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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13049/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in relazione a una sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con cui al ricorrente era stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare lamentando l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi del giudizio di comparazione. La Corte ha però rilevato che, per le sentenze emesse su istanza di patteggiamento proposta dopo il 3 agosto 2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso per cassazione e non consente di censurare il difetto di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento emesse su istanza proposta dopo il 3 agosto 2017; esclude la deducibilità del vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    indica le cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio; nel caso, il relativo mancato esame non è più motivo autonomo di ricorso nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 448 c.p.p. introducendo la disciplina transitoria e i limiti ai motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento.

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione ai presupposti della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le istanze presentate dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti di ammissibilità fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione il difetto di motivazione del giudice in ordine alla mancata declaratoria delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la sentenza sia stata emessa all'esito di patteggiamento nei casi disciplinati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La valutazione di inammissibilità può essere effettuata senza formalità di procedura quando la doglianza investe motivi di impugnazione non consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

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