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Circolare

Circolare numero 72 del 3-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni operative sul condono previdenziale disciplinato dalla L. n. 63/1993, come modificata dalla L. n. 21/1994, con particolare riguardo al differimento al 31 marzo 1994 dei termini per beneficiare delle agevolazioni contributive. Vengono chiarite le modalità di calcolo delle sanzioni civili ridotte in caso di pagamenti tardivi o parziali, la possibilità di applicazione d'ufficio delle agevolazioni, il trattamento delle sanzioni amministrative connesse alle denunce contributive e gli adempimenti specifici per i soggetti di nuova iscrizione, inclusi i modelli DM 10/S per la contribuzione SSN.

Chiarimenti sul condono previdenziale e sul differimento al 31 marzo 1994 dei termini per le agevolazioni contributive ex L. n. 63/1993

Condono previdenziale e differimento al 31 marzo 1994 delle agevolazioni contributive

La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 33 del 31 gennaio 1994 in attuazione della L. 14 gennaio 1994, n. 21. L'intervento riguarda il differimento al 31 marzo 1994 del termine utile per avvalersi delle agevolazioni contributive previste dalla L. n. 63/1993, con chiarimenti operativi su calcolo delle sanzioni, imputazione dei versamenti, effetti del pagamento tardivo delle rate e trattamento delle sanzioni amministrative connesse agli adempimenti dichiarativi.

Versamenti tardivi o parziali nel condono

La circolare disciplina il caso dei contribuenti che abbiano versato somme relative al condono oltre i termini stabiliti dalle pregresse disposizioni, poi modificate dalla L. n. 21/1994. In tali ipotesi, le sanzioni civili ridotte devono essere rideterminate considerando il periodo dal 1 maggio 1993 fino alla data del pagamento tardivo.

Per le situazioni di condono parziale, l'Istituto richiama i principi già applicati nella circolare P.A.R. n. 71 del 7 marzo 1992 in tema di convalida parziale del condono ex lege n. 166/1991. In particolare:

  • gli effetti del condono vengono convalidati solo per i contributi e per le sanzioni ridotte effettivamente coperti dai pagamenti eseguiti nei termini;
  • gli importi vanno imputati alle partite più remote, distinguendo tra quota capitale e somma aggiuntiva ridotta;
  • se il pagamento originario è stato rateizzato e l'importo versato copre solo parzialmente un periodo contributivo, l'eccedenza va ripartita proporzionalmente tra contributi e sanzioni.

Per il calcolo del limite del 50% delle sanzioni civili ridotte si deve considerare l'importo complessivo dei contributi oggetto della regolarizzazione agevolata.

Effetti del mancato puntuale pagamento delle rate

La disciplina viene applicata sia al tardivo pagamento dell'ultima rata sia al ritardo nel pagamento della rata intermedia, nel caso di condono articolato in tre rate. La circolare evidenzia infatti che la L. n. 63/1993 ha consentito il pagamento in tre rate, sicché il mancato rispetto del termine del 30 ottobre 1993 per la seconda rata determina la decadenza dai benefici del condono per tutto il debito contributivo residuo dopo il primo pagamento, ivi compresa la parte riferita alla terza rata, a prescindere dalla data del suo eventuale versamento.

Esempi applicativi di calcolo

Per rendere operativo il criterio, la circolare sviluppa due esempi numerici.

Nel primo esempio, un'azienda che ha chiesto il condono rateale il 30 aprile 1993 per inadempienze relative a gennaio-aprile 1992 ha pagato nei termini la prima e la seconda rata, omettendo la terza. Il totale dovuto originariamente era pari a L. 47.271.000, suddiviso in tre rate da L. 15.757.000, con terza rata maggiorata degli interessi di differimento all'8% annuo per un mese e quindi pari a L. 15.862.000. Il versato delle prime due rate consente di coprire integralmente gennaio e febbraio 1992 e solo parzialmente marzo 1992; residuano quindi L. 13.533.000 di contributi, con sanzioni ridotte da rideterminare. Le sanzioni civili residue al 30 aprile 1993 ammontano a L. 2.224.000, cui si aggiungono le sanzioni sul residuo debito dal 1 maggio 1993 al 31 marzo 1994, calcolate con coefficiente 0,156, pari a L. 2.111.000. Il saldo complessivo al 31 marzo 1994 è quindi di L. 17.868.000, di cui L. 13.533.000 per contributi e L. 4.335.000 per sanzioni ridotte.

