Ordinanza n. 49/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 583/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare e, in primo grado, decreto della Questura di Treviso lesivo della posizione del cittadino straniero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino extracomunitario ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso un decreto della Questura di Treviso. Il Consiglio di Stato, allo stato degli atti e a un primo esame, ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris, ritenendolo mancante. In particolare, il decreto impugnato risultava assistito da un adeguato bilanciamento motivazionale: la Questura aveva motivatamente fatto prevalere gli elementi indicativi della pericolosità sociale del ricorrente sulle contrapposte esigenze individuali, in considerazione delle correlate esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando quindi la reiezione della domanda cautelare disposta dal TAR Veneto. La misura cautelare è stata negata perché, a un primo esame, non risultava integrato il fumus boni iuris: il provvedimento questorile appariva adeguatamente motivato e fondato su una ponderazione degli interessi che attribuiva prevalenza agli elementi di pericolosità sociale e alle esigenze di ordine pubblico. Nulla sulle spese, poiché le amministrazioni appellate non si erano costituite in giudizio.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, attraverso il quale è stata impugnata l'ordinanza cautelare del TAR Veneto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del cittadino extracomunitario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'appello deve essere respinto quando, a un primo esame, il provvedimento amministrativo impugnato appare adeguatamente motivato e non emerge il necessario fumus boni iuris.
- La valutazione cautelare può ritenere prevalenti gli elementi indicativi della pericolosità sociale del soggetto e le esigenze di tutela dell'ordine pubblico quando l'amministrazione abbia effettuato un motivato bilanciamento con gli interessi individuali coinvolti.
- Il diniego della tutela cautelare è giustificato dall'assenza del fumus boni iuris, anche senza una distinta motivazione sul periculum in mora, quando il difetto del primo requisito è ritenuto assorbente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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