Circolare ADM n. 11/2023
Informazioni tariffarie vincolanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna e sostituisce le precedenti indicazioni operative sulla gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), disciplinandone richiesta, istruttoria, rilascio, uso, rinnovo, notifiche, ricorso e cessazione di validità. Viene ribadito il ruolo centrale della corretta classificazione delle merci ai fini dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle misure collegate, nonché l’obbligatorietà dell’utilizzo dell’ITV in dichiarazione doganale tramite il portale EBTI/GTP. La circolare dettaglia anche le ipotesi di revoca, annullamento e uso esteso, oltre al funzionamento del servizio di assistenza.
Istruzioni operative e procedurali sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV)
Informazioni tariffarie vincolanti (ITV)
La circolare fornisce le istruzioni operative aggiornate per la richiesta, il rilascio, l’utilizzo e la gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti, alla luce del Codice doganale dell’Unione e della disciplina unionale di attuazione. Il documento sostituisce le precedenti indicazioni interne sul procedimento e ne chiarisce gli effetti pratici per operatori economici, rappresentanti e uffici doganali.
Quadro normativo e finalità
Ai sensi dell’art. 56 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), i dazi doganali e le altre misure previste dalla normativa unionale negli scambi di merci si applicano sulla base della tariffa doganale comune. In tale contesto, la corretta classificazione tariffaria è considerata essenziale per garantire uniformità applicativa nell’Unione europea e per assicurare il rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie.
La circolare richiama, per la classificazione delle merci:
- il regolamento CEE n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune;
- la Nomenclatura Combinata (NC) dell’UE, basata sul Sistema Armonizzato;
- il TARIC, che integra la NC con sottovoci supplementari e con le informazioni sulle misure tariffarie e di politica commerciale applicabili.
Le ITV sono inquadrate come strumenti di compliance e di uniformazione interpretativa, la cui disciplina è stata rafforzata dal c.d. pacchetto CDU, composto dal regolamento delegato (UE) n. 2446/2015, dal regolamento delegato transitorio (UE) n. 341/2016 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015.
Natura e funzionamento delle ITV
Le ITV attribuiscono, su richiesta dell’interessato, la classificazione doganale di una determinata merce, con assegnazione del relativo codice NC o TARIC. La decisione è vincolante su tutto il territorio unionale:
- per tutte le autorità doganali, che devono riconoscere il codice tariffario indicato per la specifica merce nelle operazioni successive;
- per il titolare della decisione, che deve utilizzare obbligatoriamente l’ITV nelle dichiarazioni doganali.
La circolare sottolinea che la richiesta deve riferirsi a operazioni commerciali realmente prospettate e collegate a specifici regimi doganali. È inoltre rilevato che il titolare della decisione deve indicare il numero ITV in dichiarazione, tramite il codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale.
La mancata spendita della ITV, oppure l’uso di una classificazione diversa, costituisce violazione della normativa unionale.
Soggetti legittimati e autorità competente
La domanda di ITV va presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui la decisione sarà utilizzata. Può presentarla:
- l’operatore commerciale interessato;
- un suo rappresentante incaricato della gestione dell’istanza, che però non diventa titolare della decisione.
È ammesso anche che un operatore stabilito al di fuori dell’UE richieda una ITV in uno Stato membro in cui intende svolgere operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI presso la medesima autorità.
La circolare richiama altresì il meccanismo di prevenzione delle decisioni divergenti: qualora due o più ITV per merci identiche o sufficientemente simili risultino classificate in modo diverso, è previsto un confronto diretto tra autorità doganali degli Stati membri interessati; se non si raggiunge convergenza, la questione è sottoposta alla Commissione europea.
Procedura elettronica di richiesta e rilascio
Il procedimento è interamente telematico e si svolge tramite il sistema EBTI, accessibile agli operatori tramite il Generic Trader Portal (GTP). La procedura è centralizzata presso l’Ufficio Tariffa e classificazione della Direzione Dogane, che cura ricezione, istruttoria, decisione finale e gestione successiva delle ITV.
Per accedere al portale, l’operatore deve disporre di:
- codice EORI valido;
- credenziali per i servizi digitali del PUDM;
- autorizzazioni ai servizi UE da ottenere tramite MAU.
