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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03379/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno 2005, contestando operazioni oggettivamente inesistenti. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale, in sede di appello dell'Ufficio, aveva dichiarato improcedibile/inammissibile il gravame per mancata prova della rituale notificazione dell'atto di appello: risultava depositato solo un avviso di ricevimento con relata di notifica negativa, senza ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'invio o il perfezionamento della notifica. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo la nullità del giudizio di appello e della sentenza per violazione delle norme del procedimento tributario e del diritto di difesa, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto comunicare un'ordinanza istruttoria con invito a integrare la prova della notifica del gravame.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, osservando che nel processo tributario l'appellante deve depositare, entro il termine di costituzione, non solo copia dell'atto di appello spedito per posta, ma anche la ricevuta di spedizione; la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel caso concreto, era incontestato che l'Agenzia non avesse fornito la prova della rituale instaurazione del contraddittorio e della tempestiva spedizione dell'atto. La Corte ha inoltre escluso che potesse imputarsi alla CTR la mancata comunicazione di un'ordinanza non necessaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato altresì escluso l'addebito del contributo unificato in base alla disciplina richiamata per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato come parametro per denunciare una nullità processuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per dedurre la nullità del giudizio di appello e della sentenza.

  • art. 16 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per le norme del procedimento tributario, in relazione alla comunicazione dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Per la rituale costituzione in appello è necessario il deposito dell'atto di appello e della prova della sua spedizione/notifica; la mancanza della prova comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 22 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato, tramite il rinvio dell'art. 53, come norma che impone il deposito della ricevuta di spedizione dell'atto spedito per posta, a pena di inammissibilità.

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo come disposizione del procedimento tributario.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appellante ha l'onere di dimostrare la rituale costituzione del giudizio depositando, entro il termine di costituzione, anche la prova della spedizione dell'impugnazione a mezzo posta; la sola produzione dell'avviso di ricevimento non basta, se non integra la prova richiesta dalla legge.
  • La mancata allegazione della ricevuta di spedizione dell'atto di appello è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Non è configurabile una nullità del giudizio imputabile al giudice d'appello per omessa comunicazione di un'ordinanza istruttoria quando tale comunicazione non sia necessaria e la parte non abbia assolto il proprio onere probatorio.
  • La censura di nullità processuale è inammissibile per carenza di interesse quando, comunque, la decisione di inammissibilità dell'appello trova autonoma giustificazione nella mancata prova della notifica o della spedizione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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