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Circolare

Circolare numero 74 del 4-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla disciplina dell’indennità di mobilità ex art. 22, comma 6, legge n. 223/1991, con particolare riguardo a requisiti, durata e decorrenza. Interviene inoltre sugli interventi per i dipendenti delle società GEPI e INSAR, richiamando le proroghe CIGS e le condizioni per l’accesso alla mobilità lunga. Infine, precisa alcuni aspetti della mobilità lunga, in particolare la computabilità dei contributi da lavoro autonomo ricongiunti o da ricongiungere, la durata nelle fattispecie speciali e la cessazione del diritto al maturare della pensione.

Chiarimenti su indennità di mobilità, mobilità lunga e interventi per GEPI/INSAR

Chiarimenti su indennità di mobilità, mobilità lunga e casi GEPI/INSAR

La circolare fornisce istruzioni operative alle Sedi in ordine all’applicazione di alcune disposizioni della legge n. 223/1991 in materia di mobilità, con particolare attenzione alla disciplina transitoria dell’art. 22, comma 6, agli interventi per i dipendenti delle società GEPI e INSAR e ai requisiti della mobilità lunga. I chiarimenti recepiscono anche precisazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Indennità di mobilità ex art. 22, comma 6, legge n. 223/1991

La norma richiamata riguarda i lavoratori beneficiari di proroghe del trattamento CIGS, in relazione a particolari fattispecie connesse alle società non operative costituite dalla GEPI e ad altre specifiche discipline speciali richiamate dalla circolare.

Per tali soggetti vengono confermati i seguenti criteri applicativi:

  • Requisito occupazionale: non è richiesto il possesso del requisito di sei mesi di effettivo lavoro previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991.
  • Durata dell’indennità: deve essere calcolata senza tener conto dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’impresa che ha attivato la procedura.
  • Decorrenza: l’indennità può essere concessa a prescindere dalla data di presentazione della domanda; lo stato di disoccupazione va indennizzato dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del trattamento CIGS, oppure, se successiva, dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità.

Dipendenti delle società GEPI e INSAR

La circolare richiama il D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, che esclude i dipendenti delle società GEPI e INSAR dall’ulteriore proroga della CIGS prevista dal comma 1 dell’art. 1, ma consente, ove ne ricorrano i presupposti, l’accesso alla mobilità lunga di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991.

Inoltre, viene precisato che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.L. n. 40/1994, l’indennità di mobilità fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o di anzianità può essere riconosciuta ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994.

La stessa previsione viene estesa anche ai lavoratori assunti nelle aree di crisi della Regione Siciliana anteriormente al 31 dicembre 1992 ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, della legge 1 giugno 1991, n. 169, i quali, per espressa previsione normativa, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991.

Mobilità lunga: computabilità dei contributi e ricongiunzione

Su richiesta di chiarimenti, la circolare affronta il tema della computabilità dei contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ai fini del requisito contributivo minimo per la mobilità lunga.

Viene stabilito che tali periodi possono essere presi in considerazione solo se:

  • sono già stati ricongiunti nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legge n. 29/1979; oppure
  • è stata presentata domanda di ricongiunzione.

Nel secondo caso, il diritto alla mobilità lunga sorge solo dopo l’accoglimento della domanda di ricongiunzione e l’inizio del relativo pagamento rateale. L’interessato deve essere avvertito che, se non perfeziona la ricongiunzione, non avrà titolo alla mobilità lunga e dovrà restituire gli eventuali ratei percepiti per periodi eccedenti le durate previste dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.

Durata della mobilità lunga e cessazione del diritto

La circolare chiarisce che le disposizioni dei commi 6 e 7 dell’art. 7 hanno natura speciale e prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel comma 4 del medesimo articolo. Ne deriva che, nei casi rientranti in tali fattispecie, non si applica il limite dell’anzianità aziendale.

Resta comunque fermo che il diritto alla mobilità lunga cessa al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, anche se il lavoratore non presenta la relativa domanda.

Rinvio a successive istruzioni

Con riferimento alle disposizioni in materia di indennità di mobilità contenute nel D.L. n. 40/1994, la circolare segnala che è in corso di predisposizione una specifica ulteriore circolare.

Punti principali

Indennità di mobilità ex art. 22, comma 6, legge n. 223/1991

Per i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria dell’art. 22, comma 6, la circolare chiarisce che non è richiesto il requisito di sei mesi di effettivo lavoro previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991. La durata dell’indennità va determinata senza considerare l’anzianità maturata presso l’impresa che ha attivato la procedura. Quanto alla decorrenza, l’indennità può essere concessa indipendentemente dalla data di presentazione della domanda; il trattamento decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione della CIGS oppure, se successiva, dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità.

Interventi per i dipendenti delle società GEPI e INSAR

Il D.L. n. 404/1993, convertito dalla legge n. 501/1993, esclude i dipendenti delle società GEPI e INSAR dall’ulteriore proroga della CIGS prevista dall’art. 1, commi 2 e 3, ma consente, in presenza dei requisiti di età e contribuzione, l’accesso alla mobilità lunga di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991. La circolare richiama inoltre l’art. 5, comma 4, del D.L. n. 40/1994, secondo cui l’indennità di mobilità fino al pensionamento può essere riconosciuta ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994. La medesima disciplina si applica anche ad alcuni lavoratori assunti nelle aree di crisi della Regione Siciliana ai sensi della legge n. 169/1991, collocabili in mobilità ex art. 22, comma 6.

Computabilità dei contributi da lavoro autonomo nella mobilità lunga

Ai fini del requisito contributivo minimo per la mobilità lunga, i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere considerati solo se già ricongiunti oppure se è stata presentata domanda di ricongiunzione nell’AGO ex lege n. 29/1979. In tale seconda ipotesi, il diritto alla mobilità lunga sorge solo dopo l’accoglimento della domanda e l’avvio del pagamento rateale della ricongiunzione. Se la ricongiunzione non viene perfezionata, l’interessato perde il titolo alla prestazione e deve restituire i ratei eventualmente percepiti oltre i limiti di durata previsti dalla legge.

Durata della mobilità lunga e cessazione del diritto

Le disposizioni speciali dei commi 6 e 7 dell’art. 7 prevalgono sulla regola generale del comma 4, con la conseguenza che nei casi disciplinati da tali commi non si applica il limite dell’anzianità aziendale. Resta fermo che il diritto alla mobilità lunga cessa comunque al momento in cui l’interessato matura il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, anche se non presenta la domanda di pensione. La circolare rinvia infine a una successiva circolare per ulteriori istruzioni sull’indennità di mobilità prevista dal D.L. n. 40/1994.

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