Le istanze presentate con canali diversi dal GTP non sono prese in considerazione.
Dopo l’invio della domanda, il sistema trasmette entro 7 giorni la conferma di ricezione e il numero identificativo della ITV. Eventuali campioni utili alla classificazione possono essere inviati all’Ufficio Tariffa e classificazione di Roma, facendo riferimento al numero ITV, sia su iniziativa dell’istante sia su richiesta dell’Ufficio centrale.
Compilazione dell’istanza e documentazione
Ogni domanda deve riguardare una sola merce o un solo articolo, salvo disposizioni specifiche come quelle relative agli assortimenti. La circolare fornisce indicazioni puntuali sulla compilazione del formulario elettronico:
- la domanda deve essere corredata da schede tecniche, documentazione commerciale, foto e ogni altro elemento utile a descrivere le caratteristiche del prodotto e le operazioni doganali prospettate;
- la documentazione contenente dati riservati va inserita nel campo confidenziale 10;
- se sono necessarie immagini del prodotto con marchi o altri elementi distintivi, queste vanno caricate nel campo 10;
- il campo 9, relativo alla descrizione del prodotto, deve essere compilato in modo chiaro, completo e tale da consentire l’identificazione della merce.
La descrizione deve riguardare natura, aspetto fisico, funzione o uso, composizione, processo di fabbricazione e caratteristiche distintive, come dimensioni, colore e imballaggio. Non sono ammesse descrizioni incomplete o mere rinvii alle schede tecniche o alla voce doganale indicata.
Se il campo 9 è incompleto, l’Ufficio richiede le informazioni mancanti entro un termine non superiore a 30 giorni; in mancanza di risposta, ai sensi dell’art. 12 del regolamento (UE) n. 2447/2015, la procedura viene interrotta.
Istruttoria locale e supporto tecnico
L’Ufficio centrale trasmette l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in base alla sede legale del richiedente, che entro 20 giorni invia una relazione all’Ufficio centrale e, per conoscenza, alla Direzione territoriale sovraordinata.
La relazione deve contenere:
- il parere sulla classificazione della merce;
- l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti o definiti relativi alla classificazione della stessa merce;
- ogni altro elemento utile alla decisione.
Se l’Ufficio locale non è coinvolto nelle operazioni del richiedente, individua un’altra struttura territorialmente interessata e le chiede le informazioni utili, informandone l’Ufficio centrale.
Le verifiche presso i locali del richiedente e le richieste di campioni devono essere svolte dall’Ufficio locale solo su indicazione dell’Ufficio centrale, per evitare aggravamenti o duplicazioni. L’Ufficio centrale può inoltre avvalersi dei laboratori chimici ADM, che rilasciano un referto con parere tecnico non vincolante.
Accettazione, termini e motivi di non accettazione
Se la domanda è completa, viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla registrazione. Se è incompleta, l’Ufficio centrale può chiedere integrazioni o un campione rappresentativo, concedendo fino a 30 giorni per rispondere; in difetto, la procedura si interrompe automaticamente.
La circolare individua due motivi specifici di non accettazione, oltre a quelli generali delle decisioni doganali su richiesta:
- presentazione di un’istanza analoga in un altro Stato membro, cioè il c.d. BTI shopping;
- richiesta non riferita a un uso previsto, in assenza di operazioni doganali realmente prospettate.
Per quest’ultima ipotesi il richiedente deve indicare il regime doganale per cui chiede la decisione e, se richiesto, produrre ordini, contratti commerciali o altra documentazione idonea a dimostrare la concretezza dell’operazione.
Dal momento dell’accettazione, l’Ufficio dispone di 120 giorni per il rilascio della ITV, prorogabili di ulteriori 30 giorni; il termine può essere sospeso quando occorrano indagini o valutazioni in sedi unionali competenti, oppure quando si richiedano ulteriori informazioni all’istante.
Notifiche e decorrenza degli effetti
Ogni fase del procedimento, incluse accettazione, richieste istruttorie, mancata accettazione, rilascio, revoca, annullamento e uso esteso, è notificata tramite EBTI. Gli atti firmati sono validi ed efficaci dalla pubblicazione sul portale, salvo diversa disposizione.
