Cassazione Civile, Ordinanza n. 22427/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Dopo che era divenuta definitiva una sentenza della CTR Lazio che aveva riconosciuto il rimborso di un credito IVA di euro 410.401,85 con gli "accessori di legge", il contribuente aveva avviato l'ottemperanza per ottenere la liquidazione di capitale e interessi, sostenendo che il calcolo degli interessi fosse errato e che dovesse applicarsi la disciplina speciale della legge n. 29/1961. La CTR Lazio, decidendo sull'ottemperanza, aveva invece ritenuto corretto il calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e secondo il saggio previsto dall'art. 38-bis d.P.R. 633/72. Con il ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato errore di diritto, deducendo che l'art. 38-bis non richiama l'art. 1284 c.c. e che la normativa tributaria sugli interessi, avendo natura speciale, derogherebbe a quella civilistica con applicazione dell'art. 5 della legge n. 29/1961. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, eccezione ritenuta fondata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Agenzia. Ha affermato che, nel giudizio di ottemperanza tributaria, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione delle norme del procedimento e, più in generale, per errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza; tuttavia, nel caso concreto, la questione proposta dal contribuente usciva dal perimetro del giudicato, perché la sentenza da eseguire riconosceva solo gli "accessori di legge" e la pretesa di applicare la disciplina della legge n. 29/1961 tendeva ad attribuire un diritto ulteriore e diverso, non già a far valere una violazione del dictum. La Corte ha anche osservato che, per i rimborsi IVA, la disciplina speciale degli interessi è quella dell'art. 38-bis d.P.R. 633/72, mentre gli interessi previsti dalla legge n. 29/1961 non possono considerarsi compresi negli accessori riconosciuti dalla sentenza perché diventano esigibili solo dal passaggio in giudicato della decisione che accerta il diritto al rimborso. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
"violazione delle norme del procedimento"
Nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza sono deducibili non solo violazioni delle norme proprie dell'ottemperanza, ma anche errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, come il mancato o difettoso esercizio del potere di interpretare e integrare il giudicato o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
"Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2,75 per cento annuo..."
Costituisce la disciplina fondamentale degli interessi sui rimborsi IVA; gli interessi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e fino alla data di predisposizione dell'ordinativo di pagamento, secondo il regime speciale richiamato dalla Corte.
art. 1284 c.c.
La CTR aveva richiamato tale norma per il calcolo degli interessi, ma la Corte non ne fa applicazione come base decisiva, valorizzando invece la disciplina speciale tributaria dell'art. 38-bis d.P.R. 633/72.
art. 5 legge n. 29 del 1961
"Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora..."
La parte ricorrente invocava questa disciplina come speciale e derogatoria; la Corte osserva che essa riguarda interessi che diventano esigibili solo dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto al rimborso.
art. 1 legge n. 29 del 1961
"Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori..."
La Corte richiama la norma per ribadire la disciplina degli interessi moratori sulle imposte indirette, ritenuta applicabile anche all'IVA nella giurisprudenza citata.
art. 2 legge n. 29 del 1961
"Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile"
Viene richiamata per precisare il dies a quo del computo degli interessi nella disciplina della legge n. 29/1961.
art. 7-bis d.l. n. 547 del 1994
La Corte richiama la disposizione per affermare che, se l'ufficio reiteri la richiesta di documenti, gli interessi non si interrompono se il nuovo termine di quindici giorni è rispettato.
art. 1, comma 16, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417
La Corte lo richiama per affermare che il termine di prescrizione decennale del credito decorre dal momento in cui il diritto al rimborso diviene azionabile, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il ricorso per cassazione è ammissibile nei limiti della violazione delle norme del procedimento e degli errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, ma non può essere usato per ottenere un diritto nuovo o diverso rispetto a quello risultante dal giudicato da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può interpretare e precisare il contenuto del giudicato per renderlo effettivo, ma deve restare entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita: non può attribuire utilità ulteriori né negare il diritto già consacrato dalla sentenza passata in giudicato.
- In materia di rimborso IVA, gli interessi sui rimborsi sono disciplinati dall'art. 38-bis d.P.R. 633/72 quale norma speciale di riferimento; la pretesa di applicare una diversa disciplina sugli interessi deve confrontarsi con il contenuto effettivo del giudicato e non può essere introdotta in sede di ottemperanza come ampliamento del diritto già riconosciuto.
- Gli interessi su rimborsi di imposte indirette, ove disciplinati dalla legge n. 29/1961, non risultano esigibili prima del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto al rimborso; solo da quel momento il credito diviene azionabile e decorre il relativo termine prescrizionale.
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