Sentenza del 07/08/2015 n. 16602 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava accertamenti relativi all'anno 1998 per IVA, IRPEG e IRAP, fondati su due processi verbali di constatazione. L'Agenzia contestava, da un lato, l'annullamento dell'avviso emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000; dall'altro, sosteneva che alcune operazioni formalmente qualificate come cessioni d'azienda dovessero essere riqualificate come cessioni di singoli beni, soggette a IVA anziché a imposta di registro. Venivano inoltre dedotti vizi di motivazione e violazioni delle regole processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rende di per sé illegittimo l'avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo specifiche e comprovate ragioni di urgenza, senza necessità che il contribuente dimostri un pregiudizio concreto. L'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non costituisce, se dipende da inerzia o negligenza dell'Ufficio, una valida ragione d'urgenza. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello sulla qualificazione delle operazioni come cessioni d'azienda e il motivo relativo all'insufficienza della motivazione è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti allora previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina di per sé, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine concesso al contribuente dopo la chiusura della verifica serve a garantire il contraddittorio procedimentale. La sua violazione comporta l'illegittimità dell'avviso anche se la norma non prevede espressamente una sanzione e anche senza prova di un pregiudizio concreto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1
I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede, che sostengono la funzione garantistica del termine dilatorio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 5
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia, ma la Corte ha escluso che occorra dimostrare uno specifico pregiudizio per ottenere l'illegittimità dell'avviso emesso prima dei 60 giorni.
Costituzione, artt. 3, 53 e 97
I principi di ragionevolezza, capacità contributiva, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione contribuiscono a fondare l'obbligo di collaborazione e il contraddittorio tra Fisco e contribuente.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte; le relative censure dell'Agenzia sono state assorbite dopo il rigetto delle contestazioni principali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 57
Nel processo tributario la sentenza deve essere adeguatamente motivata e non possono essere introdotte in appello nuove eccezioni o questioni non dedotte nei precedenti gradi, salvo i limiti riconosciuti dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 132
La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice d'appello richiama la decisione di primo grado rendendo comunque comprensibili le ragioni della conferma.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
All'epoca applicabile, imponeva, per il vizio di motivazione, l'indicazione chiara e sintetica del fatto controverso, della sua decisività e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale; la mancata formulazione di tale sintesi rendeva il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Dopo una verifica fiscale conclusa con rilascio del processo verbale, l'avviso di accertamento deve normalmente essere emesso solo dopo il decorso di 60 giorni.
- L'emissione anticipata dell'avviso è illegittima salvo ragioni di urgenza specifiche, concrete e provate dall'Amministrazione finanziaria.
- La sola imminente scadenza del termine di decadenza non giustifica l'inosservanza dei 60 giorni quando sia riconducibile a inerzia o cattiva organizzazione dell'Ufficio.
- Il contribuente non deve dimostrare un danno concreto derivante dalla violazione del termine: la lesione del contraddittorio è considerata sufficiente.
- Quando l'Amministrazione sostiene che un'operazione formalmente qualificata come cessione d'azienda sia in realtà una cessione di singoli beni, deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- Una sentenza d'appello può motivare per relationem, purché il richiamo alla decisione precedente consenta di ricostruire chiaramente il ragionamento e dimostri l'esame delle contestazioni.
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