopo la consumazione della potestas iudicandi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, a una sanzione ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447 c.p.c.

    indica il rito applicato in primo grado per la controversia locatizia.

  • art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi

    richiamato dal giudice di merito per affermare lo scioglimento dei contratti di godimento in caso di confisca definitiva del bene.

  • art. 345 c.p.c.

    impedisce in appello la proposizione di domande nuove e la produzione di documenti nuovi non ammissibili; il ricorso doveva censurare questa ratio autonoma.

  • art. 342 c.p.c.

    impone specificità dei motivi di appello; la Corte d'appello ha qualificato il gravame come nuovo e non specificamente ammissibile.

  • art. 2035 c.c.

    norma invocata per sostenere la non ripetibilità di prestazioni eseguite in esecuzione di un rapporto contrario al buon costume; la Corte non entra nel merito della questione perché assorbita dall'inammissibilità del gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non risulta decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove e degli atti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di libero convincimento e valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata, poi condivisa dalla Corte.

  • art. 378 c.p.c.

    consente il deposito di memorie illustrative, che però non possono integrare inammissibilmente il motivo di ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    base per la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    base per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, nei presupposti di legge, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la determinazione dell'importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello non è consentito introdurre per la prima volta una nuova impostazione difensiva fondata su fatti e documenti che avrebbero dovuto essere tempestivamente allegati nel primo grado, quando ciò si traduca in una domanda nuova o in una produzione documentale inammissibile.
  • Se la sentenza d'appello contiene una ratio decidendi autonoma di inammissibilità/preclusione processuale e una successiva argomentazione di merito resa solo ad abundantiam, l'impugnazione deve colpire specificamente la prima; censurare solo il merito non basta ed è privo di interesse.
  • La parte soccombente non ha l'onere né l'interesse a impugnare le argomentazioni sul merito svolte dal giudice dopo avere dichiarato l'inammissibilità del gravame, perché tali argomentazioni sono rese senza potestas iudicandi.
  • Le deduzioni contenute nelle memorie ex art. 378 c.p.c. non possono integrare o correggere ex post un motivo di ricorso per cassazione originariamente inidoneo a censurare la ratio decidendi effettiva.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice può applicare la sanzione per responsabilità processuale aggravata e disporre il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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