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Sentenza

Sentenza n. 1173/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento i) Del Decreto emesso in data 02.05.2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, col quale si dispone la revoca della parità scolastica alla Scuola dell'infanzia e primaria “-OMISSIS-; i) Di tutti gli preordinati, connessi e conseguenziali a quest'ultimo, ivi compresa la comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 10.01.2025 di avvio del procedimento nonché la relazione degli esiti dell'attività di accertamento del 03.01.2025.

Giustizia amministrativa202503378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca della parità scolastica con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto scolastico paritario)

Prevale il privato

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha revocato la parità scolastica, nonché gli atti presupposti, contestando anzitutto la violazione della disciplina procedimentale prevista per la perdita dei requisiti di parità. In particolare, ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe sovrapposto il procedimento relativo all'autorizzazione al trasferimento di sede di due sezioni e quello autonomo di revoca della parità, omettendo il formale invito a regolarizzare le irregolarità entro il termine previsto dalla normativa di settore e la successiva verifica dell'adempimento. Sono stati inoltre dedotti vizi sostanziali, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, semplificazione e non aggravamento del procedimento. Le criticità riguardavano la documentazione antincendio, le certificazioni degli impianti, la gestione e documentazione del personale docente e ATA, i registri di protocollo e il superamento della capienza autorizzata, con 158 alunni iscritti a fronte di una capienza di 138.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Ha ritenuto fondato il motivo procedimentale, osservando che la revoca della parità non è immediata né automatica: l'Amministrazione deve contestare formalmente le irregolarità, assegnare alla scuola un termine, di norma non superiore a trenta giorni, per ripristinare i requisiti e procedere poi a un'effettiva verifica dell'adempimento. La comunicazione di avvio del procedimento di revoca e il preavviso di rigetto relativo all'istanza di trasferimento non sono equipollenti all'invito alla regolarizzazione previsto dalla disciplina speciale. Il Collegio ha comunque esaminato anche i profili sostanziali. Ha ritenuto che il superamento della capienza, pur oggettivamente sussistente, fosse un episodio non reiterato, contenuto, non dimostrato come pericoloso per l'incolumità degli studenti e riconducibile, in base agli elementi acquisiti, a un errore gestionale in assenza di dolo o mala fede; l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarne gravità, attualità e possibilità di rimedio con misure meno afflittive. Quanto alla SCIA antincendio, ha affermato che essa produce effetti dalla presentazione, salvo eventuali provvedimenti inibitori, e che non poteva essere preteso un ulteriore riscontro formale dei Vigili del Fuoco non previsto dalla disciplina. In relazione alle certificazioni degli impianti, non era esigibile un'ulteriore dichiarazione negativa non imposta da una norma specifica. Le autocertificazioni relative ai registri e al personale avrebbero dovuto essere considerate dotate di efficacia dimostrativa, salva l'attivazione dei controlli d'ufficio in caso di dubbi. Anche la presenza di docenti privi di abilitazione richiedeva una verifica più approfondita, tenuto conto della possibilità, riconosciuta dalla disciplina e dalla giurisprudenza richiamata, di impiegare personale in possesso del solo titolo di studio a determinate condizioni. Nel complesso, il provvedimento è stato ritenuto eccessivamente formalistico, carente di istruttoria e motivazione e contrario ai principi di proporzionalità e buon andamento. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, comma 2, d.l. 250/2005, convertito dalla l. 27/2006

    le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    La disposizione demanda a un regolamento la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica.

  • art. 3, commi 3 e 7, d.m. 267/2007

    l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni

    L'invito formale alla regolarizzazione e l'assegnazione del termine costituiscono passaggi obbligatori del procedimento di revoca; la revoca può intervenire solo dopo la scadenza del termine senza adeguamento e la successiva verifica amministrativa.

  • art. 4 d.m. 267/2007

    La revoca della parità deve essere adottata secondo il procedimento previsto dal regolamento, dopo l'omessa regolarizzazione dei requisiti.

  • d.m. 83/2008, paragrafo 5.4

    È richiamato quale fonte del preavviso di revoca e della disciplina amministrativa applicata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

  • art. 1, comma 4, l. 62/2000

    Individua i requisiti rilevanti per la parità scolastica; le irregolarità rilevanti ai fini della revoca devono consistere in una difformità oggettiva rispetto a tali requisiti o alle ulteriori disposizioni applicabili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto relativo all'istanza di trasferimento non sostituisce l'invito formale alla regolarizzazione previsto dal procedimento autonomo di revoca della parità.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA antincendio produce effetti dalla presentazione, salva l'adozione di provvedimenti inibitori da parte dell'autorità competente; non può essere richiesto un ulteriore riscontro non previsto dalla legge.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Il principio di non aggravamento del procedimento impedisce di imporre adempimenti documentali ulteriori non previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà costituisce dichiarazione dotata di efficacia dimostrativa, salva la possibilità per l'Amministrazione di effettuare i controlli previsti dalla legge.

  • art. 71 d.P.R. 445/2000

    In presenza di dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, l'Amministrazione deve procedere ai controlli d'ufficio anziché disconoscerne automaticamente il valore probatorio.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    La rilevanza delle dichiarazioni sostitutive è rafforzata dalla previsione di sanzioni penali per le falsità.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità impongono un'istruttoria effettiva, attuale e rigorosa e una valutazione proporzionata della gravità delle irregolarità.

  • art. 33 Cost.

    La parità scolastica è collegata al pluralismo educativo e alla libertà di iniziativa scolastica, elementi da considerare nella valutazione della legittimità della revoca.

Massime di principio

  • La revoca della parità scolastica non può essere disposta automaticamente: l'Amministrazione deve formalmente contestare le irregolarità, assegnare alla scuola il termine previsto per la regolarizzazione e verificare successivamente l'effettivo ripristino dei requisiti. Il preavviso di rigetto relativo a un diverso procedimento amministrativo non sostituisce tale specifico invito.
  • Ai fini della revoca della parità scolastica sono rilevanti soltanto irregolarità consistenti in una carente rispondenza oggettiva ai requisiti normativi della parità, al regolamento applicabile o alla disciplina degli esami di Stato; non sono sufficienti generiche disfunzioni organizzative o valutazioni di mera opportunità.
  • Poiché la revoca della parità scolastica costituisce la misura più afflittiva, l'Amministrazione deve motivare in modo specifico la gravità, l'attualità e la persistenza dell'irregolarità, considerare la buona fede, l'assenza di recidiva e la collaborazione della scuola e valutare la possibilità di misure meno gravose.
  • La SCIA antincendio produce effetti dalla presentazione, salvo l'adozione di provvedimenti inibitori da parte dell'autorità competente; l'Amministrazione non può subordinare il riconoscimento dei relativi effetti alla produzione di un ulteriore riscontro formale non previsto dalla disciplina.
  • Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 non possono essere disconosciute per la sola mancanza di documenti ulteriori non imposti dalla legge. In caso di dubbi, l'Amministrazione deve attivare i controlli d'ufficio previsti dall'art. 71 del medesimo decreto.
  • La revoca della parità scolastica richiede un accertamento ispettivo rigoroso, attuale ed effettivo, riferito esclusivamente ai requisiti normativamente previsti, e non può fondarsi su una verifica meramente cartolare o su deduzioni presuntive non adeguatamente istruite.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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