Sentenza n. 2593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Toscana, n. 405 del 17 aprile 2023, resa inter partes, concernente un diniego di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 405 del 17 aprile 2023, che aveva respinto l’impugnazione del diniego di condono edilizio relativo a manufatti situati nella fascia di rispetto cimiteriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La domanda di primo grado era stata originariamente proposta dalla precedente proprietaria contro il diniego comunale di condono edilizio. Il nuovo proprietario ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, la propria legittimazione autonoma all’impugnazione, quale acquirente dell’immobile interessato. Nel merito ha sostenuto che la domanda di condono avrebbe dovuto essere archiviata o accolta perché riferita a opere già assentite; che il TAR aveva erroneamente escluso la prova della preesistenza delle difformità; che il certificato di abitabilità del 1959 avrebbe dimostrato la realizzazione delle opere nello stato esistente al momento della domanda di condono; che ricorrevano le deroghe al vincolo cimiteriale previste dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934; che sarebbe stata necessaria un’ulteriore verifica in sito; e che il diniego non avrebbe potuto riguardare anche la porzione preesistente e regolare dell’immobile. Il Comune ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’appello.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., la legittimazione autonoma all’appello del soggetto subentrato durante il giudizio nella titolarità dell’immobile oggetto della domanda di condono, ritenendo tuttavia infondato il gravame nel merito. Le opere autorizzate nel 1957 e nel 1959 consistevano soltanto in una stanza ad uso serra per floricoltura e in un ampliamento della rimessa, mentre le opere oggetto del condono erano diverse, di maggiore consistenza, destinate ad uso abitativo e comprendenti un ampliamento. Esse ricadevano nella fascia di rispetto cimiteriale, anche nella misura ridotta a 50 metri prevista nel Comune, e a distanza ancora inferiore. Il vincolo cimiteriale è stato qualificato come assoluto e preclusivo dell’edificazione, anche in sanatoria, senza necessità di una concreta valutazione di compatibilità dell’opera con gli interessi tutelati. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’abuso superava l’aliquota volumetrica del 10% e che l’immobile doveva essere valutato nella sua complessiva consistenza strutturale e funzionale, senza scomporre atomisticamente le opere per separare quelle eventualmente risalenti a epoche diverse o ritenute regolari. È stata quindi confermata la sentenza del TAR e il diniego di condono. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese del grado d’appello.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
Consente, unitamente all’art. 39 c.p.a., la legittimazione autonoma all’impugnazione del soggetto che subentra in corso di causa nella titolarità del bene oggetto della controversia.
art. 39 c.p.a.
Richiama le disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito di riconoscere la legittimazione all’appello del nuovo proprietario subentrato nella titolarità dell’immobile.
art. 338 r.d. n. 1265/1934
Prevede la fascia di rispetto cimiteriale, qualificata dal Collegio come vincolo assoluto di inedificabilità, opponibile anche a previsioni urbanistiche contrastanti e impeditivo del rilascio di titoli edilizi in sanatoria, salve le specifiche deroghe normative non applicabili al caso concreto.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Disciplina il condono per opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 e pone, tra gli altri, limiti all’ampliamento volumetrico; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto comunque ostativo il vincolo cimiteriale e rilevante l’eccedenza volumetrica dell’abuso.
art. 33 l. n. 47/1985
È richiamato nell’orientamento giurisprudenziale seguito dal Collegio quale disposizione rispetto alla quale il vincolo cimiteriale preclude il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Massime di principio
- Il soggetto che subentra in corso di causa nella titolarità del bene cui si riferisce il provvedimento impugnato è autonomamente legittimato a proporre appello contro la sentenza resa nel giudizio originario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 c.p.c. e 39 c.p.a.
- Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 ha carattere assoluto e impedisce l’edificazione, anche in sanatoria, all’interno della fascia di rispetto, senza che l’amministrazione debba svolgere una valutazione concreta di compatibilità della singola opera con gli interessi tutelati, salvo che ricorrano specifiche deroghe normative.
- La verifica della condonabilità di un abuso edilizio deve considerare l’immobile nella sua complessiva consistenza strutturale e funzionale: non è consentito scomporre atomisticamente le opere per isolare singoli interventi e affermarne separatamente la sanabilità, quando l’impatto edilizio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni.
- Il titolo di abitabilità o di uso attesta le condizioni di salubrità e utilizzabilità dell’edificio e non può sostituire il titolo edilizio né dimostrare, da solo, la legittimità urbanistico-edilizia di opere difformi o abusive.
- Quando le opere oggetto della domanda di condono sono diverse per consistenza, destinazione e collocazione temporale da quelle precedentemente assentite, il titolo relativo alle opere originarie non può fondare la sanatoria delle opere successive o ulteriori.
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