Circolare numero 70 del 1-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in parziale modifica delle istruzioni precedenti, che il beneficio della rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione all'amianto spetta anche ai lavoratori già titolari di pensione o di assegno di invalidità, se in possesso delle condizioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n. 271/1993. Vengono distinti i casi relativi ai commi 7 e 8, con riferimento alla presenza di malattie professionali documentate dall'INAIL e alla durata dell'esposizione superiore a dieci anni. La circolare disciplina inoltre la riliquidazione delle pensioni e degli assegni di invalidità già liquidati, nonché delle pensioni ai superstiti, con effetto dal mese successivo all'entrata in vigore delle norme.
Riconoscimento del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto anche ai titolari di pensione o assegno di invalidità
Beneficio contributivo per esposizione all'amianto: estensione ai pensionati e agli invalidi
La circolare interviene a chiarire l'ambito soggettivo del beneficio di rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione all'amianto previsto dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. In parziale modifica delle istruzioni già fornite con la circolare n. 219 del 1 ottobre 1993, viene precisato che il beneficio spetta anche ai soggetti già titolari di pensione o di assegno di invalidità, purché siano rispettate le condizioni normative indicate nei commi 7 e 8.
Destinatari del beneficio
La circolare richiama il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fondato sull'interpretazione della volontà legislativa di riconoscere il beneficio a tutti i lavoratori del settore, inclusi quelli già pensionati o titolari di assegno di invalidità.
Articolo 13, comma 7, legge n. 257/1992
Per il comma 7, il beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione relative ai periodi di provata esposizione all'amianto spetta ai titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati con decorrenza anteriore al 28 aprile 1992, occupati a tale data presso imprese che utilizzavano o estraevano amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare o fallite, a condizione che abbiano contratto malattie professionali da esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL.
Articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992
Per il comma 8, hanno diritto alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto, gestita dall'INAIL, i titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati prima del 28 aprile 1992 e occupati a tale data, quando possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni. Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori delle aziende che abbiano utilizzato o estratto amianto, comprese quelle in dismissione, fallite o assoggettate a procedura fallimentare.
Estensione delle regole dopo la legge n. 271/1993
La circolare applica gli stessi criteri anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 271/1993. In particolare, per i titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati prima del 5 agosto 1993, occupati a tale data anche in settori diversi da quello dell'amianto, il diritto alla rivalutazione sussiste:
- per il comma 7, se le malattie professionali da esposizione all'amianto sono documentate dall'INAIL;
- per il comma 8, se l'esposizione all'amianto è stata superiore a dieci anni. Anche in questo caso il beneficio si estende ai lavoratori delle imprese che hanno utilizzato o estratto amianto, anche se dismesse, fallite o sottoposte a procedura fallimentare.
Riliquidazione delle prestazioni
Le pensioni e gli assegni di invalidità già liquidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 o della legge n. 271/1993 devono essere riliquidati, su domanda degli interessati, quando sussistano le condizioni previste dai rispettivi provvedimenti. La riliquidazione ha effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore delle norme. È inoltre prevista, sempre su domanda, la riliquidazione delle pensioni ai superstiti del pensionato che avesse già maturato il diritto al beneficio prima del decesso.
Punti principali
Chiarimento interpretativo sul perimetro dei beneficiari
La circolare modifica in parte le indicazioni della precedente circolare n. 219 del 1 ottobre 1993 e chiarisce che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto non è limitato ai soli lavoratori in attività, ma può spettare anche a chi sia già titolare di pensione o di assegno di invalidità, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa richiamata.
Articolo 13, comma 7, legge n. 257/1992
Hanno diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione relative ai periodi di provata esposizione all'amianto i titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati prima del 28 aprile 1992, occupati a tale data presso imprese che utilizzavano o estraevano amianto, anche se in dismissione o fallite, purché abbiano contratto malattie professionali da esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
Articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992
Hanno titolo alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL contro le malattie professionali da amianto i titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati prima del 28 aprile 1992, occupati a tale data, che possano far valere un'esposizione all'amianto superiore a dieci anni. Il beneficio si estende anche ai lavoratori di aziende che abbiano utilizzato o estratto amianto, comprese quelle in dismissione o fallite.
Articolo 13, commi 7 e 8, come modificati dalla legge n. 271/1993
Per i titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati prima del 5 agosto 1993, occupati a tale data anche in settori diversi da quello dell'amianto, il diritto alla rivalutazione sussiste se abbiano contratto malattie professionali documentate dall'INAIL (comma 7) oppure se possano far valere oltre dieci anni di esposizione all'amianto (comma 8). Anche in questi casi il beneficio si applica ai lavoratori delle imprese che hanno utilizzato o estratto amianto, anche se dismesse, fallite o sottoposte a procedura fallimentare.
Riliquidazione delle prestazioni
Le pensioni e gli assegni di invalidità già liquidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 o della legge n. 271/1993 devono essere riliquidati, su domanda degli interessati, se sussistono le condizioni previste. La riliquidazione opera dal mese successivo alla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti. Deve essere riliquidata anche, a domanda, la pensione ai superstiti del pensionato che avesse maturato il diritto al beneficio prima del decesso.
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