Circolare ADM n. 34/2022
Franchigia dai dazi doganali all’importazione e all’esenzione dall’IVA per l’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione in Italia della decisione (UE) 2022/1108, che consente agli Stati membri aderenti di concedere la franchigia dai dazi doganali e l’esenzione dall’IVA all’importazione per determinate merci destinate gratuitamente alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina o alle persone bisognose in Ucraina. ADM chiarisce i soggetti ammessi, le condizioni oggettive e soggettive, la documentazione da presentare e le modalità di compilazione della dichiarazione doganale. Sono inoltre richiamati i limiti temporali di efficacia della misura, gli obblighi di rendicontazione e le responsabilità connesse a dichiarazioni false o irregolarità.
franchigia da dazi doganali e esenzione iva per merci destinate alle persone in fuga dalla guerra in ucraina
Decisione (UE) 2022/1108: franchigia da dazi e esenzione IVA per merci destinate alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina
La circolare disciplina l’attuazione operativa in Italia della decisione (UE) 2022/1108 della Commissione, adottata per consentire agli Stati membri che ne abbiano fatto richiesta di applicare la franchigia dai dazi doganali e l’esenzione dall’IVA all’importazione su determinate merci destinate gratuitamente alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina o alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina. La misura si inserisce nel quadro emergenziale connesso al conflitto ed è ricondotta ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1186/2009 e dalla direttiva 2009/132/CE.
Quadro normativo e finalità
La decisione richiamata dalla circolare definisce le condizioni per l’agevolazione doganale e fiscale sulle importazioni effettuate negli Stati membri aderenti, tra cui l’Italia. L’obiettivo è agevolare l’ingresso di beni destinati alla distribuzione gratuita o alla messa a disposizione gratuita delle persone coinvolte nell’emergenza ucraina, garantendo al contempo controlli sulla destinazione delle merci e sulla corretta fruizione del beneficio.
Soggetti ammessi e condizioni oggettive
La franchigia può essere riconosciuta quando le merci sono importate da o per conto di:
- organizzazioni pubbliche, inclusi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri;
- unità di pronto soccorso, per le proprie necessità durante il periodo di intervento di soccorso.
Le merci devono essere destinate:
- alla distribuzione gratuita a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina; oppure
- alla messa a disposizione gratuita di tali persone, restando di proprietà dell’ente importatore.
Devono inoltre essere rispettati i requisiti sostanziali richiamati dagli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dagli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE.
Decorrenza dell’agevolazione e obblighi di rendicontazione
La decisione prevede che le importazioni ammissibili possano beneficiare del regime per quelle effettuate dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022. La circolare richiama anche gli obblighi informativi in capo agli Stati membri che concedono l’esenzione, i quali devono rendicontare natura e quantità delle merci ammesse, enti autorizzati, misure adottate per garantire il rispetto delle condizioni e controlli effettuati.
Procedura per il riconoscimento dell’ente beneficiario
Gli enti che intendono avvalersi della franchigia devono presentare istanza all’Ufficio delle dogane presso il quale si svolgerà l’operazione, affinché sia verificato il possesso dei requisiti soggettivi e l’appartenenza alle categorie ammesse. Per tale istanza può essere utilizzato il modello allegato 1.
Una volta effettuata la verifica e confermata l’iscrizione nell’Elenco degli enti beneficiari della decisione, l’ente, o un soggetto che agisce per suo conto, può procedere alla presentazione della dichiarazione doganale indicando il numero di iscrizione comunicato dall’ufficio doganale.
Documentazione da produrre con la dichiarazione doganale
Per ogni operazione doganale l’ente richiedente deve compilare il modello "Certificato15AO" (allegato 2), nel quale attesta la destinazione dei beni e, se del caso, indica il soggetto che importerà per suo conto. In tale ipotesi, l’importatore che agisce per conto dell’ente compila il modello "Certificato16AO" (allegato 3).
Entrambi i modelli devono essere allegati alla dichiarazione doganale pertinente. La circolare precisa inoltre che l’importazione deve essere dichiarata telematicamente con tracciato H1, con indicazione nel D.E. 1/11 del codice C26.
Compilazione della dichiarazione nei diversi casi operativi
Se l’importatore coincide con l’ente beneficiario finale, occorre indicare:
- nel D.E. 3/16, il codice EORI dell’importatore;
- nel D.E. 2/3, i codici documento 14AO, relativo all’iscrizione nell’elenco degli enti beneficiari, e 15AO, relativo alla dichiarazione resa dall’ente beneficiario.
