Cassazione Penale, Ordinanza n. 23075/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la sussistenza del dolo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché, da un lato, si trattava di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Indicato come norma incriminatrice oggetto della sentenza impugnata; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità sulle censure relative a responsabilità, dolo e attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella statuizione di condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettando vizi di motivazione o di diritto, si risolva nella mera riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova lettura del compendio probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni generiche o apodittiche.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito finalizzato a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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