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Circolare

Circolare ADM n. 5/2023

Riduzione aliquota Iva per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - aggiornamento circolare 9/D del 3/03/2021

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli82541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le integrazioni TARIC relative all’IVA applicabile ai beni connessi all’emergenza COVID-19, in conseguenza della scadenza delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2020. Vengono confermati i beni soggetti ad aliquota IVA del 5% e del 10%, mentre cessano le voci di esenzione precedentemente previste. Sono inoltre indicati i codici merce e il Codice addizionale da utilizzare in dichiarazione doganale per alcune importazioni.

Aggiornamento delle aliquote IVA in TARIC per beni COVID-19 dal 1° gennaio 2023

Riduzione aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2023, le istruzioni operative già fornite con la circolare 9/D del 3 marzo 2021 in materia di IVA applicabile ai beni legati all’emergenza COVID-19. L’intervento si innesta sulle disposizioni dell’art. 1, commi 452 e 453, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sulla disciplina IVA contenuta nel DPR 633/72, con conseguente adeguamento delle integrazioni TARIC.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama due previsioni della legge di bilancio 2020:

  • l’art. 1, comma 452, che ha previsto l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, in deroga all’art. 124, comma 1, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • l’art. 1, comma 453, che ha previsto l’esenzione IVA dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per le cessioni dei vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e per le prestazioni di servizi strettamente connesse, in deroga al n. 114 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

Aggiornamento delle voci TARIC e decorrenza

Poiché le agevolazioni originarie avevano termine al 31 dicembre 2022, ADM comunica che le integrazioni presenti in TARIC sono state aggiornate con decorrenza 1° gennaio 2023. Gli allegati alla circolare sostituiscono integralmente quelli della circolare 9/D del 2021, mentre le versioni precedenti restano consultabili nel portale ADM per esigenze di verifica storica dell’aliquota applicabile nei diversi periodi.

Beni soggetti all’aliquota IVA del 5%

La circolare conferma l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5% delle importazioni dei beni indicati nell’Allegato 1. L’elenco è stato aggiornato al punto 38 con l’inserimento della strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, associata ai codici merce:

  • 3822 1900 10;
  • ex 3821 0000;
  • ex 9018 90;
  • ex 9027 89;
  • ex 9027 8990.

Per le operazioni doganali aventi ad oggetto tali beni, con esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori devono utilizzare il Codice addizionale Q102, descritto come relativo alla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del DL 34/2020 convertito nella legge 77/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1 della parte II-bis della tabella A del DPR 633/72.

Per il codice TARIC 3822 1900 10, la circolare specifica che non è necessario l’inserimento del Cadd Q102 ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 5%.

Beni soggetti all’aliquota IVA del 10%

Sono soggetti all’aliquota IVA del 10% i vaccini contro il COVID-19, identificati dal codice NC 3002 4110 e riportati nell’Allegato 3. La base normativa è il n. 114 della tabella A, parte III, del DPR 633/72, che comprende tra i medicinali anche i vaccini.

Per questa fattispecie la circolare precisa che non deve essere inserito alcun Codice addizionale (Cadd) nella dichiarazione doganale.

Soppressione dei casi di esenzione residui

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è soppresso l’Allegato 2 della circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione IVA ormai non più previsti. La soppressione riflette il venir meno delle precedenti misure di esenzione collegate all’emergenza sanitaria.

Indicazioni operative per la dichiarazione doganale

Sul piano operativo, la circolare distingue tra le diverse fattispecie:

  • per i beni dell’Allegato 1, ai fini dell’IVA al 5%, va in linea generale utilizzato il Cadd Q102, salvo il caso del codice TARIC 3822 1900 10;
  • per i vaccini contro il COVID-19 soggetti al 10%, non è richiesto alcun Cadd;
  • per i casi di esenzione non più vigenti non devono più essere applicate le relative voci di allegato.

La circolare si limita dunque ad aggiornare la parametrizzazione TARIC delle aliquote IVA applicabili alle importazioni di beni COVID-19, senza introdurre nuove regole sostanziali diverse da quelle discendenti dalla scadenza delle agevolazioni originarie.

Punti principali

Aggiornamento delle integrazioni TARIC dal 1° gennaio 2023

Le integrazioni TARIC già previste con scadenza 31 dicembre 2022 sono state aggiornate con decorrenza 1° gennaio 2023, adeguando l’aliquota IVA dei prodotti interessati. Gli allegati alla circolare sostituiscono integralmente quelli allegati alla circolare 9/D del 3 marzo 2021, ferma restando la consultabilità delle precedenti versioni sul portale ADM per ricostruire l’aliquota applicabile nei diversi periodi.

Beni con aliquota IVA del 5%

Le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1 sono soggette all’aliquota IVA del 5%. L’allegato è stato aggiornato al punto 38 con l’inserimento della strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, riconducibile ai codici merce 3822 1900 10, ex 3821 0000, ex 9018 90, ex 9027 89 e ex 9027 8990. Per tali operazioni, salvo il codice TARIC 3822 1900 10, deve essere utilizzato il Cadd Q102.

Cessazione dell’esenzione IVA per alcuni beni COVID-19

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è soppresso l’Allegato 2 della circolare 9/D, contenente i casi di esenzione IVA non più previsti. La circolare evidenzia quindi la cessazione del regime di esenzione precedentemente riconosciuto per tali fattispecie.

Vaccini contro il COVID-19 con aliquota IVA del 10%

I vaccini contro il COVID-19, codice NC 3002 4110, sono soggetti all’aliquota IVA del 10% secondo il n. 114 della Tabella A, parte III, del DPR 633/72, che ricomprende i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario e le sostanze/articoli di medicazione. Per questa fattispecie non deve essere indicato alcun Codice addizionale in dichiarazione doganale.

Come è indicizzato

Materieiva all'importazioneivatariCcontenimento emergenza sanitaria covid-19

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