Se invece l’importatore è diverso dall’ente beneficiario finale e tra i due soggetti esiste un rapporto contrattuale, occorre indicare:
- nel D.E. 3/16, il codice EORI dell’importatore;
- nel D.E. 3/27, il codice EORI dell’ente beneficiario oppure, se non disponibile, la denominazione e l’indirizzo nel D.E. 3/26;
- nel D.E. 2/3, i codici documento 14AO, 15AO e 16AO.
Il numero di iscrizione rilasciato dall’ufficio deve essere riportato nel formato AAAAMMGG_CodiceUfficio_Progressivo, con progressivo composto da tre cifre, comprese le eventuali posizioni iniziali zero.
Responsabilità dichiarativa e controlli
La circolare sottolinea che le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità del soggetto avente titolo o dell’importatore che opera per conto dell’ente beneficiario. Restano ferme le conseguenze penali e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni, inclusa la decadenza dai benefici ottenuti.
Le eventuali irregolarità emerse anche nei controlli successivi possono dar luogo alle sanzioni previste dal quadro normativo applicabile e al recupero dei diritti dovuti.
Punti principali
Fonti e finalità della misura
La circolare attua la decisione (UE) 2022/1108 della Commissione del 1° luglio 2022, adottata nell’ambito delle misure eccezionali per la crisi determinata dalla guerra in Ucraina. La decisione disciplina le condizioni per riconoscere la franchigia dai dazi doganali e l’esenzione dall’IVA all’importazione per merci importate e destinate a essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e delle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
Ambito soggettivo e condizioni di ammissibilità
La franchigia può essere concessa per importazioni effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, enti statali, organismi pubblici o altri organismi di diritto pubblico, nonché da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri richiedenti. È inoltre prevista la possibilità di ammettere le importazioni effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per le proprie necessità durante l’intervento di soccorso. Le merci devono rispettare i requisiti richiamati dagli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dagli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE.
Decorrenza e durata dell’agevolazione
La decisione dispone che le misure si applichino alle importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022. La circolare richiama inoltre gli obblighi di rendicontazione posti a carico degli Stati membri che concedono l’esenzione, con indicazione della natura e dei quantitativi ammessi, degli enti autorizzati e dei controlli effettuati.
Procedura di autorizzazione degli enti beneficiari
Gli enti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Ufficio delle dogane presso cui intendono operare, affinché venga verificato il possesso dei requisiti soggettivi e l’appartenenza alle categorie ammesse. A tal fine può essere utilizzato il modello allegato 1 alla circolare. Una volta confermata l’iscrizione nell’Elenco degli enti beneficiari della decisione, l’ente o un soggetto che agisce per suo conto può presentare le dichiarazioni doganali indicando il numero di iscrizione comunicato dall’ufficio.
Documentazione da allegare e codifica in dichiarazione
Per ogni operazione l’ente richiedente deve compilare il modello "Certificato15AO" (allegato 2), attestando la destinazione dei beni e, se del caso, indicando il soggetto che importerà per suo conto; in tale ipotesi l’importatore compila il modello "Certificato16AO" (allegato 3). I modelli devono essere allegati alle dichiarazioni doganali. Le importazioni vanno presentate con dichiarazione telematica H1, indicando nel D.E. 1/11 il codice C26.
Regole dichiarative nei due scenari operativi
Se l’importatore coincide con l’ente beneficiario, nel D.E. 3/16 va riportato l’EORI dell’importatore e nel D.E. 2/3 sono obbligatori i codici documento 14AO e 15AO. Se l’importatore è diverso dall’ente beneficiario, e vi è un rapporto contrattuale tra i soggetti, nel D.E. 3/16 va indicato l’EORI dell’importatore, nel D.E. 3/27 l’EORI dell’ente beneficiario o, in mancanza, la denominazione e indirizzo nel D.E. 3/26; nel D.E. 2/3 sono obbligatori i codici 14AO, 15AO e 16AO. Il numero di iscrizione va riportato nel formato AAAAMMGG_CodiceUfficio_Progressivo.
Responsabilità, controlli e conseguenze delle irregolarità
Le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità del soggetto avente titolo o dell’importatore che opera per conto dell’ente beneficiario, con le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di falsità. Eventuali irregolarità amministrative o penali emerse anche in sede di controlli successivi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal quadro normativo di riferimento e l’eventuale recupero dei diritti dovuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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