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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9987/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 14/01/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marco Marino per il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (fatto contestato: assenza dall'abitazione alle ore 22:20 del 12/07/2013). Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio processuale per avere la Corte di appello emesso un provvedimento di proscioglimento predibattimentale ritenuto non consentito in appello (richiamando artt. 178, 469, 598, 599, 601 c.p.p. e art.129 c.p.p.); (2) errore di diritto nel calcolo della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.) perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto estinto il reato per prescrizione senza considerare correttamente la rilevanza della recidiva reiterata infraquinquennale (art.99, comma 4 c.p.) e l'aumento del termine prescrizionale conseguente all'interruzione previsto dall'art.161, comma 2 c.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in relazione al secondo motivo (assorbente). Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse errato nel calcolo del termine massimo di prescrizione: il termine massimo è di dieci anni di reclusione e non di sette anni e sei mesi come ritenuto dal giudice d'appello. La Corte ha spiegato che la recidiva reiterata infraquinquennale incide sia sul calcolo del termine prescrizionale-base (art.157 c.p.) sia sull'entità della proroga del termine in caso di atti interruttivi (art.161 c.p., comma 2), il quale comporta un aumento fino a due terzi del tempo necessario a prescrivere quando la recidiva è contestata e ritenuta. Ha inoltre rigettato l'orientamento isolato che impedirebbe la doppia valutazione della recidiva. In conseguenza, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    Indicazione della fattispecie contestata (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); utilizzata come riferimento per la qualificazione del reato oggetto del processo.

  • codice di procedura penale, artt. 178, 469, 598, 599, 601

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la Corte di appello non poteva adottare un provvedimento di proscioglimento 'predibattimentale' in sede di appello; la Corte ha tuttavia ritenuto il secondo motivo (prescrizione) assorbente e non ha deciso definitivamente sul punto procedurale.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato in relazione alla disciplina del provvedimento de plano; il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di non punibilità ex art.129 richiederebbe pienezza del contraddittorio, ma la questione è risultata assorbita dalla decisione sulla prescrizione.

  • codice penale, art. 157

    L'art.157 stabilisce il calcolo del tempo necessario a prescrivere in relazione alla pena edittale; la Corte ha ritenuto che la recidiva reiterata agisca come circostanza ad effetto speciale incidendo sul computo del termine-base ai sensi dell'art.157, comma 2.

  • codice penale, art. 161, comma 2

    L'art.161 comma 2 stabilisce che l'interruzione della prescrizione in presenza di recidiva reiterata non può comportare un aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere. La Corte ha interpretato tale norma nel senso che la recidiva conta sia sul termine-base sia sull'entità della proroga dovuta agli eventi interruttivi, con aumento fino a due terzi.

  • codice penale, art. 99, comma 4

    Disciplina la recidiva reiterata infraquinquennale; la Corte ha ritenuto che tale recidiva sia 'circostanza ad effetto speciale' rilevante sia per il termine-base di prescrizione sia per la proroga in caso di interruzioni.

  • codice penale, art. 160

    Norma richiamata come disciplina degli eventi processuali interruttivi della prescrizione; la Corte ha considerato gli effetti interruttivi combinati con l'aumento previsto dall'art.161.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata infraquinquennale (art.99, comma 4 c.p.) incide sia sul calcolo del termine prescrizionale-base (art.157 c.p.) sia sull'entità della proroga del termine in caso di atti interruttivi (art.161 c.p., comma 2).
  • In presenza di recidiva reiterata contestata e ritenuta, l'interruzione della prescrizione può comportare un aumento fino a due terzi del tempo necessario a prescrivere (art.161, comma 2 c.p.).
  • L'orientamento isolato che vieterebbe la doppia rilevanza della recidiva in materia di prescrizione non è conforme alla giurisprudenza consolidata; il giudice applica la recidiva sia ai fini del termine-base sia alla proroga per interruzioni.
  • Se, a seguito di un riesame, emerge che la prescrizione non è spirata, la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato deve essere annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.
  • Le questioni procedurali (es. ammissibilità di un proscioglimento predibattimentale in appello) possono essere rilevanti, ma possono risultare assorbite da una decisione favorevole del ricorrente su questioni sostanziali quali la prescrizione.

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