Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23215/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione tra condanne per omicidi commessi nel contesto di una faida di camorra (in particolare due omicidi del 17/7/1997 e del 5/12/1997). La difesa sosteneva che gli omicidi facevano parte di un unico disegno criminoso finalizzato al predominio sul clan avverso e alla eliminazione dei suoi esponenti, programmato sin dal 1995/1996; chiedeva pertanto che fossero dichiarati fatti della stessa indole e ritenuta la continuazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la richiesta fosse mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata (ordinanza del 30/5/2021) e non contenesse nuovi elementi di fatto o di diritto non già valutati. La Corte ha richiamato l'art. 666, comma 2, c.p.p. secondo cui il giudice deve dichiarare l'inammissibilità di richieste reiterative basate sui medesimi elementi. In particolare la precedente ordinanza aveva già analizzato le stesse plance probatorie e la sentenza del GIP del 2/7/2018; la limitazione della domanda ai soli due omicidi (escludendo un terzo omicidio precedentemente invocato) non ha costituito elemento nuovo. Conseguentemente, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per comportare profili di colpa nella reiterazione dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Il comma obbliga il Presidente a dichiarare l'inammissibilità di una richiesta che costituisce mera riproposizione di una domanda già rigettata; la Corte precisa che la preclusione vale finché non emergano elementi nuovi sostanziali (sopravvenuti o preesistenti non valutati) e che la valutazione può essere fatta anche d'ufficio.

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte segnala che non è configurabile la continuazione tra singoli omicidi e il delitto di associazione mafiosa qualora non emerga una programmazione unitaria e determinata degli omicidi come mezzi di attuazione di un medesimo disegno criminoso.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014 (Iacomino)

    Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino

    Richiamata come precedente sul principio che la mera reiterazione della stessa istanza, basata sugli stessi elementi, deve essere dichiarata inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018 (Avignone)

    Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone

    Richiamata per il principio che la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la preclusione processuale derivante dall'art. 666, comma 2, c.p.p., e dichiarare inammissibile una domanda reiterata.

Massime di principio

  • Una domanda di riconoscimento della continuazione può essere dichiarata inammissibile se è mera riproposizione di una richiesta già decisa; è necessario produrre elementi nuovi sostanziali, non semplici riformulazioni o riduzioni dell'ambito della domanda.
  • Per il riconoscimento della continuazione occorre che i reati siano stati voluti e programmati, almeno "a grandi linee", sin dall'inizio dell'attività delinquenziale: la semplice appartenenza a una faida o un generico intento di sopraffazione del clan avverso non sono di per sé sufficienti a dimostrare un progetto unitario e predeterminato.
  • In contesti di criminalità organizzata (faide, associazioni mafiose) la valutazione della continuazione richiede attenzione alla concretezza e specificità del piano criminoso: programmi generici o obiettivi strategici non specificati temporalmente o operativamente possono essere considerati privi della necessaria predeterminazione.
  • La presentazione di una parte della stessa documentazione già esaminata non costituisce di norma "nuovo elemento" a fini di superare l'inammissibilità delle richieste reiterate; per ottenere una riapertura è necessario indicare fatti o prove sopravvenute o preesistenti non valutati precedentemente.
  • La Corte può rilevare d'ufficio la preclusione processuale (art. 666, comma 2, c.p.p.) e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ripetizione immotivata della domanda; il ricorrente può anche essere condannato alle spese e a somme per abuso del processo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.