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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00914/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione della Polizia municipale e da una successiva ordinanza-ingiunzione con cui al gestore di un banco nel mercato di Piazza delle Erbe è stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 106,00 per asserita violazione del regolamento comunale che consente la presenza di frutta secca entro il limite massimo del 20% della merce totale in vendita/esposizione. La società ha impugnato l’ordinanza davanti al giudice di pace, poi in appello, e infine in cassazione con tre motivi: 1) violazione dei principi di legalità, tassatività, determinatezza e prevedibilità della sanzione, sostenendo che il regolamento non definisse "frutta secca", "merce totale in vendita" e il criterio di misurazione della percentuale; 2) violazione dell’art. 3 L. 689/1981, deducendo l’assenza dell’elemento soggettivo e l’ignoranza inevitabile del precetto, anche per l’asserita incertezza della norma; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 437 c.p.c., lamentando l’incertezza del criterio di calcolo dell’illecito e una contraddizione tra le modalità di accertamento richiamate nei gradi di merito (quantità di prodotti vs superficie espositiva).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il regolamento comunale, emanato in attuazione della disciplina provinciale sul mercato storico-turistico, integra la fonte primaria e contiene un precetto sufficientemente chiaro: la frutta fresca e la verdura costituiscono la regola, mentre la frutta secca è ammessa solo in via eccezionale entro il limite del 20% della merce totale messa in vendita/esposizione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, in materia di sanzioni amministrative, opera una presunzione di colpa e l’esimente della buona fede richiede elementi positivi idonei a ingenerare un convincimento di liceità e l’adozione di ogni possibile cautela, circostanze escluse nel caso concreto anche perché il soggetto non era un venditore occasionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito in presenza di doppia conforme, senza violazione del minimo costituzionale della motivazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 L. 689/1981

    richiamato insieme ai principi di legalità, tassatività, determinatezza e prevedibilità della sanzione amministrativa

  • art. 25, comma 2, Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’esigenza di legalità e determinatezza della sanzione

  • art. 7 CEDU

    invocato dal ricorrente a sostegno del principio di legalità in materia sanzionatoria

  • art. 12 Preleggi

    richiamato dal ricorrente in relazione all’interpretazione della norma regolamentare

  • art. 3 L. 689/1981

    la Corte ribadisce che per le violazioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa e onere dell’autore di dimostrare di aver agito senza colpa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma sulla prova dell’illecito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a un riesame del merito

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova e alla dedotta incongruenza della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza e motivazione apparente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 2, comma 1, lett. a), Regolamento di Piazza delle Erbe del Comune di Bolzano

    "la frutta secca può essere al massimo il 20% della merce totale in vendita"

    la Corte lo legge come norma chiara, che pone la prevalenza della frutta fresca/verdura e ammette la frutta secca solo entro il limite del 20% della merce complessivamente esposta e venduta

  • art. 11, comma 1, Regolamento di Piazza delle Erbe del Comune di Bolzano

    richiamato nel verbale e nell’ordinanza sanzionatoria come disposizione violata

  • art. 69, comma 1, L.P. 12/2019

    richiamato come base provinciale che attribuisce al Comune il potere di disciplinare il mercato storico-turistico tramite regolamento

  • L.P. 7/2000

    richiamata come fonte primaria integrata dal regolamento comunale

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, una disciplina regolamentare può integrare la fonte primaria quando la legge attribuisce all’ente il potere di specificare il contenuto del precetto per finalità di tutela di un interesse pubblico particolare.
  • La determinatezza della norma sanzionatoria va valutata alla luce del testo complessivo e della sua funzione, senza isolare singole espressioni se il significato appare chiaramente ricostruibile con l’interpretazione letterale e sistematica.
  • L’elemento soggettivo nell’illecito amministrativo è presunto: non occorre che l’amministrazione dimostri in positivo dolo o colpa, mentre grava sul trasgressore l’onere di provare di avere agito senza colpa.
  • L’esimente della buona fede opera solo se vi siano elementi positivi idonei a ingenerare un affidamento incolpevole sulla liceità della condotta e se l’agente abbia posto in essere tutto quanto possibile per conformarsi al precetto.
  • Non è deducibile in cassazione, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione del fatto quando vi sia doppia conforme di merito e la censura miri in realtà a contestare l’apprezzamento probatorio.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su documentazione e accertamenti non logicamente contraddittori, la censura di motivazione apparente è inammissibile se mira soltanto a una diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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