Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 75 del 4-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 503/1992 per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza autoferrotranvieri. Vengono individuate le qualifiche che rientrano nella disciplina, precisando che il requisito va verificato alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che le mansioni devono essere effettive, stabili e prevalenti. Restano confermati i limiti di età previsti dalla legge n. 830/1961: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne per la pensione di vecchiaia, 55 anni per entrambi per la pensione anticipata di vecchiaia. Le aziende devono attestare tali circostanze con apposita dichiarazione di responsabilità da allegare alle domande di pensione.

Personale viaggiante del Fondo autoferrotranvieri: qualifiche e limiti di età per la pensione

Personale viaggiante del Fondo autoferrotranvieri: chiarimenti sui limiti di età

La circolare interviene per definire in modo puntuale l’ambito applicativo dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, limitatamente alle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, con particolare riguardo al Fondo di previdenza autoferrotranvieri. Il chiarimento riguarda l’individuazione del "personale viaggiante" e la conferma dei relativi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e anticipato.

Ambito normativo

L’art. 5 del d.lgs. n. 503/1992 estende alle forme di previdenza sostitutive le regole sui limiti di età previste dall’art. 1 per la pensione di vecchiaia nel regime generale. In deroga a tale principio, il comma 2 mantiene però i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza autoferrotranvieri. La circolare precisa che già con la circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 era stata formulata una riserva interpretativa, ora sciolta.

Definizione di personale viaggiante

Ai soli fini previdenziali, per personale viaggiante deve intendersi il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, riveste una qualifica professionale le cui mansioni comportano la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto. La valutazione deve essere svolta tenendo conto della dipendenza tra mansione e qualifica, della declaratoria delle mansioni contenuta nell’ultimo accordo nazionale di lavoro e dei relativi inquadramenti.

Qualifiche per le quali la norma trova applicazione

La circolare individua espressamente le qualifiche che rientrano nel campo di applicazione della disposizione, suddivise per settore:

  • Settore autofiloferrotranvieri: conduttore-frenatore, conducente di linea, capotreno, fuochista viaggiante, fuochista autorizzato, verificatore titoli di viaggio, macchinista, agente di movimento limitatamente alle qualifiche ad esaurimento di bigliettaio, bigliettaio scelto e conducente, controllore viaggiante.
  • Settore lagunari: allievo marinaio, marinaio, aiuto motorista, marinaio di I classe, bigliettaio marinaio, timoniere marinaio, conduttore motoscafo lagunare, conduttore di M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di II classe per motobattello, pilota motorista lagunare, capitano, conduttore di I classe di M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di I classe per motonavi, preposto condotta mezzi.
  • Settore lacuali: allievo marinaio, marinaio motorista, applicato di bordo, conduttore di natante ausiliario, fuochista abilitato, marinaio applicato di bordo, motorista tecnico di motonave, capo macchinista, capo motorista, capo timoniere, macchinista motorista, capitano, capitano di I classe.
  • Settore funivie aeree e terrestri: addetto scorta vetture.

Requisito temporale della qualifica e delle mansioni

La rilevanza previdenziale della qualifica è collegata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina si applica solo ai soggetti che, a quella data, rivestano una delle qualifiche indicate e svolgano stabilmente le corrispondenti mansioni. Viene quindi richiesta una verifica puntuale della situazione lavorativa al momento dell’esonero o della cessazione.

Limiti di età confermati

Per il personale viaggiante restano fermi i limiti di età stabiliti dall’art. 10 della legge n. 830 del 28 luglio 1961 per il diritto alla pensione di vecchiaia:

  • 60 anni per gli uomini;
  • 55 anni per le donne.

Per la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’art. 11 della medesima legge, il limite di età rimane pari a 55 anni per entrambi i sessi.

Documentazione e responsabilità delle aziende

La circolare richiede che lo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante sia attestato dalle aziende, con espressa assunzione di responsabilità per la veridicità di quanto dichiarato. A questo fine è allegato un fac-simile di dichiarazione di responsabilità, da trasmettere insieme alle domande di pensionamento interessate dalla norma.

Comunicazioni operative alle sedi

Le disposizioni devono essere comunicate con urgenza alle aziende autoferrotranviarie con cui le sedi intrattengono rapporti per l’accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in continuità con quanto già previsto dalle circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.

Punti principali

Oggetto e chiarimento interpretativo

La circolare scioglie la riserva già espressa nella circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 sull’individuazione dei soggetti rientranti nel comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 503/1992. La finalità è precisare, ai fini previdenziali, chi debba essere considerato "personale viaggiante" per l’applicazione dei limiti di età previsti in deroga al regime generale.

Definizione di personale viaggiante

Per "personale viaggiante" deve intendersi il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, riveste una qualifica professionale le cui mansioni comportano la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto. Il riferimento è alla dipendenza tra mansione e qualifica e alle declaratorie dell’ultimo accordo nazionale di lavoro e dei relativi inquadramenti.

Qualifiche incluse nei diversi settori

La circolare elenca le qualifiche per le quali la disciplina trova applicazione. Nel settore autofiloferrotranvieri sono compresi: conduttore-frenatore, conducente di linea, capotreno, fuochista viaggiante, fuochista autorizzato, verificatore titoli di viaggio, macchinista, agente di movimento limitatamente alle qualifiche ad esaurimento di bigliettaio, bigliettaio scelto e conducente, e controllore viaggiante. Nel settore lagunari: allievo marinaio, marinaio, aiuto motorista, marinaio di I classe, bigliettaio marinaio, timoniere marinaio, conduttore motoscafo lagunare, conduttore di M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di II classe per motobattello, pilota motorista lagunare, capitano, conduttore di I classe di M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di I classe per motonavi, preposto condotta mezzi. Nel settore lacuali: allievo marinaio, marinaio motorista, applicato di bordo, conduttore di natante ausiliario, fuochista abilitato, marinaio applicato di bordo, motorista tecnico di motonave, capo macchinista, capo motorista, capo timoniere, macchinista motorista, capitano, capitano di I classe. Nel settore funivie aeree e terrestri: addetto scorta vetture.

Momento rilevante per l’applicazione della norma

L’appartenenza al personale viaggiante rileva solo se il soggetto riveste una delle qualifiche indicate e svolge stabilmente le relative mansioni alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La verifica va dunque effettuata al momento dell’esonero o della cessazione dal servizio.

Limiti di età confermati

Per il personale viaggiante restano confermati i limiti di età già previsti dall’art. 10 della legge n. 830 del 28 luglio 1961 per la pensione di vecchiaia: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Per la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’art. 11 della stessa legge, il limite resta fissato a 55 anni sia per gli uomini sia per le donne.

Attestazione delle aziende e documentazione

Lo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante deve essere attestato dalle aziende, con espressa assunzione di responsabilità per quanto dichiarato. A tal fine è predisposto un fac-simile di dichiarazione di responsabilità da inviare in allegato alle domande di pensionamento interessate.

Comunicazione alle aziende autoferrotranviarie

Le disposizioni devono essere portate con la massima urgenza a conoscenza delle aziende autoferrotranviarie con cui le sedi hanno rapporti connessi all’accertamento, riscossione e recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, richiamando le circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.