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Sentenza

Sentenza n. 1299/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale n. 80/2024 che individuava Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. quale responsabile della produzione e dell’interramento di rifiuti e le ordinava di presentare un programma di smaltimento entro 30 giorni e di rimuoverli entro 60 giorni; impugnate anche le note comunali del 13 giugno e 18 settembre 2024.

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatario dell’ordinanza)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, relativa a rifiuti rinvenuti sotto una soletta nell’area destinata alla realizzazione di un complesso residenziale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 1, comma 2-bis, 7, 8 e 10 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento: il Comune avrebbe attribuito la responsabilità alla ricorrente senza considerare che essa aveva detenuto l’area solo dal 2007 al 2011 e che l’interramento sarebbe stato antecedente, quando l’area era nella disponibilità dell’allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato; la ricorrente sosteneva inoltre che l’eventuale responsabilità avrebbe dovuto essere riferita a RFI, successore di tale Azienda. Ha lamentato anche che il Comune non avesse aggiornato la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di RFI, nonostante il precedente impegno a coinvolgere eventuali ulteriori responsabili. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del contraddittorio procedimentale e l’inadeguatezza degli accertamenti sulla natura, quantità ed epoca dei materiali: il sopralluogo sarebbe consistito in una mera ricognizione visiva, senza sondaggi, scavi o campionamenti; i materiali edilizi sarebbero stati prevalenti rispetto ai componenti ferroviari e le ortofoto avrebbero mostrato movimentazioni di materiali compatibili con attività edilizie. Da ciò la ricorrente deduceva l’impossibilità di imputarle con certezza l’abbandono, in contrasto con il principio chi inquina paga.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché il Comune ha spontaneamente annullato l’ordinanza impugnata con ordinanza sindacale n. 36 del 29 maggio 2026, individuando nuovamente RFI quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti e sostituendo così il precedente provvedimento. La pretesa della ricorrente è stata quindi integralmente soddisfatta in via amministrativa e il Collegio non ha pronunciato un annullamento giudiziale né deciso separatamente ciascun motivo. Ai fini della soccombenza virtuale, ha tuttavia ritenuto fondata la domanda, soprattutto per il difetto d’istruttoria e le carenze motivazionali nell’individuazione del responsabile, confermate dalla successiva individuazione di un soggetto diverso. Per la complessità della vicenda e per la condotta dell’Amministrazione, che ha prima sospeso e poi annullato spontaneamente l’atto, le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico del Comune: € 2.000,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato eventualmente versato. Spese integralmente compensate nei confronti delle altre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., atteso che, a seguito dell’annullamento del provvedimento impugnato, la pretesa della ricorrente è risultata pienamente soddisfatta in via amministrativa.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’annullamento amministrativo sopravvenuto dell’atto soddisfa integralmente la pretesa azionata in giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili, oltre che nella oggettiva complessità della vicenda controversa, per come evidenziato dalla articolata esposizione in fatto, altresì nel comportamento assunto dall’Amministrazione resistente, dapprima mediante la sospensione del provvedimento impugnato in via amministrativa e successivamente tramite il suo spontaneo annullamento: comportamento che può essere positivamente valorizzato sul piano della regolamentazione delle relative spese.

    La regolazione delle spese può tener conto, come ragione di compensazione, della complessità della controversia e della condotta dell’Amministrazione che abbia sospeso e poi annullato spontaneamente l’atto.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili, oltre che nella oggettiva complessità della vicenda controversa, per come evidenziato dalla articolata esposizione in fatto, altresì nel comportamento assunto dall’Amministrazione resistente, dapprima mediante la sospensione del provvedimento impugnato in via amministrativa e successivamente tramite il suo spontaneo annullamento: comportamento che può essere positivamente valorizzato sul piano della regolamentazione delle relative spese.

    In presenza di ragioni giustificative, la complessità della vicenda e il comportamento dell’Amministrazione possono fondare la compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Giova altresì evidenziare che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio; infatti l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia la possibilità di disporne la compensazione, sia la determinazione del suo ammontare.

    Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche quando le spese di lite sono compensate, poiché il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l’importo.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, l’Amministrazione annulla spontaneamente l’atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Nella valutazione della soccombenza virtuale, la fondatezza della contestazione relativa all’individuazione del responsabile dell’abbandono di rifiuti può emergere anche dal successivo provvedimento amministrativo che attribuisce la responsabilità a un soggetto diverso, avvalorando le carenze istruttorie e motivazionali dell’atto originario.
  • La complessità oggettiva della controversia e la condotta dell’Amministrazione, che sospende e poi annulla spontaneamente l’atto impugnato, possono giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.
  • Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio e non può essere compensato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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