Nel secondo esempio, a parità di esposizione debitoria, la terza rata è stata pagata tardivamente il 10 dicembre 1993. Anche qui, al 30 aprile 1993 il residuo debito è di L. 13.533.000 di contributi e L. 2.224.000 di sanzioni ridotte. Dal 1 maggio 1993 al 10 dicembre 1993, sul residuo debito maturano ulteriori sanzioni con coefficiente 0,104, pari a L. 1.407.000; alla data del pagamento tardivo il debito complessivo è dunque di L. 17.164.000. L'importo versato il 10 dicembre 1993, pari a L. 15.862.000, va imputato proporzionalmente a contributi e sanzioni: risultano recuperati L. 12.506.000 di contributi e L. 3.356.000 di sanzioni, con un residuo di L. 1.027.000 di contributi e L. 275.000 di sanzioni. Sull'ulteriore residuo, fino al 31 marzo 1994, si calcolano sanzioni con coefficiente 0,052, pari a L. 53.000. Il saldo dovuto al 31 marzo 1994 è quindi di L. 1.355.000. La circolare precisa che la stessa procedura può essere seguita anche in caso di mancato tempestivo versamento della seconda rata, assumendo come riferimento le effettive date di pagamento della seconda e della terza rata.

Applicazione d'ufficio e sanzioni amministrative

La circolare chiarisce che, a differenza di altre sanatorie e della fattispecie speciale prevista dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 6/1993 convertito nella L. n. 63/1993, per la generalità dei contribuenti l'accesso alle agevolazioni dei commi 1 e 2 non è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione di una domanda secondo uno schema predeterminato. Ai fini del beneficio è essenziale il pagamento, entro le scadenze previste, delle somme dovute a titolo di contributi e/o sanzioni civili ridotte.

Resta comunque opportuno che gli interessati presentino tempestivamente la domanda di condono per agevolare il riconoscimento del beneficio e la sistemazione della posizione contributiva. La circolare sottolinea inoltre che le norme sul condono previdenziale consentono la regolarizzazione anche parziale sia sotto il profilo dei debiti contributivi e dei periodi da sanare, sia con riferimento agli adempimenti formali obbligatori.

In tale ottica, le sanzioni per la mancata tempestiva presentazione delle denunce annuali mod. 01/M e 03/M e delle denunce mensili mod. DM 10/M-2 e DM 10/S sono considerate estinte solo se le denunce sono acquisite dall'Istituto entro il 31 marzo 1994, a prescindere dall'integrale regolarizzazione dei contributi. Analogamente, per le denunce contenenti dati inesatti o incompleti, l'esonero dalle sanzioni amministrative può essere riconosciuto solo se le rettifiche o integrazioni sono acquisite entro il medesimo termine.

Per gli illeciti amministrativi relativi a omissioni contributive, l'Istituto può procedere d'ufficio all'annullamento delle sanzioni amministrative già comminate o all'archiviazione dei procedimenti ex lege n. 689/1981 soltanto nei confronti dei soggetti che abbiano versato entro il 31 marzo 1994 somme sufficienti a coprire il debito contributivo e le sanzioni civili nella misura agevolata.

Soggetti di nuova iscrizione e adempimenti sui modelli DM 10/S

Per le aziende di nuova iscrizione il condono può comprendere anche la contribuzione al SSN relativa ai periodi dal marzo 1993 in poi. Per evitare le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della L. n. 843/1978, i soggetti interessati devono presentare entro il 31 marzo 1994 anche i modelli DM 10/S.

Nella sezione INPS della domanda di condono, che riguarda comunque solo i periodi anteriori alla richiesta di prima iscrizione, devono essere indicati in modo complessivo gli importi dei contributi dovuti, compresi quelli SSN, e delle relative sanzioni. Inoltre, per la quota SSN relativa ai periodi da marzo 1993 in avanti, va apposta un'annotazione specifica nello spazio libero sottostante la sezione, con richiamo al totale del debito contributivo.

