Circolare ADM n. 12/2023
Gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per gli uffici ADM, la gestione dei mezzi di trasporto sequestrati o confiscati in procedimenti di contrabbando, sia penali sia amministrativi. Vengono chiariti soggetti legittimati, destinazioni d’uso, limiti di cilindrata per le autovetture, adempimenti istruttori, rapporti con l’autorità giudiziaria e formalità doganali, inclusa l’eventuale importazione di beni in posizione non unionale. Sono inoltre indicati tempi procedurali, criteri di convenienza economica per l’assegnazione definitiva, regole per il riscatto da parte del trasgressore, vendita all’asta e demolizione, con immediata applicabilità delle istruzioni.
Gestione dei mezzi di trasporto sequestrati o confiscati per contrabbando
Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando
La circolare definisce le modalità operative con cui gli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli devono gestire i mezzi di trasporto sequestrati o confiscati in materia di contrabbando, coordinando le disposizioni del TULD, del regolamento n. 295/2005 e della disciplina unionale sulle merci non unionali. Le istruzioni riguardano sia i casi di sequestro penale sia quelli di contrabbando amministrativo con confisca definitiva.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama anzitutto:
- l’articolo 301, comma 1, TULD, secondo cui nel contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose destinate o utilizzate per commettere il reato e di quelle che ne sono oggetto, prodotto o profitto;
- l’articolo 301-bis TULD, che disciplina l’affidamento in custodia giudiziale dei mezzi di trasporto sequestrati e la loro possibile assegnazione ad organi pubblici;
- l’articolo 295-bis, comma 3, TULD, che estende tali regole anche ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente;
- l’articolo 198, paragrafo 2, del regolamento UE n. 952/2013, per cui le merci non unionali sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale;
- il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, articolo 337, in tema di vendita del bene confiscato e di riscatto da parte del trasgressore;
- il decreto MEF-Giustizia 23 novembre 2005, n. 295, che disciplina destinazione e gestione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando;
- l’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011, sul limite di cilindrata per le auto di servizio.
Ambito applicativo e competenze degli uffici
Le disposizioni dettate valgono per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’articolo 301 TULD e per l’eventuale affidamento temporaneo o assegnazione definitiva nelle ipotesi di sequestro e confisca ex articolo 301-bis TULD. Nei casi di contrabbando sanzionato amministrativamente, i provvedimenti devono essere adottati dal dirigente dell’ufficio competente per territorio, ossia quello nel cui ambito è stata accertata la violazione.
Adempimenti iniziali dell’ufficio che ha in custodia il bene
L’ufficio che riceve il verbale di sequestro e la contestuale consegna del mezzo deve:
- registrare il bene sul registro A4;
- annotare sul medesimo registro l’intero iter successivo della pratica;
- protocollare tempestivamente in ingresso le richieste di affidamento temporaneo, così da garantire la tracciabilità cronologica delle domande.
Prima di inoltrare la richiesta all’autorità giudiziaria, l’ufficio deve verificare la legittimazione del richiedente e formulare un parere motivato.
Soggetti legittimati e destinazioni d’uso
L’articolo 301-bis, comma 1, individua i soggetti che possono chiedere l’affidamento temporaneo o l’assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto, sempre dopo una valutazione di convenienza economica. Le destinazioni consentite sono:
- organi di polizia, per l’impiego in attività di polizia;
- organi dello Stato o altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
La circolare chiarisce che l’espressione "organi di polizia" non si limita alle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge n. 121/1981, ma comprende tutti gli enti il cui personale abbia qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale. Gli altri soggetti vanno individuati tra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, purché i relativi compiti istituzionali includano giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
Vincolo della cilindrata per le autovetture
Poiché nella prassi le richieste riguardano soprattutto autoveicoli, la circolare ribadisce il limite di 1.600 c.c. per le auto di servizio previsto dall’articolo 2 del d.l. n. 98/2011. Il DPCM 25 settembre 2014 ha poi individuato alcune categorie di vetture per le quali tale disciplina non si applica.
Ne consegue che:
- le vetture sequestrate di cilindrata pari o inferiore a 1.600 c.c. possono essere affidate a tutti i soggetti legittimati e per tutte le finalità previste dall’articolo 301-bis;
- le vetture di cilindrata superiore a 1.600 c.c. possono essere assegnate solo agli organi competenti in materia di ordine, sicurezza pubblica e sicurezza stradale, oppure ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici ricompresi nel DPCM 25 settembre 2014, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
Procedura per i mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale
Per i mezzi sequestrati in sede penale si applica la procedura del decreto n. 295/2005. L’ufficio competente deve inviare la scheda informativa del mezzo all’ufficio centrale dell’Agenzia, ai fini della pubblicazione sul portale predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Per la richiesta di affidamento temporaneo:
- il soggetto interessato deve presentare domanda all’ufficio dell’Agenzia competente per la custodia;
- l’ufficio deve verificare la legittimazione del richiedente;
- l’ufficio deve trasmettere la domanda all’autorità giudiziaria con il proprio parere;
- l’autorità giudiziaria autorizza o nega l’affidamento, in via esclusiva.