La copia per il titolare non è più inviata in formato cartaceo con raccomandata A/R, ma è disponibile sul Generic Trader Portal. È possibile attivare una e-mail di alert, che ha funzione di mera cortesia e consente di sapere che sul portale sono presenti notifiche rilevanti.
Per gli atti successivi al rilascio che comportano il diritto di essere sentiti, l’Ufficio centrale può anticipare l’atto via PEC o raccomandata A/R, con invito ad acquisire le informazioni sul portale.
Ai fini del ricorso, il dies a quo decorre dalla pubblicazione della decisione sul portale EBTI, momento in cui il destinatario si considera averla ricevuta, salvo i casi specifici indicati per gli atti successivi al rilascio.
Ricorso
Contro la decisione ITV è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, mediante notifica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane, in Via Mario Carucci 71, Roma, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Generic Trader Portal, secondo le modalità dell’art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorrente deve poi depositare il ricorso presso la segreteria della Corte entro 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.
Il ricorso è ammesso anche avverso revoca, annullamento e mancata concessione dell’uso esteso.
Diritto ad essere sentiti
Prima di adottare un atto sfavorevole diverso dalla decisione finale di classificazione, l’Autorità doganale comunica al richiedente, tramite il portale EBTI, le ragioni del provvedimento, così da consentirgli di esporre le proprie osservazioni. Il termine ordinario è di 30 giorni, salvo diversa indicazione.
Decorso inutilmente tale termine, la decisione diventa definitiva e viene notificata con le modalità ordinarie tramite portale.
Cessazione di validità
Salvo il termine di scadenza espressamente indicato nella decisione, le ITV cessano di essere valide:
- dalla data di entrata in vigore di modifiche della nomenclatura;
- dalla data di entrata in vigore di regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione di merci identiche o simili.
In tali casi, può essere prevista la concessione dell’uso esteso e, per merci simili, anche il diritto ad essere sentiti. La cessazione di validità non ha effetto retroattivo. Le autorità doganali non sono tenute a informare il destinatario della cessazione per tali ragioni.
Se viene invalidato il codice EORI del titolare, la ITV cessa automaticamente e immediatamente di essere utilizzabile.
Revoca
La revoca è disciplinata dall’art. 34, paragrafi 7 e 11, del CDU e riguarda in particolare:
- le decisioni non più compatibili con l’interpretazione delle nomenclature, a seguito di note esplicative della NC, sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, decisioni di classificazione o modifiche delle note esplicative del Sistema Armonizzato;
- i casi in cui la Commissione chieda a uno o più Stati membri di revocare specifiche ITV.
La ITV può essere revocata anche per altri motivi, ad esempio se non è più conforme alla normativa doganale o se vengono meno le condizioni per il suo rilascio.
La revoca ha effetto ex nunc e viene comunicata al destinatario; tuttavia, nei casi specifici previsti dall’art. 34, par. 7, lett. a), punti i)-iii), l’efficacia decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE degli atti richiamati.
La circolare precisa inoltre che, per errori materiali non incidenti sulla classificazione, l’Ufficio può revocare d’ufficio e riemettere la ITV corretta, senza necessità di istanza e senza applicazione del diritto ad essere sentiti.
Annullamento
Le ITV sono annullate quando si basano su informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente, ai sensi dell’art. 34, par. 4, del CDU. L’effetto è ex tunc.
In caso di annullamento non è previsto l’uso esteso; inoltre, le importazioni effettuate sulla base dell’ITV annullata possono essere oggetto di recupero a posteriori dei dazi eventualmente non riscossi a decorrere dalla data di efficacia dell’annullamento.
Uso esteso o periodo di grazia
L’uso esteso può essere chiesto dal titolare tramite GTP quando l’ITV è stata revocata o ha cessato di essere valida. Esso consente di continuare a utilizzare la decisione limitatamente ai contratti vincolanti conclusi prima della revoca o cessazione, in attuazione della tutela dell’affidamento legittimo.
L’uso esteso è ammesso solo se ricorrono tutte le condizioni indicate:
- esistenza di contratti vincolanti conclusi prima della revoca o cessazione;
- domanda presentata all’autorità che ha emesso la ITV entro 30 giorni dalla data in cui la decisione cessa di essere valida o viene revocata;
- assenza di cause che escludano la concessione ai sensi dell’art. 34, par. 9, e dell’art. 57, par. 4, del CDU;
- indicazione di quantità, luoghi di sdoganamento e contratti vincolanti nella domanda.
