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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22561/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

In occasione di una compravendita immobiliare del 27 novembre 2013, l'ufficio finanziario notificava un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo che il lastrico solare acquistato insieme all'abitazione non potesse beneficiare dell'agevolazione "prima casa" come pertinenza, perché non rientrante tra le categorie catastali espressamente richiamate dalla norma agevolativa. Il notaio rogante e gli acquirenti impugnavano l'atto sostenendo che il lastrico dovesse essere considerato pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c. e che, quindi, dovesse applicarsi l'aliquota agevolata. La CTR del Veneto accoglieva l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendosi che il riferimento alle categorie catastali C2, C6 e C7 non esaurisce le pertinenze agevolabili e che, per la nozione di pertinenza, occorre fare riferimento alla disciplina civilistica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha respinto la tesi della CTR, ha affermato che la nozione di pertinenza rilevante ai fini dell'agevolazione "prima casa" va desunta dall'art. 817 c.c. e che il richiamo catastale alle categorie C2, C6 e C7 ha valore meramente complementare. Ha quindi ritenuto che anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente può beneficiare dell'aliquota agevolata se destinato al servizio e ornamento dell'abitazione principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio nel merito la sentenza impugnata e ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1, D.lgs. n. 196/2003

    "l'interessato può chiedere per motivi legittimi"

    La richiesta di oscuramento dei dati deve essere specificamente proposta e sorretta dall'indicazione dei motivi legittimi; il giudice deve verificarne la meritevolezza alla luce del bilanciamento tra riservatezza e pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato incardinato come violazione di legge.

  • nota II-bis, punto 3, dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Il riferimento alle categorie catastali C2, C6 e C7 non esaurisce la nozione di pertinenza rilevante per l'agevolazione "prima casa", ma ha funzione complementare rispetto alla nozione civilistica di pertinenza.

  • art. 817 c.c.

    La pertinenza è il bene destinato in modo durevole al servizio o ornamento di un'altra cosa; ai fini fiscali la nozione civilistica è decisiva per individuare i beni agevolabili.

  • art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    In materia di imposta di registro, l'agevolazione prima casa si estende alle pertinenze dell'abitazione secondo la nozione civilistica, anche quando il bene sia il lastrico solare.

  • art. 3 della legge n. 549/1995

    Norma richiamata quale modifica della disciplina tariffaria in tema di agevolazione prima casa.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la nozione di pertinenza non va ricostruita in modo meramente catastale, ma secondo il criterio civilistico del vincolo di servizio o ornamento rispetto al bene principale.
  • Il richiamo della disciplina tributaria a specifiche categorie catastali ha funzione complementare e non esclusiva: beni non espressamente menzionati possono comunque essere pertinenze se ricorrono i requisiti sostanziali dell'art. 817 c.c.
  • Il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente può beneficiare dell'agevolazione "prima casa" quando sia destinato al servizio e ornamento dell'abitazione, anche se censito separatamente o acquistato con atto autonomo.
  • La richiesta di oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali richiede la specifica allegazione di motivi legittimi; il giudice deve valutarne la meritevolezza operando un bilanciamento tra riservatezza e pubblicità delle decisioni.
  • Una controversia tributaria che ruota esclusivamente sull'interpretazione di una norma fiscale, in assenza di dati sensibili o di profili di particolare delicatezza, di regola non giustifica l'oscuramento dei dati delle parti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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