Se il mezzo è in posizione doganale non unionale, l’affidamento temporaneo resta subordinato:
- all’espletamento delle formalità doganali di importazione;
- al pagamento dei relativi dazi all’importazione, che devono essere evidenziati nel parere dell’ufficio.
Il soggetto affidatario sostiene inoltre tutti gli oneri connessi alla gestione e all’utilizzo del mezzo.
Distruzione e vendita dei beni sequestrati
Quando si deve procedere alla distruzione dei beni sequestrati, gli uffici devono chiedere all’autorità giudiziaria di autorizzare, se economicamente conveniente, la vendita all’asta tramite I.V.G. autorizzati. La distruzione va disposta solo se i tentativi di vendita risultano infruttuosi.
Gestione dei mezzi oggetto di confisca definitiva in ambito amministrativo
Per i mezzi confiscati in via definitiva in procedimenti di contrabbando amministrativo, si applica l’articolo 295-bis TULD e resta ferma la possibilità di riscatto da parte del trasgressore ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto n. 65/1896. La circolare stabilisce che, per tutelare l’erario, l’ufficio deve privilegiare l’eventuale istanza di riscatto.
Poiché le merci non unionali confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale, il trasgressore può riscattare il bene anche pagando il solo valore proprio e la sanzione amministrativa, vincolando poi il bene al regime di transito esterno per trasferirlo fuori dal territorio doganale dell’Unione.
In assenza di istanza di riscatto, oppure se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, il mezzo viene reso disponibile per l’assegnazione definitiva a uno dei soggetti legittimati; se non vi sono richieste, si procede alla vendita all’asta tramite I.V.G. o, se economicamente non utile, alla demolizione.
La circolare precisa anche che, quando il mezzo è stato confiscato perché utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, come nel caso del trasporto di tabacchi lavorati esteri, l’istanza di riscatto non va accolta favorevolmente.
Convenienza economica per l’assegnazione definitiva
Per l’assegnazione definitiva l’ufficio deve effettuare una specifica valutazione di convenienza economica, considerando il valore commerciale del mezzo e confrontandolo con il costo di acquisto di un bene nuovo con le stesse caratteristiche. La circolare definisce il valore commerciale come il prezzo presunto di aggiudicazione all’asta e rinvia alle istruzioni allegate per il calcolo.
La convenienza si considera in generale sussistente quando:
- il valore commerciale del mezzo confiscato è inferiore di almeno il 30% rispetto al prezzo di mercato di un bene nuovo analogo;
- il mezzo presenta caratteristiche tecniche speciali che ne limitano o impediscono la destinazione a uso civile, come nel caso di muletti, motrici, rimorchi, escavatori e simili.
Verificata la legittimazione del richiedente e la convenienza economica, l’ufficio emette il provvedimento motivato di assegnazione definitiva.
Formalità doganali, vendita all’asta e contabilizzazione
Anche l’assegnazione definitiva è subordinata, se del caso, all’effettuazione delle formalità doganali e al pagamento dei diritti dovuti dal soggetto assegnatario. Se non pervengono domande di assegnazione nei termini del decreto n. 295/2005, l’ufficio procede alla vendita all’asta tramite I.V.G. autorizzati.
In caso di aggiudicazione con successiva importazione, l’IVG deve evidenziare l’obbligo per l’acquirente di corrispondere anche i diritti di confine e l’IVA all’importazione, calcolati sul prezzo di aggiudicazione.
Il prezzo di aggiudicazione deve essere contabilizzato con bolletta Z20 e la quota erario pari al 50% deve essere versata al Fondo Unico di Giustizia secondo il protocollo d’intesa ADM-Equitalia Giustizia del 27 febbraio 2014.
Aste successive e interpretazione del divieto di reiterazione
La circolare riporta il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato secondo cui il divieto di ripetere aste successive alla prima, previsto dall’articolo 301, comma 4, TULD, opera soltanto nella fase giudiziaria. Se il bene non viene aggiudicato al primo incanto e viene quindi acquisito al patrimonio dello Stato, l’amministrazione può disporne successivamente anche in sede amministrativa, adottando le destinazioni previste dagli articoli 301 e 301-bis TULD e dall’articolo 337, comma 3, del regio decreto n. 65/1896.
Termini procedurali principali
La circolare fissa, in sintesi, i seguenti termini:
- entro il quinto giorno lavorativo successivo alla presa in custodia del bene, trasmissione della scheda informativa per la pubblicazione sul portale MEF;
- entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, inoltro all’autorità giudiziaria della richiesta di affidamento temporaneo con parere dell’ufficio;
- entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di sequestro, emissione del provvedimento di confisca;
- decorsi 60 giorni dalla notifica della confisca, se il bene non è stato riscattato o la relativa posizione non è in definizione, invio della scheda informativa entro i successivi 5 giorni;
- trascorsi 40 giorni di pubblicazione sul portale, entro i successivi 60 giorni emissione del provvedimento di assegnazione definitiva oppure avvio della vendita all’asta o della demolizione.