L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni da quando l’autorità riceve tutte le informazioni necessarie. Gli uffici territoriali interessati ne monitorano l’utilizzo e comunicano all’Ufficio centrale il raggiungimento dei quantitativi autorizzati, così da consentire, se necessario, l’interruzione anticipata della validità dell’autorizzazione.
Assistenza agli operatori
Il servizio di helpdesk è disponibile per quesiti tecnici e giuridico-procedurali relativi alle ITV. Gli operatori economici e il personale ADM possono inoltrare richieste di assistenza secondo le istruzioni già fornite dalla Direzione Organizzazione e digital transformation con la nota prot. 139382/RU del 27 settembre 2019.
Per i chiarimenti di carattere normativo è indicato il contatto con la Direzione Dogane.
Punti principali
Funzione delle ITV e quadro normativo
Le ITV sono decisioni amministrative di rilievo unionale che consentono di attribuire, su richiesta, la classificazione doganale di una specifica merce con assegnazione del codice NC o TARIC. La circolare richiama l’art. 56 del CDU, il regolamento CEE n. 2658/87, la Nomenclatura Combinata e il TARIC, evidenziando che la classificazione corretta è essenziale per l’applicazione uniforme delle misure tariffarie ed extra-tariffarie in tutta l’UE.
Presentazione della domanda e requisiti formali
La domanda di ITV può essere presentata solo tramite il formulario elettronico sul Generic Trader Portal, previa disponibilità di codice EORI, credenziali PUDM e autorizzazioni ai servizi UE mediante MAU. La richiesta e gli allegati devono essere in lingua italiana; in difetto l’ufficio può chiedere traduzione, con possibile rigetto se non vi è integrazione. Ogni istanza deve riferirsi a una sola merce/articolo, salvo eccezioni come gli assortimenti.
Istruttoria, tempi e relazione degli uffici territoriali
L’Ufficio centrale competente è l’Ufficio Tariffa e classificazione della Direzione Dogane, che cura ricezione, trattazione, decisione e gestione della ITV. Dopo l’invio dell’istanza, l’operatore riceve entro 7 giorni il numero identificativo; l’Ufficio locale competente trasmette una relazione entro 20 giorni, indicando parere classificatorio, eventuali contenziosi e altri elementi utili. La domanda completa è accettata entro 30 giorni; dal momento dell’accettazione l’Ufficio dispone di 120 giorni, più eventuali 30, per il rilascio, con possibilità di sospensioni nei casi previsti.
Obbligo di utilizzo, notifica e tutela del contraddittorio
La ITV vincola tutte le autorità doganali dell’Unione e il titolare, che deve indicare obbligatoriamente il numero di decisione in dichiarazione doganale, con codice documento C626. La mancata spendita o l’uso di una classificazione diversa integra violazione della normativa unionale. Tutte le fasi procedimentali avvengono tramite EBTI; gli atti sono validi dalla pubblicazione sul portale e non viene più inviata copia cartacea. Prima di atti sfavorevoli diversi dalla decisione finale, è garantito il diritto ad essere sentiti tramite portale, con termine ordinario di 30 giorni.
Ricorso, cessazione di validità, revoca e annullamento
Avverso la ITV e contro altre decisioni sfavorevoli, quali revoca, annullamento o diniego dell’uso esteso, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma entro 60 giorni dalla pubblicazione sul portale, con successivo deposito entro 30 giorni. La circolare disciplina poi la cessazione di validità per modifiche della nomenclatura o per regolamenti UE di classificazione, la revoca nei casi previsti dall’art. 34 CDU, l’annullamento per informazioni inesatte o incomplete e i relativi effetti ex nunc o ex tunc.
Uso esteso e assistenza
In caso di revoca, può essere chiesto l’uso esteso della ITV per contratti vincolanti conclusi prima della revoca o cessazione, entro 30 giorni e alle condizioni indicate dall’art. 34 CDU. È infine previsto un servizio di helpdesk per quesiti tecnici e giuridico-procedurali, con rinvio alle istruzioni ADM già pubblicate per le richieste di assistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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