Ordinanza n. 4441/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento in relazione alla gara Consip ID Sigef 1754, Lotto 1-CIG 6764282E14, Lotto 2-CIG6764286165 e Lotto 3 -CIG 67642904B: - del provvedimento adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 25 ottobre 2023 di diniego delle istanze di revisione dei canoni contrattuali formulate dalla ricorrente in data 9 novembre 2022 e 8 maggio 2023 (doc. 1) - della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 7 dicembre 2023 di diniego delle istanze di revisione e di annullamento (doc. 2); - di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati, ivi compresi la nota del 22 febbraio 2023 (doc. 3); NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a ottenere il compenso revisionale richiesto sulla base del criterio contrattuale individuato dall'Allegato 5B al Capitolato Tecnico, nella parte denominata “REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI ATTUATIVI - Revisione dei canoni durante la vigenza dei contratti attuativi per variazione dell'indice dei prezzi al consumo” a partire dal novembre 2022 (doc. 4) o in subordine, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016 E PER LA CONDANNA del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla corresponsione del compenso revisionale richiesto dalla ricorrente, oltre interessi, o comunque all'adozione degli atti consequenziali alle istanze formulate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi delle istanze di revisione dei canoni contrattuali relativi ai contratti di noleggio a lungo termine stipulati nell'ambito della gara Consip ID Sigef 1754
Esito
La controversia
La società ricorrente, esecutrice di contratti di appalto aventi a oggetto il noleggio a lungo termine di veicoli, ha impugnato il diniego opposto dall'Amministrazione contraente alle istanze di revisione dei canoni presentate nel novembre 2022 e nel maggio 2023. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una revisione pari al 9,6%, calcolata sulla base dell'indice di inflazione acquisita relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato dall'ISTAT nel prospetto degli indici dei prezzi al consumo NIC per divisione di spesa, richiamando la clausola dell'Allegato 5B al Capitolato Tecnico Consip. In via subordinata, ha invocato l'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016. L'Amministrazione ha negato la revisione ritenendo applicabile l'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, che, secondo la sua prospettazione, subordinerebbe il riconoscimento del compenso revisionale al superamento della soglia del 10%; tale soglia non sarebbe stata raggiunta dalla variazione richiesta. Il Collegio, ai fini della decisione, ha ritenuto necessario chiarire se l'indice ISTAT richiamato dalla clausola contrattuale costituisca un'indicizzazione al valore di beni indifferenziati e quale sia la composizione tecnica del paniere utilizzato per il calcolo dell'indice.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha accolto o respinto le domande della ricorrente. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo all'ISTAT di depositare una relazione informativa sulle modalità di calcolo dell'indice di inflazione acquisita relativo alla Divisione Trasporti pubblicato nel prospetto degli indici dei prezzi al consumo NIC, con particolare riferimento alla composizione del paniere di beni e servizi. L'ISTAT dovrà inoltre chiarire il significato tecnico-statistico dell'espressione "beni indifferenziati" e indicare il valore dell'indice NIC Trasporti relativo a ottobre 2022. Il termine per il deposito della relazione è stato fissato al 15 aprile 2026; la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 giugno 2026. La decisione sulla legittimità dei dinieghi, sull'interpretazione della clausola di revisione e sul diritto al compenso revisionale resta quindi riservata.
Norme richiamate
art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016
La disposizione è invocata dalla ricorrente in via subordinata quale base normativa della revisione dei prezzi, ma l'ordinanza non ne definisce l'applicazione concreta.
art. 1, comma 511, legge n. 208/2015
L'Amministrazione la richiama sostenendo che la revisione dei contratti di servizi o forniture contenenti clausole indicizzate al valore di beni indifferenziati sarebbe subordinata, nel caso concreto, al superamento della soglia del 10%; il TAR dispone un'istruttoria per verificare la natura dell'indice utilizzato.
Massime di principio
- Quando la decisione su una clausola di revisione dei prezzi dipende dalla qualificazione tecnico-statistica dell'indice richiamato e dalla composizione del relativo paniere, il giudice può disporre un incombente istruttorio presso l'ente statistico competente prima di definire la controversia.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina che riguarda clausole di revisione o adeguamento indicizzate al valore di beni indifferenziati, è rilevante accertare in concreto se l'indice contrattuale sia costruito su un paniere di beni e servizi qualificabile tecnicamente come riferito a beni indifferenziati.
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