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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20667/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione correlato alla sentenza penale irrevocabile del 23/04/2009 (divenuta irrevocabile il 25/06/2009). Il ricorrente deduceva violazione di legge per la mancata sospensione della demolizione in presenza di un procedimento amministrativo (dinanzi al TAR) che avrebbe disposto una sospensiva e avrebbe potuto incidere sull'ingiunzione a demolire; sosteneva che la demolizione avrebbe pregiudicato un manufatto esistente e legittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia contestato in modo specifico e pertinente i rilievi motivazionali della Corte di appello, che avevano spiegato l'insussistenza del manufatto dedotto dalla difesa e come l'intervento abusivo avesse eliminato ogni preesistenza. La Corte ha inoltre osservato che una misura cautelare amministrativa (sospensiva del TAR) non costituisce giudicato sul merito e non ostacola necessariamente la demolizione disposta in sede penale; in ogni caso il procedimento amministrativo si sarebbe concluso con rigetto (sentenza TAR n. 71 del 2025). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per disporre che il ricorrente sostenga le spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso; norma che permette l'addebito delle spese processuali al ricorrente nelle ipotesi previste.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'obbligo di non attribuire colpa al ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, pur consentendo l'imposizione di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende quando non ricorra dolo o colpa grave.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato)

    Principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili se mancano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice di merito e non limitarsi a riaffermare genericamente la propria tesi.

Massime di principio

  • In impugnazioni avverso ordinanze di esecuzione (es. ordine di demolizione) è essenziale contestare in maniera specifica e motivata i rilievi fattuali e giuridici esposti dal giudice di merito; censure generiche o non correlate alle ragioni della decisione sono inammissibili.
  • Una misura cautelare amministrativa (sospensiva del TAR) non produce automaticamente effetti vincolanti sul procedimento penale/esecutivo: occorre dimostrare il rapporto diretto e la prevalenza dell'effetto dell'atto amministrativo sul giudicato o sull'ordine giudiziale, oppure che l'amministrativo abbia già deciso sul merito in modo definitivo.
  • Se si intende far valere una sospensiva amministrativa quale ostacolo all'esecuzione giudiziale, è cruciale documentare lo stato definitivo dell'atto amministrativo (es. pronuncia di merito favorevole) e spiegare in che modo tale pronuncia incide sulla validità dell'ordine di demolizione emesso dal giudice penale.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è opportuno sviluppare e notificare al giudice di merito argomentazioni e prove concrete atte a confutare gli specifici rilievi motivazionali; in mancanza, il rimedio di legittimità rischia di essere dichiarato inammissibile per insufficiente specificità.
  • Quando il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, in via equitativa, a una somma alla Cassa delle Ammende: è quindi consigliabile valutare la fondatezza concreta dell'impugnazione e, se del caso, privilegiare rimedi processuali interlocutori o amministrativi tempestivi.

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