Circolare ADM n. 2/2023
Applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia di origine delle merci. Le modifiche riguardano, da un lato, il nuovo obbligo di indicare nella dichiarazione doganale il riferimento della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) e, dall’altro, la maggiore flessibilità delle prove di origine nell’ambito degli scambi con i Paesi della Convenzione PEM. Vengono inoltre chiariti i contenuti delle dichiarazioni del fornitore e della dichiarazione a lungo termine del fornitore, nonché le decorrenze applicabili.
Modifiche alle regole di origine e alle prove di origine, inclusi IVO e Convenzione PEM
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334: informazioni vincolanti e prove di origine nella Convenzione PEM
La circolare illustra le modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con particolare riferimento al monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e alla flessibilità delle procedure di rilascio e compilazione delle prove di origine. Le novità incidono soprattutto sull’origine delle merci e sulla documentazione probatoria utilizzabile negli scambi preferenziali con i Paesi della Convenzione PEM.
Quadro normativo di riferimento
La circolare prende le mosse dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 novembre 2022. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, intervenendo sugli articoli 20, 61 e 62 e su alcuni allegati relativi alle dichiarazioni del fornitore. Le modifiche sono adottate in un contesto di progressiva armonizzazione e semplificazione delle regole di origine, anche alla luce dell’evoluzione del quadro PEM e delle regole di origine transitorie.
Informazioni vincolanti in materia di origine: nuovo adempimento dichiarativo
L’articolo 1, punto 1, del regolamento sostituisce l’articolo 20 del RE e amplia il sistema di monitoraggio delle decisioni vincolanti. Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere indicata nella dichiarazione doganale mediante il numero di riferimento della decisione.
La circolare evidenzia che, fino a prima della novella, l’obbligo era riferito esclusivamente alle informazioni vincolanti in materia tariffaria. Con il nuovo assetto, invece, l’obbligo viene esteso anche alle IVO, con una duplice finalità:
- consentire all’Autorità doganale un più efficace monitoraggio dell’uso delle decisioni vincolanti;
- introdurre un adempimento dichiarativo specifico a carico degli operatori titolari di IVO.
Modalità operative per l’indicazione della IVO in dichiarazione
Per la corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine, la circolare fornisce istruzioni operative distinte per importazione ed esportazione.
Nella dichiarazione di importazione, nei messaggi Hx, occorre inserire:
- nel DE 2/3 "Documenti presentati/Certificati", il codice documento C627 relativo alla "BOI - Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine";
- nel campo "identificativo documento", la stringa "AAAA-XX-identificativo", dove:
- AAAA corrisponde all’anno di emissione del documento;
- XX corrisponde al paese di emissione;
- identificativo è il numero identificativo della IVO.
A titolo esemplificativo, la IVO IT/BOI/9999/2023 va indicata come 2023-IT-9999.
Nella dichiarazione di esportazione, nel messaggio ET, occorre indicare:
- in casella 44 il codice C627;
- nei sottocampi, il paese di emissione, l’anno di emissione e l’identificativo della IVO.
Convenzione PEM e maggiore flessibilità delle prove di origine
La circolare ricostruisce il contesto della Convenzione PEM e delle regole di origine transitorie, introdotte dal 1° settembre 2021 con l’entrata in vigore di 13 protocolli bilaterali sottoscritti dall’Unione europea e dalle parti contraenti. In tale sistema, convivono norme di origine transitorie e norme della Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva della convenzione riveduta da parte di tutti gli Stati contraenti.
L’obiettivo dichiarato è quello di agevolare l’ottenimento dell’origine preferenziale delle merci mediante regole più flessibili. In questo quadro, gli esportatori dell’Unione possono, a determinate condizioni, utilizzare le dichiarazioni del fornitore per ottenere un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine sulla base delle regole transitorie.
Modifiche agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione
L’articolo 1, punti 2 e 3, del regolamento modifica gli articoli 61 e 62 del RE, relativi rispettivamente alla dichiarazione del fornitore e alla dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Le nuove disposizioni codificano il principio di "flessibilità" negli scambi commerciali fra le parti contraenti della Convenzione PEM, quando risultano applicabili due o più insiemi di norme di origine. In particolare:
- l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine;
- i fornitori devono precisare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci;
- se il quadro giuridico non è indicato, la dichiarazione del fornitore si considera riferita automaticamente alla Convenzione PEM.