In caso di più richieste di assegnazione definitiva, la circolare indica che si segue il criterio cronologico di arrivo.
Entrata in vigore
Le istruzioni sono dichiarate immediatamente applicabili, in virtù della determinazione direttoriale richiamata dalla circolare.
Punti principali
Quadro normativo e oggetto della circolare
La circolare richiama l’articolo 301 TULD sulla confisca obbligatoria nel contrabbando, l’articolo 301-bis sulla custodia giudiziale e sull’affidamento/assegnazione dei mezzi di trasporto sequestrati o confiscati, l’articolo 295-bis per l’estensione ai casi sanzionati amministrativamente e l’articolo 198, paragrafo 2, del CDU per le merci non unionali sequestrate o confiscate. Viene inoltre richiamato il regolamento MEF-Giustizia n. 295/2005 e il limite di cilindrata previsto per le auto di servizio dal decreto-legge n. 98/2011.
Ambito applicativo e competenze degli uffici
Le istruzioni riguardano la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’articolo 301 TULD e l’eventuale affidamento temporaneo o assegnazione definitiva nei casi di sequestro e confisca ex articolo 301-bis TULD. Nei casi di contrabbando sanzionato amministrativamente, i provvedimenti sono adottati dal dirigente dell’ufficio nel cui territorio è stata accertata la violazione.
Soggetti legittimati e destinazione d’uso
Possono richiedere l’affidamento temporaneo o l’assegnazione definitiva gli organi di polizia per attività di polizia, nonché altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale. La circolare precisa che per organi di polizia e attività di polizia si intendono anche gli enti il cui personale abbia qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria; per gli altri soggetti rilevano le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Vincolo di cilindrata per le autovetture
Per le auto sequestrate si applica il limite di 1.600 c.c. per le auto di servizio. Le vetture di cilindrata pari o inferiore a 1.600 c.c. possono essere affidate a tutti i soggetti legittimati per tutte le finalità previste; quelle di cilindrata superiore possono essere assegnate solo agli organi competenti in materia di ordine, sicurezza pubblica e sicurezza stradale, oppure ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici ricompresi nel DPCM 25 settembre 2014, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
Procedura per i mezzi sequestrati in sede penale
L’ufficio che riceve il verbale di sequestro e la consegna del mezzo deve registrarlo sul registro A4 e seguire l’iter della pratica. Deve inoltre trasmettere entro cinque giorni lavorativi la scheda informativa per la pubblicazione sul portale MEF e, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, inoltrare all’autorità giudiziaria la richiesta di affidamento temporaneo con parere sulla legittimazione del richiedente. L’autorità giudiziaria decide in via esclusiva sull’accoglimento o il diniego. Se il mezzo è in posizione doganale non unionale, l’affidamento è subordinato all’importazione e al pagamento dei dazi da parte dell’affidatario.
Gestione dei mezzi confiscati in via definitiva e riscatto
Nei casi di confisca definitiva per contrabbando amministrativo, l’ufficio deve privilegiare l’eventuale istanza di riscatto del trasgressore, che può anche limitarsi al pagamento del valore proprio e della sanzione, con vincolo al transito esterno per l’uscita dal territorio doganale UE. Se non vi è istanza o il pagamento non avviene entro 30 giorni dall’accettazione, il mezzo può essere destinato all’assegnazione definitiva oppure alla vendita all’asta tramite I.V.G.; se l’oggetto della confisca è il mezzo usato per commettere l’illecito, la circolare esclude il positivo accoglimento del riscatto.
Valutazione di convenienza economica, vendita e demolizione
Per l’assegnazione definitiva l’ufficio deve valutare la convenienza economica rispetto alla vendita all’asta, considerando il valore commerciale del mezzo secondo le indicazioni allegate. La convenienza ricorre, in generale, quando il valore commerciale è inferiore almeno del 30% rispetto al prezzo di mercato del bene nuovo con analoghe caratteristiche, oppure quando il mezzo ha caratteristiche tecniche che ne limitano o impediscono l’uso civile. In assenza di richieste, si procede alla vendita all’asta tramite I.V.G. o, se economicamente non conveniente, alla demolizione.
Termini procedurali e aspetti di contabilizzazione
La circolare fissa alcune scansioni temporali: entro 60 giorni dal verbale di sequestro va emessa la confisca; decorsi 60 giorni dalla notifica della confisca, se il bene non è riscattato, entro 5 giorni va inviata la scheda informativa; trascorsi 40 giorni di pubblicazione sul portale, entro i successivi 60 giorni l’ufficio deve provvedere all’assegnazione definitiva o alla vendita/demolizione. Il prezzo di aggiudicazione deve essere contabilizzato con bolletta Z20 e la quota erario del 50% versata al Fondo Unico di Giustizia secondo il protocollo ADM-Equitalia Giustizia del 27 febbraio 2014.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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