Diffusione delle istruzioni operative

La circolare si conclude invitando le S.A.P. a diffondere con la massima tempestività ai contribuenti i criteri operativi illustrati, utilizzando i consueti canali di informazione.

Punti principali

Calcolo delle sanzioni in caso di versamenti tardivi o parziali

Per i contribuenti che hanno effettuato versamenti relativi al condono oltre i termini previsti, le sanzioni civili ridotte devono essere rideterminate assumendo come riferimento il periodo dal 1 maggio 1993 fino alla data del pagamento tardivo. In presenza di condono parziale, gli importi versati vanno imputati alle partite più remote, separatamente per contributi e sanzioni ridotte, con eventuale ripartizione proporzionale dell'eccedenza. Il richiamo è ai criteri già illustrati nella circolare P.A.R. n. 71 del 7 marzo 1992 per la convalida parziale del condono ex lege n. 166/1991.

Incidenza del pagamento della seconda o terza rata

La circolare precisa che, poiché la L. n. 63/1993 consentiva il pagamento in tre rate, la mancata osservanza del termine della seconda rata, scadente il 30 ottobre 1993, comporta la decadenza dai benefici del condono per il debito residuo, compresa la terza rata, indipendentemente da un eventuale pagamento successivo. I criteri di rideterminazione del residuo e di aggiornamento delle sanzioni si applicano sia al tardivo pagamento della terza rata sia al tardivo pagamento della seconda rata, con riferimento alle effettive date di versamento.

Esempi numerici di calcolo del residuo e delle sanzioni

Vengono riportati due esempi dettagliati. Nel primo, con pagamento nei termini della prima e della seconda rata e omesso pagamento della terza, il residuo debito contributivo al 31 marzo 1994 è determinato in L. 13.533.000, con sanzioni ridotte residue da aggiornare e saldo complessivo pari a L. 17.868.000. Nel secondo, con terza rata pagata tardivamente il 10 dicembre 1993, il residuo contributivo scende a L. 1.027.000 e il saldo dovuto al 31 marzo 1994 è pari a L. 1.355.000. In entrambi i casi, il mancato pagamento al 31 marzo 1994 comporta l'applicazione delle sanzioni civili ordinarie sul residuo debito.

Applicazione d'ufficio delle agevolazioni e delle definizioni sanzionatorie

La fruizione delle agevolazioni non è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una specifica domanda, ma richiede il pagamento entro i termini delle somme dovute per contributi e/o sanzioni civili ridotte. Tuttavia, la presentazione tempestiva della domanda è ritenuta opportuna per agevolare la sistemazione della posizione contributiva. Le sanzioni amministrative per omissioni o irregolarità delle denunce contributive possono essere estinte solo se le denunce o le rettifiche risultano acquisite entro il 31 marzo 1994. È inoltre possibile procedere d'ufficio all'annullamento delle sanzioni amministrative già comminate o all'archiviazione dei relativi procedimenti solo per i soggetti che abbiano effettuato entro il 31 marzo 1994 i versamenti sufficienti a coprire il debito contributivo e le sanzioni civili nella misura agevolata.

Soggetti di nuova iscrizione e modelli DM 10/S

Per le aziende di nuova iscrizione, il condono può riguardare anche la contribuzione SSN relativa ai periodi dal marzo 1993 in poi, con conseguente necessità di presentare entro il 31 marzo 1994 i modelli DM 10/S per evitare le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della L. n. 843/1978. Nella sezione INPS della domanda di condono devono essere indicati gli importi complessivi dei contributi dovuti, compresi quelli SSN, e delle relative sanzioni. Per la quota SSN da marzo 1993 in avanti deve essere inserita una specifica annotazione nello spazio libero della sezione, con indicazione dell'importo relativo.

Diffusione delle istruzioni operative

Le strutture periferiche dell'Istituto sono invitate a diffondere con tempestività agli utenti i criteri operativi contenuti nella circolare, utilizzando i consueti canali di informazione.

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