Cassazione Penale, Ordinanza n. 41265/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto qualificato come estorsivo. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 603 c.p.p. e il vizio di motivazione per il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione di una testimone indicata come Filomena Saccente, ritenendo necessaria l'assunzione di quella prova ai fini dell'accertamento della responsabilità. Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che l'importo sottratto fosse meritevole di attenuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sulla superfluità della prova richiesta, e ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo perché il diniego dell'attenuante era stato congruamente giustificato in ragione dell'entità non irrisoria del pregiudizio economico arrecato alla persona offesa, pari a 270 euro, e della concreta gravità della condotta estorsiva, connotata da natura intimidatoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale, esperibile solo quando il giudice di merito ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la verifica di legittimità concerne solo la congruità della motivazione sul diniego, non la concreta rilevanza della prova richiesta.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il pregiudizio economico non sia irrisorio e la condotta presenti apprezzabile gravità e valenza intimidatoria.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha natura eccezionale e non è dovuta automaticamente: il giudice di merito può negarla quando motivi in modo congruo sulla non necessità della prova ai fini della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla mancata ammissione o rinnovazione di una prova non si estende alla valutazione di merito sulla sua concreta utilità, ma riguarda soltanto la sufficienza e logicità della motivazione del giudice di appello.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio economicamente modesto; se il danno è non irrisorio e il fatto presenta connotati di particolare gravità, l'attenuante può essere legittimamente negata.
- La condotta estorsiva può essere valorizzata nella sua dimensione intimidatoria e plurioffensiva ai fini del diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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