La circolare chiarisce inoltre che, per gli scambi tra le parti contraenti della Convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per richiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conforme alle norme transitorie, purché ricorrano entrambe le condizioni seguenti:
- le dichiarazioni del fornitore attestino il carattere originario secondo le norme della Convenzione PEM per i prodotti dei capitoli 1, 3 e 16, nonché da 25 a 97 del sistema armonizzato;
- non vi sia applicazione del cumulo con parti contraenti che applicano unicamente la Convenzione PEM.
Aggiornamento delle note a piè di pagina degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18
Le modifiche normative si riflettono anche sulle note a piè di pagina degli allegati relativi alle dichiarazioni dei fornitori per singola spedizione e a lungo termine.
In particolare:
- negli allegati 22-15 e 22-16 sono state sostituite le rispettive note a piè di pagina per chiarire che, se l’origine preferenziale di un prodotto può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, il fornitore deve precisare il quadro giuridico utilizzato, ossia Convenzione PEM e/o norme di origine transitorie;
- se un paese, un gruppo di paesi o un territorio è parte contraente della Convenzione PEM e non viene precisato un quadro giuridico, la dichiarazione si considera automaticamente riferita alla Convenzione PEM;
- negli allegati 22-17 e 22-18 sono state sostituite altre note a piè di pagina, rendendo facoltativa la compilazione del secondo punto della dichiarazione del fornitore, poiché tali moduli sono utilizzati per prodotti che non hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale e che possono essere ottenuti solo con materiali non originari.
Decorrenza delle disposizioni
L’articolo 2 del regolamento stabilisce che le nuove disposizioni si applicano dal 20 dicembre 2022. Tuttavia, le modifiche apportate all’articolo 61 del RE e all’allegato 22-18 si applicano dal 1° settembre 2021.
La scelta consente di utilizzare, per le scorte di materiali costituite dopo il 1° settembre 2021, anche dichiarazioni del fornitore rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento. La circolare richiama al riguardo la possibilità, già prevista dal RE, di rendere la dichiarazione del fornitore in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci, e i limiti temporali della dichiarazione a lungo termine del fornitore, utilizzabile per spedizioni in un periodo non anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio e non posteriore a 6 mesi dopo tale data.
Punti principali
Nuovo obbligo dichiarativo per le IVO
Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione vincolante per le merci oggetto dell’operazione, la dichiarazione doganale deve riportare il numero di riferimento della decisione. La novità estende espressamente alle informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) un obbligo già previsto per le informazioni vincolanti tariffarie (ITV), consentendo all’Autorità doganale un monitoraggio più efficace delle decisioni adottate.
Modalità di indicazione della IVO nelle dichiarazioni
Nelle importazioni, nei messaggi Hx, occorre inserire nel DE 2/3 "Documenti presentati/Certificati" il codice C627 e nel campo identificativo documento la stringa "AAAA-XX-identificativo", con anno di emissione, paese di emissione e numero identificativo della IVO. Nelle esportazioni, nel messaggio ET, va indicato in casella 44 il codice C627 e, nei sottocampi, il paese di emissione, l’anno di emissione e l’identificativo della IVO.
Flessibilità delle prove di origine nella Convenzione PEM
Il regolamento introduce semplificazioni per gli scambi tra l’Unione europea e i Paesi PEM, nel contesto delle regole di origine transitorie applicabili dal 1° settembre 2021. Gli esportatori UE possono, a determinate condizioni, utilizzare le dichiarazioni del fornitore per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o per compilare una dichiarazione di origine secondo le regole transitorie, anche quando coesistono più insiemi di norme di origine.
Obbligo di indicare il quadro giuridico nelle dichiarazioni del fornitore
Le modifiche agli articoli 61 e 62 del RE codificano il principio di flessibilità e impongono ai fornitori di specificare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Se il quadro giuridico non è precisato, si presume che la dichiarazione faccia riferimento alla Convenzione PEM. La possibilità di utilizzare le dichiarazioni del fornitore come giustificativi per le prove di origine transitorie è subordinata alle condizioni previste dal regolamento.
Aggiornamento delle note a piè di pagina degli allegati
Le note a piè di pagina degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 sono state modificate per allineare le istruzioni di compilazione alle nuove regole. In particolare, viene chiarito il significato di "Paese, gruppo di paesi o territorio interessato" e, per gli allegati 22-17 e 22-18, viene resa facoltativa la compilazione del secondo punto della dichiarazione del fornitore.
Decorrenza delle modifiche
Le disposizioni del regolamento si applicano dal 20 dicembre 2022. Fanno eccezione le modifiche all’articolo 61 del RE e all’allegato 22-18, efficaci dal 1° settembre 2021, così da consentire l’utilizzo di dichiarazioni del fornitore rilasciate anche prima dell’entrata in vigore del regolamento per le scorte di materiali costituite dopo tale data.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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