Sentenza n. 2357/2026 - Napoli, Sezione 4
ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento scolastico emesso in data 17.11.2025 – Reg. Cert. -OMISSIS- dall’Istituto Comprensivo Statale “ -OMISSIS-” di -OMISSIS- e rilasciato al ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (quale in particolare anche il PEI 2025/2026 del 24.10.2025 ed il verbale GLO del 24.10.2025) e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi legittimi del minore, nonchè per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di: 1) riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- all’adozione di una legittima e/o motivata procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione di un adeguato sostegno scolastico; 2) risarcimento danni per mancata sostegno specializzato dall’inizio dell’anno scolastico 2025-2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento scolastico del 17 novembre 2025 e PEI 2025/2026, nella parte relativa all'assegnazione del sostegno scolastico e alla mancata quantificazione delle ore di assistenza specialistica comunale
Esito
La controversia
Il genitore ha impugnato il provvedimento scolastico e gli atti connessi, deducendo che il minore, affetto da disturbo del neurosviluppo e disabilità intellettiva, riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 104/1992, necessitava di un adeguato sostegno scolastico specializzato e di assistenza specialistica. La certificazione sanitaria aveva indicato la necessità del sostegno in deroga per gravità e dell'assistenza specialistica. In particolare, è stata contestata l'assegnazione iniziale di sole 18 ore settimanali di sostegno, nonché la mancata quantificazione nel PEI delle ore di assistenza specialistica comunale (AEC). È stato chiesto anche il risarcimento del danno per la mancata assegnazione del sostegno specializzato dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026. Quanto all'AEC, il ricorso non era stato notificato al Comune competente, sicché il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica al Comune.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, dopo l'ordinanza cautelare del 24 febbraio 2026, l'istituto scolastico ha rielaborato il PEI assegnando al minore 30 ore di sostegno, corrispondenti all'intero orario scolastico. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda relativa al sostegno scolastico, e il TAR ha dichiarato tale cessazione con sentenza non definitiva ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 36, comma 2, c.p.a. La questione relativa all'assistenza specialistica comunale è rimasta pendente: il precedente provvedimento cautelare aveva già imposto all'istituto di indicare nel PEI il numero di ore AEC necessarie, ma nel PEI prodotto il 17 marzo 2026 tale indicazione risultava ancora mancante. Il TAR ha pertanto rinviato la causa alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 per verificare l'ottemperanza all'ordine cautelare, riservando ogni decisione sulla domanda risarcitoria. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La certificazione dello stato di handicap del minore costituisce il presupposto della tutela scolastica individualizzata.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Le disposizioni sono richiamate quali basi normative degli adempimenti relativi all'inclusione scolastica e al sostegno specializzato.
art. 2 d.P.R. 24 febbraio 1994
È richiamato quale fondamento degli accertamenti e degli adempimenti connessi alla certificazione della necessità del sostegno.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione di cessata materia del contendere quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, adotta un provvedimento integralmente satisfattivo.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di definire con sentenza non definitiva una parte della controversia e di proseguire il giudizio sulle questioni ancora pendenti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia, per la parte matura, in sede cautelare mediante sentenza semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione scolastica rielabora il PEI assegnando al minore disabile un numero di ore di sostegno integralmente corrispondente all'orario scolastico, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda relativa al sostegno e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo.
- La domanda relativa all'assistenza specialistica comunale non può essere definita senza il coinvolgimento processuale del Comune competente alla relativa provvista; ove il ricorso non sia stato notificato al Comune, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
- L'istituto scolastico, nella riformulazione del PEI, deve quantificare le ore di assistenza specialistica comunale necessarie al minore disabile in misura adeguata alla patologia e alle esigenze di integrazione scolastica, così da consentire al Comune di organizzare il servizio AEC.
- La pronuncia che abbia già imposto all'istituto scolastico di indicare nel PEI le ore di assistenza specialistica non può essere nuovamente adottata sul medesimo punto per effetto del principio del ne bis in idem; la verifica deve avvenire mediante controllo dell'ottemperanza all'ordine già impartito.
- La cessazione della materia del contendere sulla domanda di sostegno scolastico non determina la definizione delle autonome questioni relative all'assistenza specialistica comunale e al risarcimento del danno, che possono restare pendenti e formare oggetto di successiva decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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