Sentenza n. 980/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 893/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'Amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni della pronuncia e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di causa, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione ed è rimasta ineseguita, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'Amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può comprendere anche il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza da eseguire, detratto quanto eventualmente già corrisposto, nonché delle spese processuali liquidate nel giudizio presupposto e nel giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva gli atti necessari all'attuazione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →