Cassazione Penale, Sentenza n. 34844/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/04/2021 con la quale la Corte d'appello di Napoli, su istanza dell'Agenzia, ha respinto l'opposizione di Cicala avverso l'ordinanza del 6/05/2019 che aveva rettificato la sentenza irrevocabile di confisca (25/02/2011, irrevocabile 08/03/2012) estendendo la confisca della proprieta superficiaria dell'immobile sito in Giugliano in Campania (indicato originariamente alla particella p.11a 87) anche a porzioni contigue delle particelle p.11a 56 (mq. 503) e p.11a 109 (mq. 485) ritenute pertinenze inscindibili della villa con piscina risultata da sopralluogo del 2014. Cicala contestava: vizio di motivazione e illegittima modifica del giudicato penale tramite rettifica; incompetenza del giudice dell'esecuzione a costituire servitu di passaggio (diritto reale) e a modificare titolarita dei fondi; mancanza di accertamento della sproporzione/provenienza lecita delle particelle 56 e 109; eccesso di potere del giudice dell'esecuzione avendo fruito di elementi emersi dopo il giudizio di cognizione.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili. Ha confermato che il provvedimento impugnato era una rettifica di errore materiale/descrittivo del bene gia confiscato, finalizzata a precisarne la consistenza e le pertinenze (villa, corte, piscina) estese anche su porzioni contigue delle particelle indicate, e non una nuova confisca o un'acquisizione di beni non previamente contemplate. Il Collegio ha affermato che il giudice dell'esecuzione puo correggere indicazioni materiali del dispositivo originario per integrare elementi che necessariamente ne dovevano far parte, senza creare nuovi diritti reali o modificare la titolarita dei fondi, e che il requisito della sproporzione era gia stato accertato nella sentenza irrevocabile che aveva disposto la confisca.
Norme richiamate
art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis c.p.)
art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992
La confisca ex norma e subordinata all'accertamento della sproporzione e puo essere disposta dal giudice competente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la rettifica non costituisse nuova confisca ma specificazione della consistenza del bene gia oggetto di ablazione nella sentenza irrevocabile
art. 666 e art. 674 c.p.p.
Richiamate in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione: puo intervenire per misure esecutive e rettifiche relative a beni gia individuati in sede di cognizione, ma non per estendere la confisca a beni estranei all'oggetto gia accertato in giudizio
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti procedurali all'impugnazione in Cassazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione: il ricorso deve rispettare i limiti di devoluzione consentiti
art. 2908 c.c. in relazione agli artt. 938 e 818 c.c.
Norme di diritto civile richiamate dal ricorrente in ordine a servitu e accessione invertita; la Corte ha osservato che le questioni relative alla costituzione di diritti reali (es. servitu di passaggio) competono al giudice civile e non possono essere create con provvedimenti esecutivi penali
art. 183-quater disp. att. c.p.p. (giurisprudenza richiamata)
Citata nella motivazione giurisprudenziale per precisare la competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciare confische in casi particolari dopo l'irrevocabilita della sentenza; comunque la Corte ha ribadito che nel caso concreto l'intervento si e limitato alla chiarificazione della consistenza del bene gia confiscato
Massime di principio
- La rettifica di un provvedimento di confisca e ammessa quando si tratta di correggere un errore materiale o descrittivo per specificare la reale consistenza del bene gia oggetto di confisca, senza introdurre nuovi beni o modificare la titolarita dei fondi
- Il giudice dell'esecuzione puo precisare i confini/pertinenze del bene confiscato ma non puo instaurare diritti reali nuovi (es. costituire servitu) che sono materia del giudice civile
- La valutazione della sproporzione tra bene e patrimonio del condannato deve essere stata accertata in sede di cognizione e la confisca esecutiva non puo essere trasformata in un dispositivo che estenda la confisca a beni non gia in qualche modo individuati nel processo di cognizione, salvo i limiti e le eccezioni fissate dalla giurisprudenza
- Sopralluoghi e elementi emersi successivamente possono giustificare una rettifica descrittiva se dimostrano che il bene confiscato comprende pertinenze inscindibili, ma non legittimano un ampliamento discrezionale dell'ablazione
- Chi voglia far valere diritti di proprieta, servitu o contestare l'accertamento della provenienza lecita di terreni deve proporre i rimedi e le domande appropriate (anche civili) e specifiche, non limitandosi a censure generiche in sede di opposizione esecutiva
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