Circolare numero 76 del 5-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce in quali casi, ai fini della pensione di vecchiaia, sia richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 1993. Il principio generale è che il requisito riguarda il lavoro dipendente; restano esclusi, perché non subordinati, l’attività dei coloni e mezzadri e quella dei pescatori autonomi. Il requisito si applica invece ai lavoratori italiani all’estero, ai lavoratori iscritti a forme previdenziali esclusive o sostitutive dell’AGO e ai lavoratori agricoli e domestici/familiari, con precisazioni specifiche per ciascuna categoria. La cessazione è richiesta anche per la pensione supplementare di vecchiaia.
Chiarimenti sul requisito di cessazione del rapporto di lavoro per la pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992
Chiarimenti sul requisito di cessazione del rapporto di lavoro per la pensione di vecchiaia
La circolare interviene sul campo di applicazione dell’art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che dal 1° gennaio 1993 subordina il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro. Il documento precisa, in particolare, quali attività rientrino nella nozione di lavoro dipendente e quali situazioni restino invece escluse o richiedano specifiche valutazioni.
Principio generale
La regola posta dal comma 7 riguarda esclusivamente il lavoro dipendente. Di conseguenza, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa subordinata, mentre non assume rilievo per attività che, pur connesse a discipline previdenziali particolari, non abbiano natura di lavoro dipendente.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, non è richiesta la cessazione dell’attività ai fini della pensione di vecchiaia. La circolare richiama quanto già chiarito nella circolare n. 50 del 23 febbraio 1993: l’attività colonica e mezzadrile non costituisce lavoro dipendente e il reinserimento nell’AGO rappresenta una facoltà degli interessati, senza incidere sulla natura del rapporto svolto.
Pescatori autonomi
Analogo trattamento è previsto per i pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 che esercitino la pesca per proprio conto, senza essere associati in cooperative o compagnie. Anche in questo caso l’attività non è qualificabile come subordinata e, pertanto, non è richiesta la cessazione dell’attività per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Lavoratori italiani che operano all’estero
La circolare chiarisce che il lavoro dipendente svolto all’estero non è escluso dal perimetro applicativo del comma 7. Perciò anche i lavoratori italiani occupati in Stati esteri devono cessare l’attività lavorativa dipendente per accedere alla pensione di vecchiaia.
Viene tuttavia segnalata una particolarità per i lavoratori alle dipendenze delle Comunità europee: per tali soggetti la questione sarà sottoposta alle valutazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, poiché l’art. 6, comma 8-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236 esclude tali lavoratori dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.
Lavoratori iscritti a forme previdenziali esclusive o sostitutive dell’AGO
La cessazione del rapporto di lavoro è richiesta anche quando l’attività dipendente comporti l’iscrizione a forme previdenziali diverse dall’assicurazione generale obbligatoria. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nell’AGO dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni dei lavoratori autonomi, rileva dunque la cessazione del rapporto di lavoro in sé, indipendentemente dal regime previdenziale di iscrizione collegato all’attività svolta.
Lavoratori agricoli e addetti ai servizi domestici e familiari
Una specifica precisazione riguarda i lavoratori agricoli e gli addetti ai servizi domestici e familiari. La circolare conferma che anche per tali categorie è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro ai fini della pensione di vecchiaia.
Dato il carattere particolare dei rapporti, che possono prevedere occupazione per un numero limitato di giornate mensili e anche mesi senza prestazione, la cessazione si considera soddisfatta solo se i lavoratori non risultino occupati nel mese di decorrenza della pensione di vecchiaia.
Anche per tali categorie la questione viene comunque rimessa alla valutazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, poiché esse sono escluse dalla disciplina del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione ai sensi dell’art. 20, quinto comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, richiamato dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992.
Pensione supplementare di vecchiaia
La circolare conclude precisando che la cessazione dell’attività lavorativa dipendente è richiesta anche per il conseguimento della pensione supplementare di vecchiaia. Anche questa prestazione, infatti, è ricondotta alla regola generale posta dall’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503/1992.
Sintesi conclusiva
In definitiva, il documento conferma che la cessazione del rapporto di lavoro è un requisito generale per la pensione di vecchiaia quando si tratti di lavoro dipendente, con esclusione delle attività coloniche, mezzadrili e della pesca autonoma. Rimangono soggette al requisito anche le attività svolte all’estero, quelle assoggettate a forme previdenziali diverse dall’AGO, nonché i rapporti agricoli e domestico-familiari, per i quali la verifica è collegata alla mancata occupazione nel mese di decorrenza della pensione. Il medesimo principio si estende infine alla pensione supplementare di vecchiaia.
Punti principali
Principio generale: cessazione del rapporto di lavoro
Il comma 7 dell’art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 subordina, con effetto dal 1° gennaio 1993, il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro. La circolare ribadisce che tale condizione riguarda esclusivamente l’attività lavorativa dipendente.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1434/1970, non è richiesta la cessazione dell’attività ai fini della pensione di vecchiaia. L’attività colonica e mezzadrile non è infatti qualificabile come lavoro dipendente e il reinserimento nell’AGO è una mera facoltà previdenziale che non modifica la natura del rapporto lavorativo.
Pescatori autonomi
Per i pescatori che esercitano la pesca per proprio conto, senza essere associati in cooperative o compagnie, non opera l’obbligo di cessazione dell’attività. Anche tale attività non integra una prestazione di lavoro subordinato, con conseguente irrilevanza della cessazione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.
Lavoratori italiani occupati all’estero
Il lavoro dipendente svolto fuori dal territorio nazionale non è escluso dall’ambito applicativo del comma 7 dell’art. 1 del d.lgs. n. 503/1992. Ne deriva che anche per tali lavoratori il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Per i lavoratori alle dipendenze delle Comunità europee la questione è rinviata alle valutazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione alle specifiche norme sul cumulo pensione-retribuzione.
Lavoratori iscritti a forme previdenziali esclusive o sostitutive dell’AGO
La cessazione del rapporto di lavoro è comunque necessaria anche quando l’attività dipendente comporti l’iscrizione a forme previdenziali diverse dall’assicurazione generale obbligatoria. Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nell’AGO dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni dei lavoratori autonomi, rileva la cessazione del rapporto, non la tipologia della forma previdenziale di iscrizione.
Lavoratori agricoli e addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori agricoli e per gli addetti ai servizi domestici e familiari la circolare conferma la necessità di cessare il rapporto di lavoro per conseguire la pensione di vecchiaia. Ai fini della verifica della cessazione, è necessario che tali lavoratori non risultino occupati nel mese di decorrenza della pensione. La questione è comunque rimessa anche alla valutazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, considerando che tali categorie sono escluse dalla disciplina del divieto di cumulo pensione-retribuzione.
Pensione supplementare di vecchiaia
La cessazione dell’attività lavorativa dipendente è richiesta anche per il conseguimento della pensione supplementare di vecchiaia. La prestazione è infatti ricondotta alla medesima regola generale prevista dall’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503/1992 per la pensione di vecchiaia.
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