Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22987/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Gela che, in data 25 novembre 2025, aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta il 15 novembre 2024 per omissione della presentazione alle convocazioni e mancato svolgimento delle attività riparative e di volontariato. Il ricorrente deduceva che il giudice non aveva correttamente valutato la documentazione comprovante pregresse e successive assunzioni a tempo determinato (contratti e proroghe dal 4 ottobre 2023 in poi), né considerato le esigenze lavorative e la possibilità di trasferte richieste dal datore di lavoro, che avrebbero costituito giustificazioni oggettive alla mancata esecuzione del programma di trattamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Gela. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale apparente per avere omesso il confronto con la documentazione probatoria (contratti e relazione UEPE) che attestava un rapporto di lavoro pregresso e la potenziale ripresa dello stesso con obbligo di trasferte, elementi che avrebbero potuto giustificare oggettivamente le omissioni rispetto al programma. La Corte ha inoltre richiamato il dovere del giudice di valutare e, se necessario, rimodulare il programma di messa alla prova per non pregiudicare le esigenze lavorative dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 464-octies, cod. proc. pen.

    Individua il limite del ricorso avverso la revoca della sospensione con messa alla prova: ammesso solo per violazione di legge; limita il sindacato sulla motivazione alla mancanza o apparenza della stessa.

  • art. 168-quater, cod. pen.

    Elenca le ipotesi di revoca della messa alla prova (grave o reiterata trasgressione al programma, rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità, commissione di nuovo delitto). Nel caso valutato la revoca è stata collegata alla prima ipotesi.

  • art. 168-bis, cod. pen.

    Stabilisce che il lavoro di pubblica utilità deve essere modulato in modo da non pregiudicare le esigenze lavorative (non retribuite) dell'imputato; la Corte lo interpreta come criterio vincolante che il giudice deve considerare nella valutazione e nella rimodulazione del programma.

  • art. 464-quater, cod. proc. pen.

    Consente la rimodulazione del programma di trattamento elaborato dall'UEPE con il consenso dell'imputato; la Corte ne ricava che il giudice può modificare il programma per salvaguardare esigenze lavorative.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il principio formale relativo ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione (brevità e fatti necessari), citato in relazione alla correttezza formale del ricorso presentato.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione: l'illogicità manifesta non rientra fra i vizî deducibili se non nella forma di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 611, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare che il processo di trattazione del ricorso si è svolto anche senza intervento delle parti, in base alle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022).

  • Sentenze/costituzionali e di legittimità richiamate

    Corte cost. n. 91/2018; Sez. U n. 33216/2016; Sez. 6 n. 44646/2019; Sez. 2 n. 34936/2025, ecc.

    Richiamate per ribadire la natura personalizzata del programma di messa alla prova, il ruolo del giudice nella valutazione dell'idoneità del programma e nel bilanciamento con esigenze lavorative, e per precisare i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Il provvedimento di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova è impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge; pertanto il sindacato è limitato a carenze gravi della motivazione (inesistenza o apparente) e a profili di illegittimità.
  • Il giudice che revoca la messa alla prova ha uno specifico onere di motivazione: deve confrontare la trasgressione rilevata con la documentazione probatoria addotta dalla difesa e con la relazione dell'UEPE, motivando in modo non apparente l'assenza di giustificazioni oggettive.
  • Le esigenze lavorative comprovate dall'imputato devono essere tenute in conto nella valutazione del programma di trattamento; il lavoro di pubblica utilità va modulato in modo da non pregiudicare il lavoro retribuito dell'imputato (art. 168-bis, comma 3).
  • La documentazione che attesta rapporti di lavoro pregressi o la possibilità di trasferte può costituire giustificazione oggettiva per l'inadempimento temporaneo agli impegni della messa alla prova e va valutata dal giudice prima di disporre la revoca.
  • Il giudice può, con il consenso dell'imputato, rimodulare il programma elaborato dall'UEPE per conciliare gli obblighi del trattamento con esigenze lavorative, familiari o di studio (art. 464-quater, comma 4).
  • Se l'interruzione del programma avviene in assenza di giustificazioni, il giudice può disporre la revoca senza dover indagare sulle motivazioni personali, ma deve comunque accertare e motivare l'assenza di cause oggettive di giustificazione.
  • In fase di decisione cautelare o di revoca il confronto con la relazione dell'UEPE è essenziale: la Corte può esaminare tali atti anche in sede di cassazione per verificare errori in procedendo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.