Sentenza n. 603/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che il Comune ricorrente, con nota del 20 febbraio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La rinuncia sostanziale alla prosecuzione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per il sostegno e la valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte relativa all’attribuzione al Comune di Capistrano del punteggio di 39,60 e al rinvio dell’ammissione al subprocedimento previsto dall’art. 77 R.D. n. 827/1924
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Capistrano ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21 dicembre 2020, di approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per interventi di valorizzazione turistica e culturale dei Borghi della Calabria, contestando la valutazione della propria istanza, cui era stato attribuito il punteggio di 39,60, nonché il rinvio dell’ammissione all’esperimento del subprocedimento ai sensi dell’art. 77 R.D. n. 827/1924. Sono stati inoltre impugnati l’allegato relativo alla valutazione delle istanze di riesame e gli ulteriori atti della commissione giudicatrice. Il testo non specifica ulteriormente i singoli vizi di legittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
dichiara improcedibile il ricorso
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 77 R.D. n. 827/1924
La disposizione è richiamata quale base normativa del subprocedimento cui era stata rinviata l’ammissione del Comune, senza che il TAR ne esamini il merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla definizione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulla legittimità dell’atto impugnato.
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