Sentenza n. 817/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento di diniego per la conversione del permesso di soggiorno per attività sportiva in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore di Cagliari in data 20 marzo 2025, notificato a mani in data 1° aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia per attività sportiva dilettantistica e titolare di un corrispondente permesso di soggiorno, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, rappresentando di avere iniziato un'attività lavorativa nella vendita all'ingrosso. La Questura ha respinto l'istanza ritenendo convertibili soltanto i permessi per attività sportiva professionistica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1-bis, lett. e), e 27, comma 1, lett. p), del d.lgs. 286/1998, e rilevando inoltre l'assenza del nulla osta del CONI per il rinnovo del permesso sportivo dilettantistico. Il ricorrente ha dedotto errore di fatto, carenza di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la propria attività sportiva presentasse caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle professionistiche, quali continuità e remunerazione, e che la disciplina del professionismo dovesse applicarsi analogicamente agli sportivi dilettanti. Ha inoltre prospettato profili di irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 6, comma 1-bis, lett. e), e 27, comma 1, lett. p), del d.lgs. 286/1998 siano disposizioni speciali e derogatorie, da interpretare restrittivamente, che consentono la conversione soltanto del permesso rilasciato per attività sportiva professionistica presso società sportive italiane, originariamente disciplinata dalla l. 91/1981, e non del permesso per attività sportiva dilettantistica. L'attività dilettantistica non può essere assimilata in via analogica a quella professionistica neppure quando sia accompagnata da modesti rimborsi spese. Il Collegio ha richiamato anche l'art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999, secondo cui i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998 non sono convertibili, salvo l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 14, comma 5, del medesimo regolamento. La limitazione legislativa è stata ritenuta coerente con l'esigenza di evitare che l'ingresso agevolato degli sportivi dilettanti eluda il sistema delle quote per l'ingresso dei lavoratori stranieri; non sussistono quindi violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità o ragionevolezza. L'amministrazione non disponeva di discrezionalità, essendosi limitata ad applicare il divieto legislativo di conversione. L'attività lavorativa iniziata successivamente avrebbe potuto rilevare in una diversa istanza, presentata secondo le modalità ordinarie degli artt. 21 e seguenti del d.lgs. 286/1998, ma non poteva rendere convertibile il titolo sportivo dilettantistico. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. 286/1998
permessi di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p)
La disposizione consente la conversione soltanto dei permessi riconducibili all'attività sportiva professionistica prevista dall'art. 27, comma 1, lett. p), e non dei permessi per attività sportiva dilettantistica.
art. 27, comma 1, lett. p), d.lgs. 286/1998
attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91
Individua la specifica categoria di ingresso agevolato per gli stranieri destinati ad attività sportiva professionistica; tale previsione non è estensibile agli sportivi dilettanti.
art. 27, comma 2, d.lgs. 36/2021
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato
È richiamato nel provvedimento amministrativo per distinguere il lavoro sportivo professionistico da quello dilettantistico; la decisione fonda tuttavia il rigetto principalmente sugli artt. 6 e 27 del d.lgs. 286/1998 e sull'art. 40 d.P.R. 394/1999.
art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999
I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 5
Preclude, in via generale, la conversione dei permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998, salvo l'eccezione espressamente prevista dal regolamento; il TAR ne ricava l'ulteriore ostacolo alla conversione richiesta.
artt. 21 e ss. d.lgs. 286/1998
Chi è titolare di un permesso sportivo dilettantistico e intende ottenere un permesso per lavoro deve presentare un'apposita istanza secondo le modalità ordinarie previste per l'ingresso e il soggiorno per lavoro.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata dall'amministrazione; il ricorrente non ha presentato memorie né integrato la documentazione.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo applicabile una disciplina legislativa chiara e vincolante.
Massime di principio
- Le disposizioni che consentono la conversione del permesso di soggiorno per attività sportiva in permesso per lavoro subordinato, essendo speciali e derogatorie rispetto al sistema delle quote di ingresso, sono di stretta interpretazione e si applicano soltanto al permesso rilasciato per attività sportiva professionistica presso società sportive italiane; non sono estensibili per analogia al permesso per attività sportiva dilettantistica.
- La continuità dell'attività sportiva e la percezione di rimborsi o compensi modesti non consentono, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, di equiparare l'attività sportiva dilettantistica a quella professionistica prevista dall'art. 27, comma 1, lett. p), d.lgs. 286/1998.
- Il divieto legislativo di conversione del permesso per attività sportiva dilettantistica non viola di per sé i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, poiché differenzia situazioni giuridiche oggettivamente diverse e impedisce l'elusione del sistema di contingentamento degli ingressi per lavoro.
- Quando la legge esclude la conversione del titolo di soggiorno, l'amministrazione esercita un'attività vincolata e non deve compiere una valutazione discrezionale sull'opportunità di valorizzare sopravvenute attività lavorative; tali circostanze possono essere fatte valere mediante una diversa istanza fondata sulle procedure ordinarie per il lavoro.
- Il titolare di un permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica che intenda ottenere un titolo per lavoro subordinato deve seguire le procedure ordinarie previste per l'ingresso e il soggiorno per lavoro, non potendo utilizzare la speciale procedura di conversione prevista per l'attività sportiva professionistica.
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