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Circolare

Circolare numero 73 del 3-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la convenzione del 30 novembre 1988 tra INPS e Confesercenti, originariamente riferita alle aziende del turismo iscritte alla Confederazione, viene estesa anche alle imprese del settore terziario, distribuzione e servizi. Restano invariati modalità di attuazione, gestione e clausole della convenzione: cambia solo l’ambito soggettivo dell’articolo 1, primo comma. Vengono inoltre richiamati gli obblighi della Confesercenti relativi all’invio annuale dell’elenco delle aziende, alla comunicazione delle modalità di evidenziazione in denuncia contributiva e all’esonero di responsabilità dell’INPS.

Estensione della convenzione INPS-Confesercenti alla riscossione di quote associative e contributi per le imprese del terziario, distribuzione e servizi

Estensione della convenzione INPS-Confesercenti alla riscossione di quote associative e contributi

La circolare rende noto che la convenzione stipulata il 30 novembre 1988 tra l’INPS e la Confesercenti per la riscossione, tramite modello DM10, delle quote associative dovute dalle aziende operanti nel settore turismo e dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dai lavoratori dipendenti viene estesa alle imprese del settore terziario, distribuzione e servizi.

L’intervento è disposto con determinazione n. 1780 del 3 febbraio 1994 del Commissario straordinario dell’INPS, adottata a seguito della richiesta della Confesercenti e del protocollo d’intesa per l’applicazione del CCNL dei dipendenti del terziario e dei servizi. La circolare precisa che non mutano le modalità di attuazione e gestione né le clausole della convenzione: l’unica modifica riguarda l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dell’articolo 1, primo comma.

Ambito di applicazione

L’estensione interessa le imprese del settore terziario, distribuzione e servizi, che si aggiungono alle aziende già incluse nella convenzione originaria. Restano ferme le condizioni previste dalla convenzione del 30 novembre 1988, che continua a disciplinare la riscossione delle somme dovute alla Confesercenti.

Obblighi della Confesercenti

La circolare richiama, in particolare, gli obblighi della Confederazione relativi a:

  • invio annuale all’INPS, Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza, dell’elenco delle aziende iscritte, ai sensi dell’articolo 1, terzo comma;
  • comunicazione alle aziende delle modalità con cui evidenziare, nei moduli di denuncia contributiva, gli importi relativi alle quote associative e ai contributi di assistenza contrattuale, ai sensi dell’articolo 3;
  • esonero dell’INPS da qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, verso terzi e verso chiunque, per quanto derivi dall’applicazione della convenzione, ai sensi dell’articolo 8.

Riferimenti richiamati

Nel testo vengono richiamati la circolare n. 57 del 20 marzo 1989, relativa alla convenzione originaria, il decreto interministeriale 30 settembre 1993, che attribuisce al Commissario straordinario i poteri di gestione dell’Istituto, e l’articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nella determinazione n. 1780 del 3 febbraio 1994.

Punti principali

Estensione soggettiva della convenzione

A seguito della richiesta della Confesercenti e della determinazione n. 1780 del 3 febbraio 1994, l’esazione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla convenzione del 30 novembre 1988 è estesa alle imprese del settore terziario, distribuzione e servizi. L’estensione riguarda soltanto l’ambito soggettivo dell’articolo 1, primo comma, senza modificare il resto dell’impianto convenzionale.

Invarianza di modalità e clausole

La circolare precisa che le modalità di attuazione e di gestione, nonché tutte le clausole della convenzione, restano immutate. L’intervento del 1994 non introduce nuove regole operative, ma amplia esclusivamente la platea delle imprese interessate alla riscossione tramite modello DM10.

Obblighi della Confesercenti

Vengono richiamati gli obblighi già previsti a carico della Confederazione: invio annuale all’INPS, Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza, dell’elenco delle aziende iscritte; comunicazione alle aziende delle modalità di evidenziazione in denuncia contributiva degli importi relativi a quote associative e contributi di assistenza contrattuale; esonero dell’INPS da qualsiasi responsabilità verso i soggetti interessati e verso terzi connessa all’applicazione della convenzione.

Riferimenti normativi e provvedimentali

La misura si fonda sulla convenzione del 30 novembre 1988, richiamata anche dalla circolare n. 57 del 20 marzo 1989, e sulla determinazione n. 1780 del 3 febbraio 1994 del Commissario straordinario dell’INPS. Quest’ultima richiama il decreto interministeriale 30 settembre 1993 e l’articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

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