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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12983/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina, deducendo con i primi due motivi l'illegittimità della motivazione sull'identificazione. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse rivalutato in modo non consentito la capacità dimostrativa delle prove e che l'individuazione fosse viziata, specie in relazione ai tatuaggi sul collo: secondo la difesa, la mancata menzione di alcuni "enormi" tatuaggi avrebbe dovuto incidere sull'attendibilità del riconoscimento. Con il terzo motivo contestava inoltre il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., assumendo che il giudice di merito avesse errato nel negarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non evidenziassero criticità decisive della motivazione della Corte d'appello, la quale aveva spiegato in modo persuasivo che i tatuaggi non indicati nel riconoscimento potevano essere successivi ai fatti, mentre gli offesi avevano descritto i segni realmente risalenti, cioè una collana sul collo e una lacrima sul volto. Anche il motivo sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. è stato giudicato inammissibile perché privo di confronto con la motivazione di merito, fondata sul danno morale arrecato e ritenuto ostativo al beneficio. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata dal giudice di merito in ragione della valorizzazione del danno morale cagionato, ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio quando la censura si traduce nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sull'identificazione è immune da censura se il giudice di merito spiega in modo coerente perché eventuali elementi omessi o non valorizzati nel riconoscimento possano essere successivi ai fatti o comunque non decisivi rispetto alla credibilità della dichiarazione ricognitiva.
  • Il motivo di ricorso contro il diniego di un'attenuante è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa valutazione delle circostanze di fatto.
  • Ai fini della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il giudice può valorizzare non solo il profilo patrimoniale, ma anche il danno morale complessivamente arrecato, ove ritenuto incompatibile con il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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